Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2001
Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, terza tranche.

IL DIRETTORE
del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:
che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
che, per le predette finalita', il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;
che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1o gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministrodell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera b) ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 410 del 1999 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4, dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1o marzo 2001;
n. 011225 del 1o marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2001;
con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della citata legge n. 410 del 1999, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per complessivi 419.116.000 euro, pari a lire 811.521.737.320;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la lettera in data 9 luglio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante n. 4 consorzi agrari aventi diritto alla liquidazione dei crediti delle cessate gestioni di ammasso, calcolati nella misura e con le modalita' indicate dall'art. 130 della citata legge n. 388 del 2000, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 11.199.000 euro, tenuto conto dell'importo di lire 3.642.120 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di una terza tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 2005, per l'ammontare nominale di complessivi 11.199.000 euro, pari a lire 21.684.287.730, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di lire 21.680.645.610 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di lire 3.642.120;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, citato nelle premesse, per l'importo di nominali 11.199.000 euro, da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1o gennaio 1998;
scadenza: 1o luglio 2005;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1o luglio 2005;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.
 
Art. 3.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato
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