Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2001
Esami finali dei diplomi universitari dell'area sanitaria - anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a nonna dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della Sanita';
Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del richiamato decreto, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi all'anno accademico 2000-2001, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2001 e marzo-aprile 2002. Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'universita' e della ricercascientifica e tecnologica - servizio autonomia universitaria e studenti e al Ministero della sanita' - dipartimento delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.
 
Art. 2.
Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.
 
Art. 3.
Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti di cui all'art. 2.6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, per i quali si applicano le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Roma, 5 luglio 2001
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti

Il Ministro della sanità
Sirchia
 
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