Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n. 112-septies;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49;
Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL

1. Il datore di lavoro puo' ricorrere al consiglio di amministrazione dell'INAIL avverso i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2.
2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale competente per territorio, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 4.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Si trascrive il testo dell'art. 20, della legge
17 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme, contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
e), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma
4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si trascrive il testo dei punti e dei punti n. 92 e
112-septies, allegato 1, della legge 17 marzo 1997, n. 59:
"92) Procedimento per la presentazione dei ricorsi
avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
112-septies) Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1965, n. 257, e successive modificazioni, reca:
"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali".
- Si trascrivono gli articoli 39, commi terzo e quarto,
45, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente
regolamento:
"Art. 39. - 1. Contro l'applicazione della tariffa dei
premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione
nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro
che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro
dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro
del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori
dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del
commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati
dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione
anzidetta sono a carico dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo
modalita' da dererminarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale".
"Art. 45. - 1. I ricorsi del datore di lavoro contro i
provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione
delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione
di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione dei
provvedimenti stessi.
2. Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi
del presente articolo, deve effettuare il versamento dei
premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione in
base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in
base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha
dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale
differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso
di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.
13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni".
"Art. 46. - 1. I ricorsi e tutti gli altri atti di
parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la
rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori
speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della
Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la
distribuzione ai componenti la Commissione e per le
comunicazioni all'altra parte.
2. La segreteria oppone sulle scritture la data del
deposito o dell'arrivo".
"Art. 47. - 1. Le notificazioni alle parti si fanno a
cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla
residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio,
al domicilio eletto.
2. L'avviso di ricevimento costituisce prova
dell'avvenuta notificazione.
3. Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro
dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
4. La segreteria, con successiva comunicazione, fissa
un termine di trenta giorni entro il quale il predetto
Istituto puo' depositare o trasmettere alla segreteria
stessa le eventuali controdeduzioni.
5. Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento
della risposta, puo' replicare definitivamente e, a sua
volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal
ricevimento, puo' controreplicare definitivamente.
6. I documenti che si intendono produrre debbono essere
allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.
7. Il presidente della Commissione, puo', in caso di
urgenza, abbreviare i termini suddetti.
8. La Commissione puo' d'ufficio invitare le parti a
fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a
produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi".
"Art. 48. - 1. Ultimato lo scambio degli atti, o
decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti, se del
caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente
articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il
presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.
2. Del provvedimento si da' comunicazione alle parti,
se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente,
e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve
comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta
legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari
speciali.
3. La decisione, sottoscritta dai componenti la
Commissione, e' depositata presso la segreteria della
Commissione stessa la quale provvede a notificare alle
parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine
di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale
della decisione".
"Art. 49. - 1. Avverso le decisioni della Commissione
puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente
articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il quale decide in modo definitivo.
2. Per il procedimento avanti il Ministero si
osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite
per i ricorsi di prima istanza".
- Il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, reca: "Nuova
tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali per il settore
industriale, e relative modalita' di applicazione".
- Il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 20 giugno 1988, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151, reca: "Nuova
tabella dei tassi di premio supplementare per
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e
relative modalita' di applicazione".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1o agosto 1994, n. 178,
reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza".
- Si trascrive l'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479:
"3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in
aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche
la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi
attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo
comma, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
che e' soppressa".
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1o
marzo 2000, n. 50, recante: "Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144".
- Si trascrive l'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
"3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma
2, e' dato ricorso al consiglio di amministrazione
dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura
indicata nell'art. 45 del testo unico".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
"2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art.
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e'
disposta dall'INAIL".



 
Art. 2.
Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL

1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL avverso i provvedimenti emessi dalla stessa sede, concernenti:
a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attivita', e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le modalita' di applicazione approvate ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il ricorso e' presentato alla stessa sede con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 4.



Note all'art. 2:

- Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38:
"1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo
della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di
cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
le relative modalita' di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistica aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei
tassi di premio".
- Per il riferimento al decreto del presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 154 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
"Art. 154. - 1. I criteri per la determinazione del
premio supplementare di cui al precedente articolo, la
misura di esso e le modalita' della sua applicazione sono
stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro".



 
Art. 3.
Contenuto ed effetti dei ricorsi

1. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.
2. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.



Nota all'art. 3:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 4.
Termini e modalita' di presentazione dei ricorsi

1. I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di ricevuta da parte dell'organo adito, ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Nota all'art. 4:
- Si riportano di seguito gli articoli 137, 138, 139,
140, 141, 145, 147, 148 e 149 del codice di procedura
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, edizione
straordinaria:
"Art. 137 (Notificazioni). - 1. Le notificazioni,
quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su
richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi".
"Art. 138 (Notificazione in mani proprie). - 1.
L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la
notificazione mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito
della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e'
addetto.
2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,
l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la
notificazione si considera fatta in mani proprie (c.p.c.
148)".
"Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora
o nel domicilio). - 1. Se non avviene nel modo previsto
nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a
una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente, la copia e' consegnata al portiere dello
stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che
accetti di riceverla.
4. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere
l'originale e l'ufficiale giudiziario da' notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo
di lettera raccomandata (c.p.c. 660)".
"Art. 140 (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la
copia). - 1. Se non e' possibile eseguire la consegna per
irreperibilita' (c.p.c. 138, 148) o per incapacita' o
rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del
comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso
del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o
dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento".
"Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario). -
1. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio
presso una persona o un ufficio (c.c. 47; c.p.c. 30) puo'
essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al
capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo
indicato nell'elezione (c.p.c. 660; disp. att. 1941 c.p.c.
58).
2. Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in
un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e'
obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.
3. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia
nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i
quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle
mani proprie del destinatario.
4. La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio
eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o
si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di
domicilio o e' cessato l'ufficio".
"Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche). - 1.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella
loro sede (c.c. 14, 16, 46), mediante consegna di copia
dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona
addetta alla sede stessa.
2. La notificazione alle societa' non aventi
personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute
e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e
seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'art. 19 secondo comma.
3. Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma
dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona
fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni
degli articoli 138, 139 e 141".
"Art. 147 (Tempo delle notificazioni) - 1. Le
notificazioni non possano farsi dal 1o ottobre al 31 marzo
prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1o aprile al
30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20 (disp.
att. 1941 c.p.c. 47)".
"Art. 148 (Relazione di notificazione). - 1.
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione
(c.p.c. 137) mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia
dell'atto (c.c. 2658; c.p.c. 314, 480).
2. La relazione indica la persona alla quale e'
consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo
della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche,
fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata
consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del
destinatario".
"Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale).
- 1. Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la
notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio
postale.
2. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la
relazione di notificazione sull'originale e sulla copia
dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per
mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e'
allegato all'originale.



 
Art. 5.
Termini per la decisione dei ricorsi

1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorita' giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2.
 
Art. 6.
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289



Note all'art. 6:
- Per il il riferimento agli articoli 39, commi terzo e
quarto, 45, comma primo, 46, 47, 48 e 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
abrogati dal presente regolamento, si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17, s.o., reca:
"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle
gestioni: industria, artigianato, terziario, altre
attivita', e relative modalita' di applicazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre
2000, abrogato dal presente regolamento:
"Art. 26 (Contenzioso amministrativo). - 1. Avverso i
provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle
tariffe dei premi compresi i provvedimenti adottati
direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'art. 2, comma
3, il datore di lavoro puo' ricorrere direttamente - per il
tramite della direzione regionale territorialmente
competente - al consiglio di amministrazione dell'Inail nel
termine e secondo le modalita' previsti dagli articoli 45 e
seguenti del testo unico, oppure presentare alla competente
sede territoriale dell'Inail opposizione da spedire
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.
2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento
della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia
della sede dell'Inail, l'opposizione stessa si intende
respinta.
3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta
dalla sede dell'Inail oppure nel caso di mancata pronuncia
nel termine di cui al secondo comma del presente articolo,
il datore di lavoro puo' proporre ricorso al predetto
consiglio di amministrazione - per il tramite della
direzione regionale territorialmente competente - nel
termine e con le modalita' previsti dagli articoli 45 e
seguenti del testo unico. Il provvedimento della sede
dell'Inail di rigetto totale o parziale dell'opposizione
deve essere motivato.
4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso
al consiglio di amministrazione medesimo, il datore di
lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel
provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i
motivi delle eccezioni stesse.
5. La decisione del consiglio di amministrazione e'
definitiva".



 
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