Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi

Il giorno 20 giugno 2001 presso la sede della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma, via Po n. 16/a.
Le Associazioni nazionali dell'autotrasporto in conto terzi CUNA UTI FITA/CNA (*) hanno sottoscritto il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di trasporto;

Premesso:
che l'autotrasporto merci per conto terzi e' effettuato da imprese sia aventi dipendenti che da soggetti imprenditoriali autonomi;
che le azioni di autotutela non comportano in nessun caso la sospensione dell'attivita' dell'impresa ne' la messa in liberta' del personale senza corresponsione del salario;
che le suddette azioni si limitano a non far circolare gli automezzi in disponibilita' delle stesse;
che si rende indispensabile, per un positivo confronto che produca lo sviluppo di avanzate relazioni industriali, un concreto impegno del Governo a svolgere un'azione efficace tendente a realizzare: un contenimento programmato di tutti i costi diretti ed indiretti gravanti sul settore; una consultazione costante, e possibilmente preventiva delle organizzazioni firmatarie che attuano il presente codice; il raggiungimento di obiettivi di competitivita' del settore in campo nazionale e comunitario; la realizzazione di una politica organica che dia come risultato profondi mutamenti strutturali del settore;
Dichiarano:
In attuazione della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, la volonta' di autodefinire norme di comportamento, che si impegnano a rispettare per l'autoregolamentazione e la composizione di vertenze nel settore dell'autotrasporto di merci.
(*) FITA/CNA con riserva.
L'autodisciplina prevede criteri circa i periodi di effettuazione delle iniziative sindacali, un congruo preavviso, la durata e la salvaguardia di interessi essenziali (ospedali, scuole, enti assistenziali, attivita' a ciclo continuo, ritiro del latte, distribuzione dei quotidiani).
Sono stabilite, inoltre, sedi istituzionali di mediazione e tempi di decisione delle vertenze stesse.
Le organizzazioni firmatarie prevederanno, altresi', in pendenza di trattative o mediazione avviate da concludersi in tempi ragionevolmente brevi, la possibilita' di astenersi da forme di azione diretta.
In particolare articolare sono identificate quattro tipologie delle azioni di autotutela:
1) nazionale generale;
2) locale o territoriale;
3) settoriale;
4) per specifiche committenze.
I tempi di preavviso dell'azione, che dovra' essere comunicata alla commissione di garanzia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed in caso di azioni locali ai presidenti delle regioni interessate ed ai prefetti, sono cosi' considerati:
a) almeno venticique giorni per il fermo nazionale;
b) almeno venti giorni per il fermo settoriale;
c) almeno quindici giorni per le azioni locali o nei confronti di specifica committenza;
d) il termine massimo di preavviso non potra' essere per nessun tipo di azione superiore a trentacinque giorni.
Al fine di contemperare le azioni di autotutela con gli interessi piu' generali e di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non inferiore a quelli indicati dalle vigenti norme, durante l'effettuazione delle azioni di sciopero saranno assicurati i seguenti servizi:
trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la liberta' di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte;
trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case di cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza;
trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili agli stabilimenti destinati a tale scopo;
trasporto di materiali agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento delle necessarie calorie al fine di garantire l'approvvigionamento solo per quanto attiene alla sicurezza degli impianti;
trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l'emergenza e' sancita dalle A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione civile;
trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che si realizzera' tramite il concorso degli automezzi in disponibilita' del conto proprio.
La durata massima del fermo non potra' essere superiore a cinque giorni e non dovra' effettuarsi dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana che procede e quella che segue le festivita' pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di scioglimento delle camere e non potra' effettuarsi nei tre giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere ripetute a distanza non inferiore a trenta giorni.
Al fine dell'informazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi minimi garantiti sara' data dalle organizzazioni degli autotrasportatori comunicazione delle modalita' delle azioni di autotutela alle autorita' competenti, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli organi di informazione, agli appositi uffici costituiti presso le autorita' competenti ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 81, n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e cio' almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'azione di autotutela.
La proclamazione della protesta non dovra' prevedere l'effettuazione di blocchi stradali o di iniziative gia' sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale.
L'astensione collettiva nazionale e' preclusa agli autotrasportatori solo quando sia concomitante con altre astensioni collettive, aventi le medesime caratteristiche gia' proclamate e rese di pubblico dominio dalle organizzazione sindacali riconosciute maggiormente rappresentative, relative al trasporto merci ferroviario e via mare.
Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamita' naturali.
Le associazioni che contravvengono al presente protocollo non potranno per un periodo massimo di due anni sottoscrivere gli accordi collettivi di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e saranno escluse dalle commissioni tecniche relative ai problemi dell'autotrasporto costituite con appositi decreto ministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I singoli soggetti cosi' come indicati nella legge n. 146 del 12 giugno 1990 che aderiscono ad astensioni collettive proclamate in violazione al presente codice incorreranno nelle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 21 della legge n. 298/1974.
Il presente codice di autoregolamentazione riguarda esclusivamente il trasporto merci in conto terzi che, come noto, assicura il 50% dell'intero trasportato nazionale.

Per coordinamento unitario autotrasporto - CUNA
Il presidente: Elio Cavalli

Per unione trasportatori italiani - UTI
Il vice presidente: Franco Tumino

(*) Per associazione nazionale piccole e medie imprese
trasporto merci - FITA/CNA
Sottoscrive il segretario nazionale Maurizio Longo con
riserva di approvazione da parte della propria direzione
nazionale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone