Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 10 luglio 2001 |
Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato D; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"; Vista la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete, incluse quelle ad incandescenza e quelle fluorescenti compatte integrali, ed alle lampade fluorescenti per uso domestico, incluse le fluorescenti lineari e le fluorescenti compatte non integrali, anche se commercializzate per uso non domestico. Ai fini del presente decreto, quando un apparecchio puo' essere smontato dai suoi utilizzatori finali si intende per "lampada" la parte o le parti che emettono la luce. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di lampade: a) lampade con un flusso luminoso superiore a 6500 lumen; b) lampade con una potenza di ingresso inferiore a 4 watt; c) lampade a riflettore; d) lampade immesse sul mercato o commercializzate per essere usate soprattutto con altre fonti di energia, quali le batterie; e) lampade immesse sul mercato o commercializzate principalmente per la produzione di luce nelle frequenze non visibili, cioe' con lunghezza d'onda non compresa tra 400 ed 800 nm; f) lampade immesse sul mercato o commercializzate come componenti di un prodotto il cui scopo primario non e' quello di generare illuminazione; tuttavia le lampade commercializzate ovvero esposte separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione della direttiva. 3. Per le lampade di cui al comma 2 del presente articolo possono essere fornite etichette e scheda conformi al presente decreto, purche' le norme di misurazione armonizzate applicabili a tali lampade siano state adottate e pubblicate in conformita' al successivo art. 2. 4. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate sulle lampade o apparecchi di cui al presente articolo, o sui loro imballaggi, ai fini della sicurezza. |
| Art. 2. Norme tecniche di riferimento 1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati sulla base delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle attivita' produttive, come trasposizione di norme armonizzate europee i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. |
| Art. 3. Definizioni 1. I termini "distributore", "fornitore" e "scheda" sono usati nel presente decreto nel significato stabilito al comma 1, art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107. |
| Art. 4. Documentazione tecnica 1. Al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda, la documentazione tecnica che il fornitore ha l'obbligo di approntare ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, riporta in ogni caso: a) il nome, il marchio commerciale e l'indirizzo del fornitore; b) una descrizione generale della lampada che consenta di identificarla univocamente; c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia; d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate indicate nell'art. 2; e) le eventuali istruzioni per l'uso. |
| Art. 5. Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate 1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e' redatta in lingua italiana ed e' conforme al modello di cui all'allegato I al presente decreto. L'etichetta e' apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno di ogni singolo imballaggio della lampada. E' vietato a chiunque fissare, stampare o incollare a tale imballaggio qualsiasi altro elemento che possa impedire o ridurre la visibilita' dell'etichetta. L'allegato I precisa le modalita' di affissione dell'etichetta sull'imballaggio, nel caso quest'ultimo sia di dimensioni molto ridotte. 2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato le lampade di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a fornire altresi' le etichette conformi al presente decreto, nonche' una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II al presente decreto. Tale scheda informativa e' inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi alle lampade o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, e' acclusa al materiale informativo corredato alle lampade. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite. 3. Il distributore e' tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonche' disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2. 4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere direttamente visione della lampada nel suo imballaggio, e' obbligo del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III al presente decreto. 5. La classe di efficienza energetica di una lampada, specificata nell'etichetta o nella scheda, e' determinata in base all'allegato IV al presente decreto. 6. A partire dal 1o luglio 2002 e' vietata la vendita al pubblico delle lampade di cui all'art. 1, comma 1, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto. |
| Art. 6. Verifiche e controlli 1. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonche' delle autorita' pubbliche locali competenti per materia. Per le attivita' di verifica tecnica sulla veridicita' del contenuto delle etichette puo' avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto. |
| Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2001 Il Ministro: Marzano |
| Allegato I ----> vedere allegato a pag. 48 della G.U. <---- |
| Allegato II SCHEDA
La scheda deve contenere le informazioni specificate per l'etichetta (1). (1) Quando gli opuscoli illustrativi non sono inclusi, l'etichetta fornita con iI prodotto puo' essere considerata come la scheda tecnica. |
| Allegato III VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA
I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'art. 2, paragrafo 4, devono contenere una copia dell'etichetta o le informazioni seguenti, presentate nello stesso ordine: 1) classe di efficienza energetica (allegato I, nota I). Espressa come "Classe di efficienza energetica ... su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)". Se viene utilizzata una tabella, l'informazione puo' essere espressa in altro modo purche' sia chiaro che la scala va da A (efficienza massima) a G (efficienza minima); 2) flusso luminoso della lampada (allegato I, nota II); 3) potenza assorbita (allegato I, nota III); 4) durata nominale media della lampada (allegato I, nota IV). (Se nel catalogo non figura alcuna informazione sulla durata della lampada, questo punto puo' essere omesso). |
| Allegato IV ----> vedere allegato a pag. 49 della G.U. <---- |
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