Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI OLGINATE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Olginate (Lecco), ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:
(Omissis).
Il consiglio comunale con atto n. 8 del 28 febbraio 2000, confermato anche per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 ha approvato la detrazione in L. 500.000 per l'abitazione principale.
I proprietari soggetti all'I.C.I. per applicare la citata detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
il reddito complessivo 2000 dal nucleo familiare non deve essere superiore a L. 23.000.000 aumentabile di:
L. 2.000.000 se il capofamiglia nell'anno 2000 non era autosufficiente;
L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico nell'intero anno 2000;
L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico non autosufficiente.
Nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi le rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono reddito, non si tiene conto della rendita catastale riferita all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze.
L'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal beneficiario le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 1.500.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.
I soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione, devono presentare richiesta agli uffici comunali che dispongono gia' apposita modulistica.
La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2001.
I contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, gia' in sede di determinazione dell'importo I.C.I. potranno tenere conto della maggiore detrazione.
L'amministrazione potra' chiedere ogni documento comprovante quanto dichiarato dal contribuente.
Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, cui seguira' la segnalazione all'autorita' giudiziaria.
L'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' fissata nelle seguenti misure:
aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale (1) (2);
aliquota del 5,1 per mille per altri fabbricati;
aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;
aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopi di lucro;
aliquota del 4 per mille per un periodo di tre anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell' attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
Riduzione dell'imposta
L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Detrazione dell'imposta
Per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
(1) Viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(2) Alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1o grado, se nelle stesse questi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, sono applicate la aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale. Le condizioni per ottenere le agevolazioni devono sussistere al 1o gennaio dell'anno di imposizione. La richiesta per ottenere le agevolazioni deve essere presentata, pena di inapplicabiita' delle stesse, entro il 30 giugno utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali. Le agevolazioni decadono con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate con i termini di cui al art. 7 del regolamento comunale; in caso di inosservanza di tali termini si applicano le sanzioni ivi previste.
(Omissis).
 
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