Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 agosto 2001
Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 2000, concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001;
Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono fissati i giorni dell'anno 2001 nei quali e' vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerata la particolare intensita' dei volumi di traffico previsti per il giorno 3 agosto dell'anno 2001, in relazione al movimento da e per i luoghi di villeggiatura per il periodo estivo di ferie;
Considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, conformemente agli obiettivi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, si rende necessario limitare la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, anche nel giorno sopracitato;
Decreta:
Art. 1.
1. I giorni dell'anno 2001, nei quali e' vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, elencati nell'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2000, sono integrati con il seguente:
p-bis) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto.
2. Conseguentemente i divieti di circolazione previsti dagli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale 18 dicembre 2000, sono integrati con il periodo orario contenuto nel comma precedente.
 
Art. 2.
1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2000 ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3 dei citato decreto ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia gia' rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonche' i veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna purche' muniti di idonea certificazione attestante la provenienza.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o agosto 2001
Il Ministro: Lunardi
 
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