Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Bagno di Romagna (Forli' - Cesena) ha adottato il 14 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis).
Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 sono determinate nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:
1.1. aliquota ridotta 5 per mille da applicare:
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato all'istituto autonomo case popolari);
alle unita' immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioe' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
alle pertinenze di cui all'art. 2-bis del medesimo regolamento comunale sugli immobili;
le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle);
1.2. aliquota ordinaria 7 per mille da applicare:
per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
 
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