Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo nazionale del 1o marzo 2001, per la regolamentazione dell'esercizio delle astensioni nel settore dell'igiene urbana ambientale, stipulato tra Federambiente, Fise, e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL-CISAL e UGL-IG.AMB. valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/31 del 19 aprile 2001.

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E/O SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

Codice di regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attivita' individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore.
Individuazione e modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 1.
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettivita'.
 
Art. 2.
Proclamazione e preavviso
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.
 
Art. 3.
Durata
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.
 
Art. 4.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse - e' assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.
 
Art. 5.
Periodi di franchigia ed esclusioni
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
dal lunedi' precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonche' le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle citta' in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.
Non e' consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, ne' lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.
 
Art. 6.
Sospensione dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.
 
Art. 7.
Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra e' indirizzata dall'impresa anche al committente.
L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilita' adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
 
Art. 8.
Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
a) raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:
utenze scolastiche;
mense pubbliche e private di enti assistenziali;
ospedali - case di cura - comunita' terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilita' interna);
ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;
stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
caserme;
carceri.
c) Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici cosi' come individuate dai piani regolatori dei comuni;
d) trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia dell'erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete;
e) trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione;
f) raccolta delle siringhe, nonche' disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell'autorita' sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorita' sanitaria e/o di pubblica sicurezza;
g) servizio di pronto intervento da parte delle officine per l'assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio;
h) ripristino delle condizioni di sicurezza e dell'agibilita' stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie;
i) presidio di pronto intervento;
j) servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER;
k) attivita' funerarie (con riferimento all'Accordo 29 luglio 1991 per gli addetti ai servizi funerari nonche' al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990);
l) altre attivita' eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'accordo regioni - enti locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge n. 146/1990.
 
Art. 9 Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle
prestazioni indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro venti giorni dalla valutazione di idoneita' del presente codice da parte della commissione di garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa e' oggetto di informazione e di esame preventivi tra l'impresa stessa e la RSU o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il prefetto che decidera' sulla materia.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresi', nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti delle RSU o, in mancanza, delle RSA e/o delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.
L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procedera' a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L'impresa da' tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresi' alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
 
Art. 10.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
 
Art. 11.
Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non puo' essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
 
Art. 12.
Campo di applicazione
Il presente codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettivita', indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente.
Il codice predetto, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.
 
Art. 13.
Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto
Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 9 gia' garantite, determinate dalle specificita' e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
 
Art. 14.
Norme sanzionatorie
In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti.
Allegato: Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990.
Il presente Codice di regolamentazione e' trasmesso a cura delle Associazioni datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneita' ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.
 
ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990.

Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali e' di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalita' specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2. A) Livello aziendale
La titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura e' riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione, che e' causa della controversia collettiva, e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase e' ultimata entro i cinque giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale
Entro due giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase e' ultimata entro i sei giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale. C) Livello nazionale
Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase e' ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.
Art. 3.
Al fine di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle questionioggetto della controversia, ne' da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettere A), lettera B), lettera C), la presente procedura e' ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta' - in coerenza con il fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresi' facolta' di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura e' ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7.
Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Art. 8.
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali CISPEL e CONFINDUSTRIA relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e' la seguente:
1) Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
2) Questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro.
Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura e' ultimata.
3) Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
4) Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e' da considerarsi ultimata.
5) Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
 
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