Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 2 agosto 2001, n. 74
Nuove modalita' di attribuzione del codice fiscale, di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti non residenti in Italia.

Alle ambasciate d'Italia
Ai consolati d'Italia
e, per conoscenza:
Al Comando generale della Guardia
di Finanza
Alle direzioni centrali
dell'Agenzia delle Entrate
Alle direzioni regionali
dell'Agenzia delle Entrate
Alla Societa' Generale di
Informatica S.p.a.

L'art. 14 della legge 22 luglio 2000, n. 212, nota come "Statuto del contribuente", stabilisce che ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato siano assicurate le piu' ampie agevolazioni per ottenere l'attribuzione del codice fiscale, per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento delle imposte.
In attuazione di detta norma, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001 il decreto che definisce le nuove modalita' di attribuzione del codice fiscale, di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti per i suddetti contribuenti.
Di seguito si forniscono i necessari chiarimenti sulle nuove procedure.
1. Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte via Internet.
Soggetti non residenti registrati nell'anagrafe consolare.
La nuova procedura per l'assegnazione del codice di identificazione personale (PIN) ricalca, per taluni versi, quella gia' in uso per i contribuenti residenti.
Il codice PIN risulta costituito sempre di 10 cifre: le prime quattro sono rilasciate dall'Agenzia delle entrate per mezzo dei consolati; le altre sei sono fornite dall'Agenzia, via Internet, all'indirizzo http://uniconline. finanze.it del sito Uniconline.
Il contribuente non residente che intenda abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line deve inoltrare la propria richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito Uniconline, raggiungibile anche dal sito www.agenziaentrate.it
Copia della richiesta deve essere inoltrata anche tramite fax al consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
L'autorita' consolare avra' il compito di controllare le richieste pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente iscritto.
Effettuata tale verifica, il consolato accede, mediante specifica password assegnata, ad un'area riservata del sito Uniconline, nella quale e' contenuto l'elenco di tutte le richieste inoltrate.
Per le istanze valide, il consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dalla Agenzia delle entrate, che contiene la prima parte del codice PIN ed una password.
Il cittadino non residente che riceve tale comunicazione dal consolato puo' accedere aI sito Uniconline per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero Pincode. Soggetti temporaneamente non residenti e non registrati nell'anagrafe
consolare.
I soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato e non iscritti all'anagrafe dell'ufficio consolare di riferimento possono inoltrare via web la richiesta di attribuzione del Pincode, cosi' come stabilito al paragrafo precedente.
Per consentire la verifica della propria identita', gli interessati non iscritti nell'anagrafe consolare si dovranno recare personalmente al consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento.
Effettuata tale verifica, la procedura per la comunicazione del codice PIN all'interessato e' analoga a quella descritta nel paragrafo precedente.
Caratteristiche tecniche.
Per effettuare le operazioni fin qui descritte, ciascun consolato deve utilizzare un personal computer con accesso a Internet, dotato di stampante e di browser del tipo Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer (versione 4.X o superiori) o browser equivalenti, dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime:
processore Pentium 100 Mhz o superiore o equivalente;
almeno 32 Mb di memoria RAM (minimo 16 Mb);
scheda grafica compatibile SVGA;
monitor 14 800 x 600 a 65536 colori. 2. Attribuzione del codice fiscale.
Per richiedere l'attribuzione del codice fiscale i soggetti non residenti devono rivolgersi all'autorita' consolare territorialmente competente. Il consolato avra' cura di controllare l'esattezza dei dati anagrafici del soggetto a cui deve essere attribuito il codice fiscale.
I consolati che dispongono di un collegamento telematico con l'INPS e che sono autorizzati ad accedere mediante la funzione "Codici fiscali" al sistema informativo dell'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate, sono in grado di procedere direttamente all'attribuzione del codice fiscale al richiedente.
I consolati che, pur disponendo del collegamento telematico con l'INPS, non sono abilitati alla procedura di attribuzione del codice fiscale, possono farne richiesta inoltrando un'istanza via fax all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio archivio anagrafico, sicurezza e basi dati (fax n. +39065016741), indicando i nominativi ed i codici fiscali degli utenti da abilitare.
Dopo l'abilitazione, l'Agenzia delle entrate invia al consolato richiedente una nota di conferma, contenente anche le istruzioni per l'utilizzo della procedura.
I consolati non abilitati possono comunque inoltrare richiesta ufficiale di attribuzione del codice fiscale all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio archivio anagrafico, sicurezza e basi dati (fax n. +39065016741), corredata del vigente modello AA4/7 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati - persone fisiche).
Al riguardo si fa presente che, se non viene indicato il domicilio in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato, tramite corriere diplomatico, presso il consolato territorialmente competente. Sara' cura dello stesso consolato provvedere al recapito del tesserino all'interessato.
Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato a tale indirizzo. Tuttavia, se esplicitamente richiesto, il tesserino viene inoltrato al consolato per la successiva consegna all'interessato.
Al piu' presto saranno rese disponibili ai consolati interessati le procedure per effettuare le operazioni di attribuzione del codice fiscale via Internet, per l'utilizzo delle quali verranno diramate le apposite istruzioni operative.
Ciascun consolato avra' cura di fornire ai cittadini residenti nei territori di propria competenza ogni possibile assistenza per la soluzione di problemi che dovessero presentarsi, quali, ad esempio, il mancato recapito della comunicazione contenente la password e le prime quattro cifre del codice PIN.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2001

Il direttore generale della
Direzione generale per gli
italiani all'estero e le
politiche migratorie del
Ministero degli esteri
Marsili
Il direttore dell'Agenzia delle entrate
Romano
 
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