Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001 |
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, come modificata e integrata, da ultimo, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, ed in particolare l'art. 2; Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen; Visto l'art. 8, commi 1, 4 e 5, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista legge 31 dicembre 1996, n. 675; Sentito il parere del Consiglio superiore sanita', espresso nella seduta del 27 ottobre 1999; Considerato che il morbo di Hansen e' una malattia infettiva che colpisce solo gli individui suscettibili, che abbiano avuto contatti con pazienti che ospitano bacilli vitali nella cute e nelle mucose, caratterizzata da manifestazioni cliniche estremamente variabili, che possono regredire spontaneamente oppure, in assenza di interventi adeguati, assumere una evoluzione progressiva, cronica ed invalidante, causa di gravi conseguenze sociali ed economiche per i malati, le loro famiglie e la collettivita'; Ravvisata l'esigenza di aggiornare l'atto di indirizzo e coordinamento emanato in materia con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, per renderne gli interventi piu' congruenti, incisivi e adeguati alle attuali conoscenze scientifiche sulla malattia, assicurando, nel contempo, l'attuazione di un piano inteso a stimolare una maggiore efficacia ed organicita' degli interventi necessari per la prevenzione del morbo di Hansen e per l'assistenza ed il trattamento dei soggetti ammalati; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001; Consultate le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento 1. E' approvato il presente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di protocolli diagnostici e terapeutici, e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen, costituito da dodici articoli e da quattro allegati sua parte integrante, che aggiorna e sostituisce quello emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, di cui alle premesse. |
| Art. 2. Centri territoriali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche esigenze sanitarie, provvedono ad individuare tra le unita' operative dermatologiche del Servizio sanitario nazionale i centri territoriali, deputati ad assolvere i compiti loro assegnati dall'art. 3, determinandone il numero e l'ubicazione in base alle esigenze sanitarie ed alla dislocazione dei pazienti nel territorio. |
| Art. 3. Funzione dei centri territoriali 1. I centri territoriali provvedono a: a) inviare i pazienti, per i quali il sospetto diagnostico e' fondato, ad uno dei quattro centri di riferimento nazionale, per la conferma diagnostica; b) notificare, solo i casi confermati dal centro di riferimento nazionale, all'azienda sanitaria locale competente per territorio tramite l'allegato 1; c) attuare i protocolli terapeutici e riabilitativi stabiliti ed individualizzati nei Centri di riferimento nazionale; d) sottoporre i pazienti a controlli clinici e microbiologici trimestrali; e) inviare i pazienti in leproreazione o che presentano peggioramento in corso di terapia o ricadute post-terapeutiche al Centro di riferimento; f) inviare i pazienti al Centro di riferimento al termine dei cicli terapeutici stabiliti; g) sottoporre a controllo clinico e batteriologico, almeno annuale, tutti i conviventi a carico del malato del morbo di Hansen; h) attuare le attivita' di profilassi nei confronti dei conviventi con malati di morbo di Hansen, in particolare dei bambini, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia"; approvate con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 144 - supplemento ordinario; i) aggiornare il diario clinico del paziente (parte integrante dell'allegato 2); j) rilasciare ai pazienti una certificazione valida ai fini dell'erogazione del sussidio; la mancata effettuazione dei controlli trimestrali determina la sospensione del sussidio, cosi' come previsto dall'art. 1, settimo comma della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni. |
| Art. 4. Centri di riferimento nazionale 1. I Centri di riferimento nazionale sono: a) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Sezione di dermatologia tropicale - Azienda ospedaliera ospedale S. Martino e cliniche universitarie convenzionate: Genova; b) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Azienda USL 8 divisione di dermatologia - Reparto hanseniani: Cagliari; c) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Ospedale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti: Gioia del Colle (Bari); d) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Azienda ospedaliera Piemonte: Messina. |
| Art. 5. Funzioni dei Centri di riferimento 1. I Centri di riferimento nazionale svolgono funzioni di consulenza attiva per i centri territoriali. In particolare provvedono a: a) confermare la diagnosi; b) ricoverare i pazienti secondo quanto indicato dalle "Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia", di cui all'art. 2, comma 1, lettera h); c) stabilire i protocolli terapeutici e di riabilitazione individualizzati; d) inviare i pazienti dimessi al centro territoriale piu' vicino al domicilio del paziente per la continuazione della terapia e per i controlli trimestrali di cui all'art. 2, i pazienti sono accompagnati dalla scheda individuale (allegato 2) compilata dal centro di riferimento; e) stabilire la fine del ciclo terapeutico e la durata del controllo post-terapeutico di ciascun paziente; f) mettere in atto attivita' di formazione permanente degli operatori sanitari dei centri territoriali nonche' di educazione sanitaria nei confronti della popolazione e dei malati di morbo di Hansen, in collaborazione con i centri territoriali, gli assessorati regionali alla sanita' e gli ordini professionali; g) notificare al centro territoriale che ha inviato il paziente, alla regione in cui e' dislocato il centro territoriale ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione - ogni caso confermato di morbo di Hansen, tramite la scheda di notifica (allegato 1); h) inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione, una relazione epidemiologica sulle attivita' svolte nell'anno precedente (allegato 3), su quanto osservato ed eventuali proposte e la scheda che il Ministero inoltrera' all'OMS (allegato 4); i) far parte del "Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen" di cui all'art. 6. |
| Art. 6. Flusso per la diagnosi e la notifica dei nuovi casi 1. La scheda di notifica di nuovo caso (allegato 1) segue il percorso diagnostico del paziente. 2. Il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio. 3. Il centro territoriale, dopo l'approfondimento diagnostico, nei casi in cui il sospetto sia fondato, provvede ad avviare il paziente presso uno dei centri di riferimento nazionale e ad inviare, presso lo stesso centro, la scheda di notifica di nuovo caso, compilata nelle sezioni A e B. 4. Il centro di riferimento, una volta confermata la diagnosi, completa la scheda di notifica di nuovo caso, compilandone la sezione C, e ne trasmette una copia al centro territoriale che ha inviato il paziente, una copia alla regione in cui e' dislocato il centro territoriale ed una al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio malattie infettive e profilassi internazionale. 5. Il centro territoriale, a sua volta, invia una copia della scheda di notifica, completa in tutte le sezioni, all'azienda sanitaria locale competente per territorio. |
| Art. 7. Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen 1. E' istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen. |
| Art. 8. Composizione del comitato 1. Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen e' cosi costituito: a) presidente: direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Componenti: b) il responsabile pro-tempore per ciascuno dei Centri di riferimento nazionale individuati all'art. 3; c) cinque esperti scelti fra i professori del ruolo universitario di prima fascia docenti in dermatologia e/o malattie tropicali e/o malattie infettive, indicati dal Consiglio superiore di sanita'; d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; e) il dirigente del competente ufficio della Direzione generale della prevenzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; f) il presidente della societa' italiana di hanseniologia; g) il direttore del C.I.R.LEP (Centro interdipartimentale per la ricerca sul morbo di Hansen e la dermatologia tropicale); h) il presidente dell'Associazione italiana "amici di Raoul Follereau". 2. La partecipazione al Comitato non comporta erogazione di gettone di presenza. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede con la normale dotazione di cui all'unita' previsionale di base 11.1.1.0 - funzionamento - capitolo 3395 del Ministero della sanita'. |
| Art. 9. Funzioni del Comitato 1. Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen assolve alle seguenti funzioni: a) stabilisce ed aggiorna i protocolli di profilassi, i protocolli diagnostici ed i protocolli terapeutici, tramite la stesura e la periodica revisione delle linee guida per il controllo del morbo di Hansen; b) propone indicazioni per il Piano sanitario nazionale, concernenti le condizioni di efficacia per gli interventi (educazione sanitaria, formazione e aggiornamento del personale, ricerca finalizzata), anche in collaborazione con enti nazionali ed internazionali. |
| Art. 10. Funzioni del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, a predisporre la "Relazione annuale sulla situazione del morbo di Hansen" nel Paese ed all'aggiornamento del registro nazionale malati di morbo di Hansen. 2. La relazione annuale ed il Registro nazionale malati di morbo di Hansen oltre a identificarsi quale riferimento statistico-epidemiologico per definire la situazione del morbo di Hansen in Italia, costituiscono la base di discussione per l'assegnazione delle quote di assistenza ai malati di morbo di Hansen ed ai familiari a carico, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. |
| Art. 11. Laboratorio sovraregionale 1. Il laboratorio sovraregionale viene individuato, dal Comitato esperti di cui all'art. 6, presso il centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen dell'azienda ospedaliera ospedale S. Martino di Genova. Tale laboratorio e' a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i centri territoriali ed i centri di riferimento nazionale, per analisi atte alla diagnosi, alla diagnosi differenziale, al controllo terapia, al controllo post-terapeutico del morbo di Hansen, determinazione ceppi del mycobacterium leprae resistenti ai farmaci in uso. |
| Art. 12. I farmaci 1. I farmaci necessari per la cura del morbo di Hansen e delle complicanze, non registrati in Italia, sono forniti ai centri di riferimento nazionale ed ai centri territoriali dalle Aziende sanitarie locali di competenza, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I Centri di riferimento nazionale ed i centri territoriali dotati di day hospital assicurano ai pazienti la fornitura dei farmaci necessari per un ciclo programmato di terapia a domicilio, secondo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, sull'assistenza a ciclo diurno negli ospedali. Il presente decreto verra' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e, previa registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro della sanità Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 286 |
| Allegato 1 ----> vedere allegato alle pagg. 18-19 della G.U. <---- |
| Allegato 2 ----> vedere allegato alle pagg. 20-21 della G.U. <---- |
| Allegato 3 ----> vedere allegato a pag. 22 della G.U. <---- |
| Allegato 4 ----> vedere allegato a pag. 23 della G.U. <---- |
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