Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI FIVIZZANO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001

Il comune di Fivizzano (Massa Carrara) ha adottato il 31 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis).
1) di stabilire, per l'anno 2001, nel 4,90 per mille la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
2) di confermare nel 6 per mille la misura dell'aliquota ordinaria da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze, diversi dall'abitazione principale, in favore dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale;
3) di introdurre la misura del 7,50 per mille quale aliquota da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni, a carico dei soggetti passivi non residenti nel territorio comunale.
Ogni soggetto e' obbligato a presentare copia del contratto di locazione in essere entro il termine del 30 giugno 2001;
4) di confermare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
5) di confermare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare di proprieta' di soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidita' superiore al 67% direttamente adibita ad abitazione principale dagli stessi, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) proprietari o usufruttuari unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantina);
b) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000 in quanto solo, ovvero maggiorato di L. 10.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
c) i limiti di reddito sono riferiti a quanto dichiarato dal contribuente ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999.
Ogni soggetto passivo ha l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilita' apposita autocertificazione, nei modi di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Detta autocertificazione dovra' essere presentata entro il termine del 30 giugno 2001.
(Omissis).
 
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