Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in data 31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, successivamente modificata con decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997; Vista la nota dell'assessorato agroalimentare, forestazione, caccia e pesca, trasporti e viabilita', della regione Marche, pervenuta in data 13 giugno 2001, con la quale viene richiesto al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di esprimere con urgenza un parere sulla introduzione della tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", in attesa che l'iter procedurale sul complesso delle modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso istruttorio; Considerati i motivi tecnici, le difficolta' dei viticoltori, la realta' della viticoltura della regione, nonche' il parere favorevole della regione stessa sulla predetta istanza di modifica e relativa alla tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese"; Considerato che per il vino "Rosso Piceno" l'utilizzo del vitigno Sangiovese e' tradizionale della zona; Ritenuto che tale riconoscimento sia rispettoso sia degli interessi del consumatore, essendo obbligatorio in etichetta l'indicazione del nome del vitigno Sangiovese, sia gli interessi dei produttori;
Ha espresso:
nella riunione del 18 luglio 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati, vista l'imminenza della campagna vitivinicola 2001/2002, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROSSO PICENO" SANGIOVESE
Art. 1. La denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", con riferimento al vitigno Sangiovese, e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti nei successivi articoli del presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di coltivazione. Art. 3. La zona di produzione e' quella definita dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche. Art. 4. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol. Art. 5. Le norme per la vinificazione sono quelle stabilite dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Art. 7. Le norme per l'etichettatura, la designazione e presentazione del vino, sono quelle dettate dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche. Gli articoli 1, 2, 4 e 6 del presente disciplinare di produzione vanno ad integrare i rispettivi articoli del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche. |
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