Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Carpaneto Piacentino (Piacenza) ha adottato il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,75 per mille per l'abitazione principale;
b) 4 per mille per gli insediamenti produttivi (categoria catastale D) di nuova costruzione per i quali nell'anno 2001 venga rilasciata la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota agevolata del 4 per mille vige per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando
1) estremi della concessione edilizia;
2) data di inizio dei lavori;
3) data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.
La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata ar. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto dell'agevolazione richiesta.
L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.
2) Di elevare ai sensi dell'art. 55 comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni la detrazione per unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ad abitazione principale:
A) da L. 200.00 a L.300.000 alle seguenti condizioni: possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alla seguente fascia di reddito:

Redditi massimi per appartenere alla fascia;
Reddito annuo/1 componente 9.605.700;
Reddito annuo/2 componenti 18.251.000;
Reddito annuo/3 componenti 25.935.000;
Reddito annuo/4 componenti 32.659.000;
Reddito annuo/5 componenti 39.383.000.
Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2001 per i redditi dell'anno 2000. Il reddito e' quello di tutto il nucleo familiare.
2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 2001 ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2001. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tener conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;
B) da L.200.000 a L.400.000 alle seguenti condizioni:
1) Giovani coppie - di nuova costituzione di eta' fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;
2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'istituto di credito o ente erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.
La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre 2001 ed avra' valore per il periodi di imposta I.C.I. anno 2001 e 2002.
I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto della detrazione richiesta.
L'amministrazione comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone