Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001, n. 319
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che concerne il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie;
Visto, in particolare, il comma 8 del richiamato articolo 3-bis il quale dispone che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa;
Visto il comma 5 dello stesso articolo 3-bis il quale prevede che, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera u), della legge 30 novembre 1998, n. 419, che stabilisce il principio che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro, quadriennio 1998-2001, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, sottoscritti l'8 giugno 2000 e pubblicati nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000;
Ritenuto di procedere alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 22 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Sulla proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

A d o t ta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1 le parole: "dell'articolo 3, comma 6," sono sostituite dalle parole: "degli articoli 3 e 3-bis" e sono soppresse le parole: "e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile";
c) al comma 5, la prima frase del secondo alinea e' sostituita dalle seguenti: "Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non puo' essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico puo' essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.";
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. La regione puo' disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.";
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonche' per dimissioni.";
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio o delle disposizioni
regolamentari modificate. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
N.B.: Il decreto legislativo n. 502/1992 viene
riportato nelle note nella versione come modificata dai
decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517; 19 giugno
1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168;
28 luglio 2000, n. 254.
"Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - 1. I provvedimenti
di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma
3.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'art. 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le Universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'art. 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via
generale, i criteri di valutazione dell'attivita' dei
direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli
obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza,
efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro
i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2,
comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal
parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il
sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale o di non disporre la conferma, ove il
contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di
valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis,
e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono a
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali
in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi".
- Legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)":
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi di
delega). - 1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di
cui all'art. 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
(omissis);
u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico
di direttore generale delle aziende unita' sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la
certificazione della frequenza di un corso regionale di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore
a sei mesi, secondo modalita' dettate dal Ministro della
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalita' di
nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il
completamento del processo di aziendalizzazione, con la
natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il
principio di responsabilita' gestionale; assicurare il
coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di
rappresentanza nel procedimento di revoca e nel
procedimento di valutazione dei direttori generali, con
riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli
obiettivi della programmazione sanitaria regionale e
locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento,
recante norme sul contratto del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle
aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando
l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo
alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati
dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che
il trattamento economico del direttore sanitario e del
direttore amministrativo sia definito in misura non
inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della
dirigenza medica ed amministrativa".
- CC.CC.N.L. quadriennio 1998-2001 delle aree relative
alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio
sanitario nazionale, firmati in data 8 giugno 2000
(pubblicati in S.O. n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 170
del 22 luglio 2000) tra l'Aran e i rappresentanti delle
seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: per le
OO.SS. di categoria: ANAAO/ASSOMED; CIMO-ASMD; UMSPED
(AAROI - AIPAC - SNR) ; CIVEMP (SIVEMP - SIMET); FED. CISL
MEDICI - COSIME; FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,
FEMEPA, ANMDO): ANPO; CGIL MEDICI; FED. UIL FNAM, FIALS-
Nuova ASCOTI, CUMI, AMFUP; per le confederazioni sindacali:
COSMED; CISL, CGIL, UIL.
- Si riporta il testo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere):
"Art. 1 (Contratto del direttore generale). - 1. La
regione ed il direttore generale dell'unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni entro quindici
giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di
lavoro predisposto dalla regione in conformita' ai
contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni
di cui al successivo comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'
costituito con contratto a termine della durata di cinque
anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dello stesso.
3. Il direttore generale e' tenuto ad esercitare le
funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' ogni
altra funzione connessa all'attivita' di gestione
disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi
e atti di programmazione regionale.
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il
direttore generale si impegna a prestare la propria
attivita' a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore
dell'ente cui e' stato preposto.
5. Al direttore generale e' attribuito il trattamento
economico omni-comprensivo individuato dalla regione in
relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della
unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Il trattamento economico annuo, determinato sulla base
delle lettere a), b) e c), non puo' risultare superiore a
lire duecentomilioni e puo' essere integrato di una
ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla
base dei risultati di gestione ottenuti e della
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla
regione, misurata mediante appositi indicatori. Il
trattamento economico e' comprensivo delle spese sostenute
per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di
svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo
svolgimento delle attivita' inerenti le sue funzioni,
spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti
e secondo le modalita' stabilite per i dirigenti generali
dello Stato di livello C.
6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso,
al direttore generale nei casi di decadenza previsti
dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli
articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Art. 2 (Contratto dei direttori amministrativo e
sanitario). - 1. Il direttore generale, ai sensi dell'art.
3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, stipula con i direttori
amministrativo e sanitario della unita' sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base
di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita'
ai contenuti di cui al presente articolo e con le
integrazioni di cui al successivo comma 5.
2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e
sanitario e' costituito con contratto a termine della
durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere
dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti
ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
nonche' dalle leggi e dagli atti di programmazione
regionale.
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i
direttori amministrativo e sanitario si impegno a prestare
la propria attivita' lavorativa a tempo pieno e con impegno
esclusivo a favore dell'ente.
5. Ai direttori amministrativo e sanitario e'
attribuito il trattamento economico annuo omnicompresivo
fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del
trattamento base attribuito al direttore generale. Il
predetto trattamento puo' essere integrato di un'ulteriore
quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei
risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli
obiettivi fissati annualmente dal direttore generale
misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento
economico complessivo non puo' risultare inferiore alla
somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennita'
integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e
dell'indennita' di direzione dei dirigenti apicali del
Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico e'
comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal
luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro
funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo
svolgimento delle attivita' inerenti le funzioni, spetta il
rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio
effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite per i dirigenti apicali del
Servizio sanitario nazionale.
6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso,
ai direttori amministrativo e sanitario in caso di
cessazione dall'incarico conseguente alla sostituzione del
direttore generale o nel caso in cui siano dichiarati
decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
7. I direttori amministrativo e sanitario sono
responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi
assegnate.
8. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli
articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Art. 3 (Competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4-4-bis. (Omissis)".
Note all'art. 1:
- Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, vedi note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modificazioni vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 502/1992 citato in premessa:
"Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie
locali). - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di
cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui
all'art. 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano
la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' e sono tenute al rispetto del vincolo di
bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi,
compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello
stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono
appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di
diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al
comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore
generale e il collegio sindacale. Il direttore generale
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e'
responsabile della gestione complessiva e nomina i
responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle
proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e
modalita' per la direzione e il coordinamento delle
attivita' sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
Il direttore generale si avvale del collegio di direzione
di cui all'art. 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi
partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono
diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e
di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
2. (Abrogato).
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione
di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei
singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilita' finanziarie.
4. (Abrogato).
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalita'
organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie
locali prevedendo tra l'altro:
e)-f) (abrogati);
g) i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche e degli uffici dirigenziali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i
criteri per l'attuazione della mobilita' del personale
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la
rappresentanza della unita' sanitaria locale, sono
riservati al direttore generale. Al direttore generale
compete in particolare, anche attraverso l'istituzione
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art.
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e
dei risultati, la corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed
il buon andamento dell'azione amministrativa. I
provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito
dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di
valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1
diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni
del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi
compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti,
sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della
sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale
e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal
direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del direttore
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del
direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore
piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si
protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
7. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche, private, di media o grande dimensione. Il
direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi della unita' sanitaria locale. Sono
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del
coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario,
nonche' l'ufficio di direzione.
8. (Abrogato).
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi dalla data del provvedimento di scioglimento. In
ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La
carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e
delle province autonome, di consigliere provinciale, di
sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento,
nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui
sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attivita'
concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si
applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori
sanitari. La carica di direttore generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni.
10. (Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto
1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n.
590).
11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'
sanitarie locali:
1) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza;
3) coloro che sono stati sottoposti, anche con
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri
operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria
della componente ospedaliera medica se nella unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero -
nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e
del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore
generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse
attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi'
sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine
fissato dalla legge regionale. La regione provvede a
definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
del consiglio.
13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca
per la prima seduta. Il presidente del collegio viene
eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a
seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore
generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di
due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta
giorni, la regione provvede a costituirlo in via
straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita'
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria
locale. Al presidente del collegio compete
una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'
fissata per gli altri componenti.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale".
- Per il testo dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto
legislativo n. 502/1992, vedi note alle premesse.
- Il titolo terzo del libro quinto del codice civile
tratta "del lavoro autonomo".



 
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo.";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) nel comma 5 il primo alinea e' sostituito dai seguenti: "Al direttore sanitario e al direttore amministrativo e' attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.";
d) nel comma 5 il terzo alinea e' soppresso;
e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario puo', conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonche' a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.";
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.".



Note all'art. 2:
- Per il titolo terzo del libro quinto del codice
civile, vedi nota all'art. 1.
- Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992,
vedi nota all'art. 1.
- Per l'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n.
502/1992, vedi nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo n. 502/1992 citato in premessa:
"Art. 2 (Competenze regionali). - 1. Spettano alle
regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la
determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei
criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al
controllo di gestione e alla valutazione della qualita'
delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o
l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui
l'ambito territoriale dell'azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della
conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale
dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle
associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e'
sottoposto alla conferenza di cui al comma 2-bis, ed e'
approvato previo esame delle osservazioni eventualmente
formulate dalla conferenza. La conferenza partecipa,
altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del
Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto
tra programmazione regionale e programmazione attuativa
locale, definendo in particolare le procedure di proposta,
adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le
modalita' della partecipazione a esse degli enti locali
interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo
metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione
delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte
dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto
delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' santiarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle
attivita' di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
cooperazione con la Commissione nazionale di cui al
medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di
indebitamento, la possibilita' per le unita' sanitarie
locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella
misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del
valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel
bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i
servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza
finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera l, della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma
18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
e 2-quinquies, il Ministro della sanita', sentite la
regione interessata e l'agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone al consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio
delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quanto i competenti
organi regionali abbiano provveduto.



 
Art. 3.
Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facolta' di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 2-ter. - 1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso e' ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attivita' lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro della sanita'
Veronesi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

Il Ministro per gli affari regionali
Loiero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 37



Nota all'art. 3:
- Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419).



 
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