Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 12 luglio 2001, n. 2198
Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo (tramite i
Ministeri vigilanti)
Ai Prefetti
Alle Regioni
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.
Alle Province
Ai Comuni (tramite le prefetture)
Alle Comunita' montane (tramite
(U.N.C.E.M.)
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle Aziende del servizio sanitario
nazionale (tramite le regioni)
Alle Universita'
Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche (tramite i provveditorati
di studi)
Alle Autorita' di coordinamento e
Vigilanza
All'Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali

Con decreto 28 novembre 2000 di questo Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, sono state emanate norme riguardanti il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Tale provvedimento esplicita in modo chiaro i punti essenziali cui far riferimento ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati e che il dipendente pubblico deve assolvere quotidianamente.
L'inosservanza delle suddette regole non e' disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti di coloro che dovessero assumere comportamenti non consoni con gli "obblighi di diligenza, lealta' e d'imparzialita', che qualificano il corretto svolgimento della prestazione lavorativa" e, in proposito, il decreto ai commi 2 e 3 dell'art. 1 fa espresso rinvio a norme ad hoc.
Non vi e' dubbio, infatti, che una condotta che non si uniformi ai principi di buon andamento e di imparzialita' dell'Amministrazione costituisce la premessa ad inadempienze e comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare e, talvolta, anche penale.
Si tratta di doveri che la Costituzione repubblicana ha chiaramente indicato all'art. 97 quale binario, al di fuori del quale non vi puo' essere una amministrazione pubblica efficiente ne' produttiva di risultati.
L'art. 2 si sofferma sui principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente.
Vanno sottolineate, a tal proposito, le regole consistenti nei seguenti punti: rispettare la legge e perseguire esclusivamente l'interesse pubblico; mantenere una posizione di indipendenza nelle decisioni in linea con gli interessi pubblici da perseguire; dedicare il tempo e le energie necessarie all'adempimento dei compiti di ufficio, assumendo le connesse responsabilita'; utilizzare i beni strumentali a disposizione soltanto in funzione delle attivita' che si devono svolgere per l'ente pubblico; instaurare con i cittadini un rapporto di fiducia, limitando gli adempimenti a loro carico ed a carico delle imprese a cio' che e' indispensabile, semplificando l'attivita' amministrativa; osservare il rispetto della ripartizione delle competenze fra Stato ed Enti territoriali.
In estrema sintesi, si avverte l'esigenza di portare al massimo dell'espressione il principio della legalita' nello svolgimento della quotidiana attivita' amministrativa, fornendo ai cittadini utenti, in forma singola o associata, servizi che per qualita' e quantita' siano corrispondenti alla domanda. Il tutto nel quadro di rapporti che debbono essere caratterizzati da disponibilita' e correttezza, nel rispetto dell'esercizio dei diritti di ciascuno.
Particolare attenzione e' dedicata dagli artt. 3 e seguenti agli aspetti negativi della prestazione lavorativa riguardanti, tra l'altro, il divieto di accettare doni o altre utilita', la mancanza di trasparenza negli interessi finanziari e nella stipulazione dei contratti, il divieto di partecipare ad attivita' o decisioni amministrative in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere attivita', rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra utilita' da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
Non vanno altresi' sottovalutati i doveri di comportamento all'esterno dell'ufficio sia per quanto concerne l'utilizzo strumentale della propria posizione amministrativa per conseguire illeciti vantaggi, che per quanto attiene i rapporti con il pubblico, che devono essere caratterizzati da correttezza e completezza di informazione, anche nell'interesse di una buona immagine dell'amministrazione.
Si richiama infine la necessita' di rendere operativo, in tutta la portata delle sue previsioni, l'art. 13 del decreto che pone l'obbligo di fornire all'Ufficio di controllo interno tutte le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati compiuti da ciascun settore amministrativo, con particolare riferimento alle finalita' dell'attivita' amministrativa ivi indicate (svolgimento di attivita', parita' di trattamento dei cittadini e degli utenti, accesso agli uffici, miglioramento di procedure e osservanza dei termini soggetti a prescrizione, sollecita risposta a reclami ed istanze).
Nel rinviare, comunque, ad una puntuale lettura del testo del provvedimento in esame, si invitano codeste amministrazioni a verificare se siano stati emanati provvedimenti o messi in atto comportamenti in contrasto con le suddette norme, segnalando all'Ispettorato della Funzione pubblica situazioni meritevoli di attenzione, anche a seguito di esposti, comunicazioni o altre forme di proteste pervenute agli atti d'ufficio.
Roma, 12 luglio 2001
Il Ministro: Frattini
 
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