Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |
DISPOSIZIONE 17 luglio 2001 |
Individuazione del trattamento dei dati sensibili e relative tipologie eseguibili. (Disposizione n. 8838). |
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IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Visto il regolamento generale dell'INFN; Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 7007 del 30 novembre 2000, con la quale sono stati individuati i dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, in relazione alle finalita' di pubblico interesse connesse alle attivita' svolte dall'INFN, secondo i tipi descritti nelle tabelle allegate alla predetta deliberazione; Vista la nota dell'Istituto del 1o marzo 2001, prot. n. 006371, con la quale la deliberazione n. 7007 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989; Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge n. 168/1989 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti; Tutto quanto sopra premesso e considerato; Dispone: Che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 7007, adottata nella riunione del 30 novembre 2000. Frascati, 17 luglio 2001 Il Presidente: Iarocci |
| Allegato
CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 7007
Il consiglio direttivo dell'istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il 30 novembre 2000, alla presenza di n. 35 dei suoi componenti su un totale di n. 35; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 6389 del 26 marzo 1999 che ha individuato l'Istituto nazionale di fisica nucleare quale titolare del trattamento dei dati personali; Visto l'art. 22, comma 1, della predetta legge che definisce come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di alto genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Visto l'art. 22, comma 3, della medesima legge n. 675/1996 cosi' come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il quale dispone che il trattamento dei dati personali sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite; Visto il capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, contenente disposizioni integrative della legge n. 675/1996, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici che individua le finalita' di rilevante interesse pubblico connesse alle attivita' delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996 introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, secondo il quale, nei casi in cui e' specificata la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi; Considerato quanto affermato dal garante per la protezione dei dati personali nel comunicato del 15 dicembre 1999, circa la necessita' che l'atto con il quale i soggetti pubblici identificano i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, abbia natura regolamentare "dal momento che si disciplina una materia incidente sui diritti e le liberta' personali" Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare DAGL/643 Pres 2000 in merito ad alcuni aspetti applicativi del decreto legislativo n. 135/1999; Sentita la giunta esecutiva del 26 ottobre 2000 e del 29 novembre 2000; Con voti favorevoli n. 35;
Delibera: I dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, in relazione alle finalita' di pubblico interesse connesse alle attivita' svolte dall'INFN, sono individuati secondo i tipi descritti nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante. La presente deliberazione verra' inviata, a cura del presidente dell'Istituto, al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma di quanto previsto dall'art 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. |
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