Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2001
Ulteriori disposizioni per l'operativita' della zona franca di Cagliari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione nella regione di punti franchi;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante norme di attuazione dello statuto della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche;
Vista la delimitazione territoriale del porto di Cagliari di cui all'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 75 del 1998;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto puo' essere determinata ogni altra disposizione necessaria per l'operativita' della zona franca, da effettuarsi, su proposta della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 che, tra l'altro, conferisce al Ministro per gli affari regionali la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale;
Ritenuto che e' necessario emanare ulteriori disposizioni per l'operativita' della zona franca di Cagliari;
Vista la proposta della regione Sardegna di cui alle deliberazioni della giunta regionale del 25 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001;
Sentiti i Ministeri delle finanze, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell' artigianato e del commercio con l'estero, dell'interno, della sanita', ed il Dipartimento per le politiche comunitarie;
Decreta:
Art. 1.
1. La zona franca di Cagliari e' delimitata secondo quanto previsto dal comma 3, art. 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, cosi' come previsto dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma 8 agosto 1995, sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Nella zona franca e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, cosi' come previsto dalle disposizioni del codice doganale comunitario e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.
 
Art. 2.
1. Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari e' individuato nella soc. cons. per az. "Zona franca di Cagliari", che usera' il marchio d'impresa "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, viale Diaz n. 86.
2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilita' compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato.
3. I relativi programmi annuali devono essere approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di industria di concerto con l'assessore competente in materia di programmazione.
 
Art. 3.
1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista dalla legge, viene identificata nella Direzione della circoscrizione doganale di Cagliari l'autorita' doganale competente. Ad essa dovra' fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe di competenza previste nel presente decreto o in successive modificazioni.
 
Art. 4.
1. Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.
2. Tale attivita' di delimitazione si estrinseca nella costruzione della recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con l'Autorita' doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'esecuzione di tutte le opere che venissero richieste dall'amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nella fornitura gratuita dei locali necessari a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza, nonche', nella ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.
 
Art. 5.
1. L'autorita' doganale provvede ad eseguire i controlli del perimetro della zona franca nonche' i controlli ai varchi di ingresso e di uscita della zona franca. A tale scopo essa si avvale di sistemi informatizzati e di tessere di riconoscimento del personale autorizzato ad operare nell'area.
2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorita' doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attivita' di controllo.
 
Art. 6.
1. Al fine di consentire all'autorita' doganale il controllo, nel rispetto della normativa comunitaria, sulle merci in entrata ed in uscita dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle merci e la lista delle imprese operanti nella zona franca sono tenute presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorita' doganale.
2. Nella zona franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, e' abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione e' demandata all'Agenzia delle dogane ed ha facolta', fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie, di accedere, in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
 
Art. 7.
1. Il soggetto gestore provvede a predisporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.
2. Il piano operativo della zona franca deve essere trasmesso all'Autorita' doganale di Cagliari per eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, e' quindi trasmesso all'assessore competente in materia di industria per la definitiva approvazione da parte della giunta regionale.
 
Art. 8.
1. Al fine di agevolare l'attivita' dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, il soggetto gestore provvede a predispone apposite pubblicazioni informative da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorita' doganale, anche in occasione di modifiche e/o aggiornamenti delle stesse.
 
Art. 9.
1. E' compito del soggetto gestore svolgere l'attivita' promozionale della zona franca, volta all'attrazione degli investimenti pubblici e privati.
2. Il soggetto gestore promuove forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.
 
Art. 10.
1. Le richieste da parte dei soggetti economici per operare all'interno della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed inviate per conoscenza all'assessorato dell'industria della regione autonoma della Sardegna.
2. Il soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle domande verificando la disponibilita' dell'area per l'intrapresa economica e la compatibilita' dell'iniziativa col programma di cui al precedente art. 2, e le trasmette all'Autorita' doganale. Quest'ultima provvede a rilasciare le autorizzazioni preventive all'esercizio dell'attivita' all'interno della zona franca, come previsto dal codice doganale comunitario.
 
Art. 11.
1. In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorita' doganale previste dai regolamenti comunitari CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e CEE n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, si applicano i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678.
2. Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della zona franca e per ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza fiscale sara' redatto apposito disciplinare da parte dell'Autorita' doganale.
 
Art. 12.
1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorita' doganale e dell'Autorita' portuale, la regione determina gli indirizzi generali per l'attivita' del soggetto gestore.
 
Art. 13.
1. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale.
2. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale.
Roma, 7 giugno 2001
Il Ministro: Loiero
 
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