Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO
DELIBERAZIONE 7 giugno 2001
Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-bis, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis). (Deliberazione n. 110/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 17 e 18;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1o luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata' legge n. 183/1989 ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio";
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12, comma 3, che integra con i commi 6-bis e 6-ter l'art. 17 della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 "Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive";
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche con la legge 13 luglio 1999, n. 226;
Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365 che prevede l'adozione del Progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico entro il 30 aprile 2001 e che il Comitato tecnico si e' espresso favorevolmente sul Progetto di piano suddetto in data 20 aprile 2001;
Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del Progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalita' primaria e ineludibile di difesa dal rischio idrogeologico;
Considerato che la strategia del Progetto di piano e' impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico-forestali e di stabilizzazione dei movimenti franosi, sulla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione dal rischio idraulico (aree di espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui e' ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumita' delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;
Considerato che negli ultimi anni si sono verificati nel bacino del Serchio gravi eventi alluvionali con danni ingenti a persone e cose e che tale situazione ha evidenziato come il sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di la' dell'emergenza, la necessita' di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;
Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate per la predisposizione del Progetto di piano di bacino, come aree di pertinenza fluviale lungo il Serchio e lungo le aste dei principali affluenti e/o aree, interessate da eventi alluvionali recenti, siano tuttora oggetto di urbaniz-zazione con riduzione del reticolo idraulico minore, nonche' di compromissione idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno;
Rilevata la necessita' di preservare le aree destinate all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica previsti dal progetto di piano e in generale all'espansione dei corsi d'acqua, fino all'approvazione del piano stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato, l'attuazione dello stesso una volta approvato e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumita' e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;
Rilevato che la legge 11 dicembre 2000, n. 365, (art. 1, comma 1) stabilisce che le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato si applicano sino all'approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180/1998 e che in tale situazione ricadano le aree di cui alla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 29 ottobre 1998;
Rilevato altresi' che le aree destinate all'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e piu' in generale necessarie per la mitigazione del rischio idrogeologico ricadano anche negli ambiti individuati nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale" del bacino del Serchio, allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998 e che tali ambiti sono in generale da salvaguardare ai fini della regimazione idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e sono quindi di interesse del piano di bacino, come stabilito dal progetto di piano elaborato;
Rilevato altresi' che le cartografie di cui alla delibera suddetta fanno parte integrante della cartografia di riferimento del Progetto di piano;
Considerato che il Comitato istituzionale nella seduta dell'8 giugno 2001 ha avviato l'esame del progetto di Piano di bacino, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;
Visto il verbale della seduta di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunita' montane e dal segretario generale integrato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Delibera:
Art. 1.
Di ritenere di interesse del Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, e quindi di adottare come misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-bis, fino all'adozione del progetto di piano stesso al fine di garantirne l'attuazione, le norme del Progetto di piano n. 7 "Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali" e n. 10 "Aree di pertinenza fluviale e lacuale", allegate alla presente delibera.
 
Art. 2.
Al fine di una eventuale modifica del perimetro di cui alle misure di salvaguardia suddette, gli enti locali interessati inoltrano all'Autorita' di bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosita' e/o di rischio, anche a seguito della realizzazione di interventi che devono essere stati approvati dall'Autorita' idraulica competente. La modifica delle aree e' approvata dall'Autorita' di Bacino.
Il segretario generale e' delegato agli adempimenti relativi alle suddette modifiche e vi provvedera' con proprio atto, sottoponendo le stesse al parere del Comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al Comitato istituzionale nelle prime sedute utili.
 
Art. 3.
Le aree vincolate ricadono nel territorio delle province di Lucca, Pisa e Pistoia ed interessano i comuni di Abetone, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia, Cutigliano, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pisa, Piteglio, S. Giuliano Terme, S. Marcello Pistoiese, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vecchiano, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.
 
Art. 4.
Gli elaborati cartografici relativi alla presente delibera sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorita' di bacino del fiume Serchio e anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.
 
Art. 5.
La presente delibera sara' notificata agli enti locali nei confronti dei quali la misura e' destinata a esplicare efficacia e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Toscana.
Roma, 7 giugno 2001

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
Nesi
 
Allegato
Progetto di Piano di Bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico: norma n. 7 "Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali", norma n. 10 "Aree di pertinenza fluviale e lacuale".
Norma n. 7 - Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali.
1. Le aree del Piano di bacino, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, rappresentate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio" e nella "Carta delle aree allagate e/o a pericolosita' idraulica elevata", come di seguito elencate, sono soggette a vincolo di non edificabilita':
a - alveo fluviale in modellamento attivo;
P1 - aree golenali.
2 - Casi di esclusione.
Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino;
b) nelle aree golenali le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonche' le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igienico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti e le opere di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti;
c) gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purche' non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilita' di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazione tra enti ed Autorita' di bacino.
Norma n. 10 - Aree di pertinenza fluviale e lacuale.
1. Le aree del Piano di bacino, stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico, rappresentate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio", come di seguito elencate, sono soggette a vincolo di non edificabilita':
P2 - aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica e/o soggette ad inondazioni ricorrenti o eccezionali;
P3 - aree della pianura di Lucca soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali;
PL - aree di pertinenza lacuale poste sotto il livello medio del mare (zona del lago di Massaciuccoli);
PU - aree morfologicamente depresse (0-1 m s.l.m.) o aree umide della piana costiera e della parte meridionale della piana di Lucca (padule di Massa Macinaia).
2 - Casi di esclusione.
Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;
b) le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonche' le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igienico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti e le opere di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti;
c) le opere pubbliche in corso di appalto o gia' affidate alla data della presente delibera;
d) le opere pubbliche o di interesse pubblico che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e Autorita' di bacino;
e) le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data della presente norma, ai sensi del decreto mninisteriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A, B e come zone D, queste ultime limitate a quelle non soggette a piano urbanistico attuativo;
f) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;
g) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.
Possono altresi' essere escluse dal presente vincolo, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino e a condizione che i comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla legge n. 225/1992 e dalla legge regionale n. 46/1996:
h) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del piano, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;
i) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione gia' approvati e convenzionati per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.
Il vincolo comunque permane in riferimento a qualunque attivita' edilizia o trasformazione urbanistica che possa alterare il regime idraulico e idrogeologico per le quali e' sempre possibile l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio.
Fatto salvo quanto definito nel comma 1, e' fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, rappresentate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio"; riferite a:
P2a - aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia piu' elevata.
Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'autorita' amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.
 
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