Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 luglio 2001
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Ufficio VII

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998; n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Carneiro De Carvalho Cristina Maria, nata il 10 aprile 1967 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta di cui e' in possesso, come attestato dal Conselho Regional de Psicologia - 5 Regiao di Rio de Janeiro in data 11 marzo 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea di psicologo conseguito presso la Pontificia Universidade Catolica di Rio de Janeiro in data 3 agosto 1992;
Preso atto che la richiedente e' in possesso altresi' del diploma di specializzazione in psicologia rilasciato dalla stessa Universita' in data 10 novembre 1995;
Ritenuto che la sig.ra Carneiro de Carvalho abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di servizi su indicata - in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa;
Decreta:
Alla sig.ra Carneiro De Carvalho Cristina Maria, nata il 1o aprile 1967 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.
L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
Roma, 13 luglio 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
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