Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Delibera di adozione della regolamentazione provvisoria del settore dei distributori di carburante

Deliberazione: 1/94 settore distributori di carburante - federazione gestori carburanti ed affini - FEGICA/CISL, FAIB/AISA CONFESERCENTI, FEGICA-CISL / AUTOSTRADE, FICISC / ANISA CONFCOMMERCIO (pos. 10808). (Seduta del 14 giugno 2001).
Fatto: esiti della procedura di regolamentazione del settore dei distributori di carburante ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990.
Deliberazione: adozione della regolamentazione provvisoria ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Motivazione: mancata adozione da parte delle associazioni di categoria di un codice di autoregolamentazione contenente le prestazioni minime a garantire il trasporto su gomma e la mobilita' dei cittadini.

LA COMMISSIONE

su proposta del prof. Prosperetti, nel procedimento n. pos. 10808, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera

Premesso
1. che, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art. 1, e che, a tal fine, la commissione di garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della legge medesima;
2. che, in base agli articoli 2, comma 2, della legge n.83/2000 e 2-bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 83/2000, la commissione di garanzia procede ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
3. che, nella propria deliberazione 00/169 del 4 maggio 2000, la commissione ha ribadito che, trascorso inutilmente il menzionato periodo transitorio di sei mesi (scaduto il 26 ottobre 2000) entro il quale le categorie interessate dovevano sottoporre alla commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneita', la stessa commissione ha l'obbligo, una volta esaurita la procedura preliminare di cui all'art. 13, lettera a), di emanare una provvisoria regolamentazione;
4. che l'art. 1 della legge n. 146/1990 configura l'approvvigionamento di prodotti energetici, quale servizio pubblico essenziale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto mediante il quale esso venga svolto;
5. che la commissione con delibera del 22 febbraio 2001 ha deliberato una proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, nella quale provvedeva ad individuare le prestazioni minime da garantire in caso di sciopero per i gestori di carburante, la quale veniva inviata alle parti con la richiesta di formulare le loro osservazioni;
6. che in data 6 giugno 2001 si e' tenuta un'audizione nel corso della quale le organizzazioni dei gestori dei distributori di carburante, FAIB/AISA confesercenti, FEGICA-CISL autostrade, FICISC/ANISA confcommercio, hanno sostenuto l'inapplicabilita' nei loro confronti della disciplina della legge n. 146/1990, impegnandosi comunque ad esaminare l'eventualita' di una propria autoregolamentazione;
7. che in data 26 giugno 2001 si e' svolta una seconda audizione nel corso della quale e' stata esaminata un'ipotesi di autoregolamentazione datata 19 giugno 2001;
8. che in data 28 giugno 2001 la commissione ha inviato alle organizzazioni dei consumatori sia la propria proposta sia l'ipotesi di autoregolamentazione;
9. che sulla proposta della commissione hanno espresso parere favorevole le associazioni Federconsumatori in data 11 luglio 2001 e Codacons in data 18 luglio 2001; in particolare, il Codacons ha espresso parere contrario in merito all'ipotesi di autoregolamentazione proposta dagli autotrasportatori;

Considerato
1. che le associazioni FAIB/AISA confesercenti, FEGICA-CISL autostrade, FIGISC/ANISA confcommercio pur ribadendo, in sede di audizione, di non ritenersi assoggettate alla legge n. 146/1990, si sono dichiarate disponibili ad una autoregolamentazione nella quale sia indicato il termine di preavviso minimo, il principio di rarefazione, la individuazione delle franchigie ed un minimo di prestazioni per i mezzi di soccorso, delle amministrazioni e degli enti;
2. che la disponibilita' di carburante condiziona il trasporto di persone e merci essenziali, essendo il trasporto su strada, anche privato, insostituibile ad assicurare una congrua realizzazione del diritto della mobilita';
3. che la commissione apprezzando il passo avanti compiuto dalle associazioni dei gestori di carburante nell'audizione del 26 giugno 2001 ritiene di dover adeguare la propria proposta di regolamentazione accedendo ad alcune richieste delle associazioni di categoria;
4. che, su tale premessa, viene ridotta di tre giorni la franchigia natalizia e di un giorno quella pasquale (rispetto alla previsione della proposta di regolamentazione), e viene abolita la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte dei gestori (come previsto dalla proposta per la rete autostradale), viene ridotto il numero delle stazioni di servizio di cui si prevedeva l'apertura nelle autostrade e vengono rivisti i criteri di individuazione dei gestori comandati, escludendo dal novero delle autorita' delegate a tale compito i sindaci e le societa' di gestione delle autostrade, come anche richiesto dai gestori;
5. che il volume di prestazioni minime garantite richiesto dalla commissione ai gestori dei distributori di carburante consente inoltre di addivenire alla richiesta, formulata nella loro ipotesi, di una durata massima della astensione collettiva di tre giorni, e cio' nonostante l'associazione degli utenti di cui in premessa, abbia invece richiesto la riduzione dell'agitazione dei gestori di un solo giorno;
6. che in ordine a tale problema la commissione aveva posto in alternativa o la limitazione della durata ad un solo giorno, ma in tal caso senza prestazioni minime in favore dell'autotrasporto privato (cio' che avrebbe inibito l'uso dell'auto per lunghe percorrenze), o la soluzione di un'astensione collettiva piu' lunga (72 ore), che penalizza solo il rifornimento, mantenendo comunque operativo e fruibile tutto il sistema di comunicazioni stradali e autostradali;
7. che in tal modo si ritiene di aver raggiunto un miglior contemperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti, tale da garantire una maggiore visibilita' delle serrate dei gestori di impianti di distribuzione di carburante pur a fronte di un sacrificio per l'utenza, assistita pero' da inderogabili prestazioni minime;

Delibera: la seguente regolamentazione provvisoria ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000

1. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni;
2. Contestualmente al preavviso i soggetti proclamanti debbono indicare la durata dell'astensione e le motivazione della stessa. In ogni caso, la durata dell'astensione non dovra' superare le 72 ore;
3. Le predette comunicazioni debbono essere date all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
4. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante e' preclusa qualora essa risulti in concomitanza con altre astensioni collettive gia' proclamate da organizzazioni sindacali dei trasporti che interessino il medesimo bacino di utenza;
5. Non possono essere proclamate astensioni collettive nei seguenti periodi:
dal 20 dicembre al 6 gennaio;
dal 24 aprile al 2 maggio;
le tre giornate che precedono e le due che seguono la Pasqua;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 28 luglio al 3 agosto;
dal 10 agosto al 20 agosto;
dal 26 agosto al 5 settembre;
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonche' le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di regioni province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale;
dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate;
6. Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali;
7. Sono vietate le proclamazioni plurime e, tra un'astensione collettiva e la proclamazione dell'astensione successiva, deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni;
8. Durante l'astensione collettiva dovra' essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990. In particolare:
a) per la rete stradale potranno essere individuati impianti sulla scorta di espresse richieste da parte delle Prefetture competenti, al fine di consentire i rifornimenti a mezzi di amministrazioni ed enti pubblici (soccorso di polizia di pronto intervento ecc.) che non dispongano di autonome capacita' di rifornimento;
b) per la rete della viabilita' ordinaria urbana ed extraurbana, dovra' essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. L'individuazione di tali stazioni dovra' essere effettuata dal Prefetto per la viabilita' urbana e per quella extraurbana;
c) per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui e' comandata l'apertura, dovra' essere effettuata dai presidenti delle regioni interessate o da un loro delegato.
che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, lettera a), terzo periodo, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, la delibera di provvisoria regolamentazione sara' vincolante per le parti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, fino a che non sara' stato adottato un codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla commissione;
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'interno ed alle organizzazioni Faib/Confesercenti, Figisc-Anisa/confcommercio, Fegica/Cisl, Fegica-Cisl/autostrade alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.
Dispone altresi'
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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