Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI VINCI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Vinci (Firenze) ha adottato il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis).
Aliquota ordinaria per fabbricati e aree edificabili, compresi alloggi locati al 6,5 per mille;
aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenza (una per ogni abitazione con distanza non superiore a 200 metri); abitazioni date in locazione con "contratto tipo" legge n. 431/1998 al 4 per mille;
aliquota per gli alloggi non locati, per le abitazioni inagibili o inabitabili con l'abbattimento del 50% al 7 per mille;
aliquota detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;
aliquota detrazione per le situazioni di seguito riportate di L. 200.000 (*);
aliquota ulteriore detrazione per le situazioni di seguito riportate di L. 100.000 (**).
(*) L'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 spetta a coloro che dimostrino, con indicatore ISEE per ogniuna stabilito:
g) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 17.500.000;
h) nuclei familiari composti soltanto da ultrasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 19.500.000;
i) nuclei familiari con all'interno soggetti portatori di handicap, in base alla legge 104/92 o con invalidita' al 100% non autosufficiente da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 24.000.000;
- per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE sara' innalzato di L. 1.000.000.
(**) l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 100.000 spetta a coloro che dimostrino, con propria istanza da presentare al comune entro il 20 dicembre, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE per ognuna stabilito:
a) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE compreso fra L. 17.500.000 e L. 22.000.000;
b) nuclei familiari composti soltanto da ultasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE compreso fra L. 19.500.000 e L. 24.000.000;
- per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE sara' innalzato di L. 1.000.000.
Per l'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta (abitazioni date in locazione con "contratto tipo") alle abitazioni non primarie e' necessario presentare al comune entro il 20 dicembre 2001, una comunicazione in cui si dichiara che l'alloggio e' stato dato in locazione o in comodato, la data di tale cessione, la durata e la generalita' del conduttore di tale alloggio. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota del 7 per mille. L'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta e' apportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione o in comodato.
Per l'applicazione dell'aliquota ridotta alla pertinenza e' necessario presentare al comune, entro il 20 dicembre dell'anno in corso, una dichiarazione in cui viene indicata in modo specifico la pertinenza relativa all'abitazione principale.
 
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