Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 luglio 2001
Autorizzazione all'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1999, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati: V - VI e X, emesso a nome della societa' S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., con sede in via Margotta, 11 - 84100 Salerno;
Vista la nota del 9 marzo 2001, prot. n. LT.032/01, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 marzo 2001, prot. n. 785.173, con cui l'organismo S.I.C. S.r.l., Salerno, ha comunicato: 1) la trasformazione della societa' da S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. in S.I.C. S.r.l.; 2) di aver trasferito la sua sede legale in via Luigi Guercio, 353 - Salerno; giusto atto del 23 febbraio 2001, repertorio n. 6.303, raccolta n. 2.135, a rogito dott.ssa Claudia Petraglia, notaio in Battipaglia iscritta nel ruolo del collegio notarile di Salerno, con recapito in Salerno alla via Porta Elina, 23;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, e' conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato che le documentazioni e le ragioni per cui, a suo tempo e' stata concessa l'autorizzazione alla certificazione CE alla societa' S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. permangono valide anche per la societa' S.I.C. S.r.l., in Salerno;
Considerato altresi' che l'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo S.I.C. S.r.l., con sede legale in via Luigi Guercio, 353 - Salerno, subentra negli obblighi e nei diritti all'organismo S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero del 23 dicembre 1999 ed e', pertanto, autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
allegato V - esame CE del tipo (modulo B);
allegato VI - esame finale;
allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G).
2. All'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0900, gia' precedentemente assegnato dalla Commissione europea alla societa' S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s - con sede in via Margotta, 11 - 84100 Salerno.
 
Art. 2.
1. E' confermato il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui al decreto di questo Ministero del 30 dicembre 1999, fissato in tre anni, con scadenza al 22 dicembre 2002.
 
Art. 3.
1. Il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il direttore generale: Visconti
 
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