Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2002, relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, regolamento (CE) n. 1394/01.

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1394/01 del 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L. n. 187/31 del 10 luglio 2001, sono state fissate le modalita' di gestione ed assegnazione dei contingenti da aprire per l'anno 2002.
Nell'allegato I figurano le quote riservate agli importatori tradizionali, coloro cioe' che nel 1998 o 1999, hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti oggetto dei contingenti di cui trattasi, ed il quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli altri importatori.
Le domande per ottenere le licenze di importazione (allegato II), redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del regolamento (CE) n. 1394/01 e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 7 settembre 2001, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).
Le domande possono essere presentate anche via fax al n. 06/5925556; in tal caso dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 13 settembre 2001 e fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.
La commissione UE adottera' entro il 12 ottobre 2001, i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
Le licenze hanno validita' dal 10 gennaio 2002 al 31 dicembre dello stesso anno; detto termine non potra' essere prorogato.
Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operativita' effettiva.
A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano gia' ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2001, ai sensi del regolamento (CE) n. 233/2000 della Commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa.
Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione delle quote riservate agli altri operatori e che rientrano nella definizione di "persone legate" ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici SA/NC.
Nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'UE e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorita' competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.
 
Allegato 1
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Allegato 2

Schema di domanda

Al Ministero delle attivita'
produttive - D.G. politica
commerciale - Divisione VII - Viale
Boston, 25 00144 Roma (Fax
06/5925556)

Oggetto: Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2002, relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, regolamento (CE) n. 1394/01.

La ditta (nome a ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA).... .... chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto:
---` merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale)....;
---` quantita' o valore (operatori non tradizionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento di cui in oggetto nell'allegato 1)....;
Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono .... (solo operatori tradizionali).
Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunita' europea, che la presente domanda e' l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 del regolamento (CE) n. 2454/93)*, per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.
Data ........
Firma .....................

Nota all'art. 143:
"Art. 143. - 1. Ai fini dell'applicazione degli
articoli 29, paragrafo 1, lettera d) e 30, paragrafo 2,
lettera c) del codice, due o piu' persone si considerano
legate solo se:
a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di
amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
b) hanno la veste giuridica di associati;
c) l'una e' il datore di lavoro dell'altra;
d) una persona qualsiasi possegga, controlli o
detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o piu' delle
azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e
dell'altra;
c) l'una controlla direttamente o indirettamente
l'altra; e l'una e l'altra sono direttamente o
indirettamente controllate da una terza persona;
g) esse controllano assieme, direttamente o
indirettamente, una terza persona; oppure se;
h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano
appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le
quali intercorre uno dei seguenti rapporti:
marito e moglie;
ascendenti e discendenti, in linea diretta, di
primo grado;
fratelli e sorelle (germani e unilineri);
ascendenti e discendenti, in linea diretta, di
secondo grado;
zii/zie e nipoti;
suoceri e generi o nuore;
cognati e cognate.
2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in
affari per il fatto che l'una e' agente, distributore o
concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la
designazione utilizzata, si considerano legate solo se
rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1".
"Art. 144. - 1. Nel determinare, a norma delle
disposizioni dell'art. 29 del codice, il valore in dogana
di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato
al momento da prendere in considerazione per la
determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in
generale, basato sul prezzo da pagare a titolo al saldo in
tale momento.
2. La commissione e gli Stati membri si consultano in
seno al comitato del valore in dogana in merito
all'applicazione del paragrafo 1.
* (solo per gli operatori non tradizionali)
 
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