Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 322 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e i relativi controlli. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e i relativi controlli; Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni; Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. 1. All'articolo l del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: "Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come: a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, la quale puo' acquisire, su richiesta, la documentazione relativa. Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti. A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita' di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi. I prestatori di servizi, qualora svolgano attivita' di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971. Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attivita' di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori. Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varieta' geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilita' dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura. Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera". L'art. 40, comma quinto, della suddetta legge cosi' recita: "Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi". - La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera. - La direttiva 98/95/CE e' pubblicata in CUCE L 25 del 1o febbraio 1999. - La direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999. - La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969. - La direttiva 70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970. - La direttiva 70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 1. - E' considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti coloni, mezzadri e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto di terzi o comunque per la distribuzione. Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come: a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'Ente delegato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, la quale puo' acquisire, su richiesta, la documentazione relativa. Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti. A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi. I prestatori di servizi, qualora svolgano attivita' di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'art. 2 della legge n. 1096 del 1971. Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attivita' di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori. Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varieta' geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilita' dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura. Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' di applicazione di quanto previsto al secondo comma.". - L'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, cosi' recita: "Art. 21. - Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, e' demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, puo' delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti. Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.". - L'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, cosi' recita: "Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata: a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede; b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato; c) da due componenti scelti fra i direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.".
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| Art. 2. 1. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 6. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore; 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3.".
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| Art. 3. 1. L'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e' sostituito dal seguente: "Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti: a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento; b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma; c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varieta' di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma; d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971; e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi; f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o piu' varieta' o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore, della stessa specie; g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi. 2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale. 3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate con prodotti sementieri di varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate. 4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili. 5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4. 6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina: a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti; b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e); c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.".
Note all'art. 3: - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse. - L'art. 10 della legge n. 1096 del 1971, cosi' recita: "Art. 10. - E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3. Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da terminarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.". - Per quanto concerne la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedasi note alle premesse. - L'art. 44-bis della legge n. 1096 del 1971, cosi' recita: "Art. 44-bis. - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'art. 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".
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| Art. 4. 1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al primo comma, le parole: "degli ultimi quattro commi dell'articolo 11 della legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge n. 1096 del 1971"; b) all'ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: "piccole confezioni di prodotti sementieri" sono aggiunte le seguenti: ", diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate"; c) dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente: "Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 9. - Ai fini dell'applicazione della legge n. 1096 del 1971 per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4. I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste al successivo art. 10-bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE, contrassegnati ufficialmente in conformita' al successivo art. 11. I "Piccoli imballaggi CE di sementi di barbabietole ed i "Piccoli imballaggi CE B di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a). Su richiesta detti piccoli imballaggi CE potranno essere contrassegnati in conformita' al successivo art. 11. E' possibile procedere ad una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale. I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonche' i "Piccoli imballaggi CE A contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso. Il cartellino del produttore da apporre ai "Piccoli imballaggi CE A deve essere conforme all'allegato 5. E' permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate, a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: "campione gratuito non destinato alla vendita . Per i picccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura. I prodotti sementieri di varieta' iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati.".
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| Art. 5. 1. All'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: "Una varieta' geneticamente modificata puo' essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che: a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e nazionale; b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena; c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento; d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione . Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15. - La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il richiedente dovra' fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varieta' di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per ammissione delle varieta' di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varieta' da iscrivere nel "registro nazionale non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilita' ed omogeneita' previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. L'esame di cui sopra non e' necessario anche per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunita' europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione. Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varieta' devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilira' con proprio provvedimento le modalita' di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varieta' di cui all'art. 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'art. 19 della legge n. 1096 del 1971 che: a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e nazionale; b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) e dal Protocollo sulla biosicurezza di Carthagena; c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento; d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione . Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/1997.". - L'art. 19 della legge n. 1096 del 1971, cosi' recita: "Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1o luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa "una tantum di L. 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute. Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo. Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate. - Il regolamento CE n. 258/97 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 43 del 14 febbraio 1997.
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| Art. 6. 1. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "E' istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varieta' geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varieta', siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonche' il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varieta' deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varieta' geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, e' vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati ."; b) i commi decimo e undicesimo sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita', ovvero i criteri stabiliti per la varieta' da conservazione dall'articolo l9 della legge n. 1096 de1 1971. Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varieta' da conservazione definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971. Nel caso di varieta' geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potra' essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.".
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varieta'. E' istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varieta' geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varieta', siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonche' il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varieta' deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varieta' geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, e' vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati . Per ogni varieta' iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione. I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione della Comunita' europea. Le informazioni reciproche sono riservate. I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta' sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche' il costruttore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varieta'. Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione della Comunita' europea. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunita' europea, una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali. Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1o luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita', ovvero i criteri stabiliti per la varieta' da conservazione dall'art. 19 della legge n. 1096 del 1971. Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varieta' da conservazione definite dall'art. 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971. Nel caso di varieta' geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'art. 17 potra' essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio. Nel caso di varieta' di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione puo' essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice e' stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.". - Per quanto concerne l'art. 19 della legge n. 1096 del 1971 vedasi note all'art. 5. - L'art. 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971 cosi' recita: "1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica, si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresi' dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, e delle descrizioni dettagliate delle varieta' e delle loro rispettive denominazioni, cosi' come notificate; questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varieta', in seguito alla loro accettazione, sono indicate come "varieta' da conservazione nel registro delle varieta' e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.".
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| Art. 7. 1. L'articolo 17-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al terzo comma l'ultima frase e' soppressa; b) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina le modalita' di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma.".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17-bis. - Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varieta' per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilita' o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima. Se, dopo l'iscrizione di una varieta' risulta che la condizione della differenziabilita' ai sensi del precedente art. 16-bis non e' stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima e' annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varieta' non e' piu' considerata come una varieta' nota nella Comunita' europea ai sensi del precedente art. 16-bis, a partire dal momento della iscrizione iniziale. Se dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-ter non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente puo' essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varieta' qualora: a) in sede di esame, risulti che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varieta' ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione; d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza. Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione puo' stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione. Per la varieta' compresa nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varieta' e' iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varieta' in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varieta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina le modalita' di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma.".
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| Art. 8. 1. Il quindicesimo comma dell'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: "Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non puo' superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non puo' interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 18. - Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attivita' nel particolare settore. Il predetto personale dovra' essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi. Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente. Il predetto personale e' munito di apposito documento di autorizzazione. L'autorizzazione puo' essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito - ove del caso - l'ente proponente qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo. L'autorizzazione e' altresi' revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente. Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge puo' esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione. Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonche' prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni. Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per la agricoltura e le foreste. I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2. Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonche' per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante oleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varieta' e' obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7. Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6. Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varieta', restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purche' non contrastino con le norme del presente regolamento. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non puo' superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non puo' interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.". - L'argomento della legge n. 1096 del 1971 e' riportato in note alle premesse.
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| Art. 9. 1. L'articolo 21, parte II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituita dalla seguente: "II) sementi di piante foraggere: A) sementi di base (tutte le specie); B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia); C) sementi certificate di 1a e 2a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino); D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).".
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 21. - Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonche' per le piante oleaginose e da fibra, per i quali e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varieta', il materiale di moltiplicazione e' classificato nelle seguenti categorie: I) Sementi cerealicole: A) sementi di base (tutte le specie escluso le varieta' ibride di girasole); B) sementi certificate (segale, granoturco, scagliola); C) sementi certificate di 1a e 2a riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta). II) Sementi di piante foraggere: A) sementi di base (tutte le specie); B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia); C) sementi certificate di 1a e 2a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino); D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).". III) Sementi di barbabietole: A) sementi di base; B) sementi certificate. IV) Tuberi-seme di patate: A) tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E; B) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B. V) Sementi di piante oleaginose e da fibra: A) sementi di base (tutte le specie); A-bis) sementi di base (ibridi di girasole). 1. Sementi di base di linee inbred: sementi: a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e, b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti. 2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi: a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi, b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e, c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti; B) sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca); C) sementi certificate di 1a riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone); D) sementi certificate di 2a riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone); E) sementi certificate di 2a riproduzione (canapa monoica); F) sementi certificate di 3a riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni); G) sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).". - Per quanto concerne la legge n. 1096 del 1971 vedasi note alle premesse.
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| Art. 10. 1. Il primo comma dell'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) la lettera d) del punto C) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale."; b) la lettera d) del punto D) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale."; c) la lettera d) del punto E) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.".
Note all'art. 10: - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse. - Il testo dell'art. 22 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 22. - Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali le condizioni richieste ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti: A) (Omissis); B) (Omissis); C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati numeri 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale; D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2a riproduzione , che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 1a riproduzione; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale; E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 2a riproduzione; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varieta' compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura.".
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| Art. 11. 1. L'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti: A) Sementi di base. 1. Sementi di varieta' selezionate: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate che di "sementi certificate di 1a e 2a riproduzione ; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base; d) che, all'atto dell'esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Sementi di varieta' locali: a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate , che di "sementi certificate di 1a e 2a riproduzione ; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. C) Sementi certificate di 1a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino): a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2a riproduzione che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. D) Sementi certificate di 2a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. E) Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971: a) che siano identificate per le specie; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali; c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).".
Note all'art. 11: - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse. - Per quanto concerne la legge n. 1096 del 1971 vedasi note alle premesse.
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| Art. 12. 1. All'articolo 24, primo comma, punto B), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come sostituito dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 24. - Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta Vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Sementi di base: (Omissis). B) Sementi certificate: a) che provengano direttamente da sementi di base; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.".
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| Art. 13. 1. All'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. - Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 25. - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti; c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme. 2-bis. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.".
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| Art. 14. 1. Il primo comma dell'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) la lettera d) del punto B) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale."; b) la lettera d) del punto C) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale."; c) la lettera d) del punto D) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale."; d) la lettera d) del punto E) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale."; e) la lettera d) del punto F) e' sostituita dalla seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.".
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 26. - Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) (Omissis). B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. C) Sementi certificate di 1a riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2a riproduzione o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3a riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. D) Sementi certificate di 2a riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3a riproduzione ; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. E) Sementi certificate di 2a riproduzione di canapa monoica: a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1a riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2a riproduzione; b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. F) Sementi certificate di 3a riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1a o di 2a riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.". G) (Omissis).
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| Art. 15. 1. Dopo l'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e' inserito il seguente: "Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 22, primo comma, punti C), D) e E), 23, primo comma, punti B), C) e D), 24, primo comma, punto B), e 26, primo comma, punti B), C), D), E) ed F), del presente regolamento debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) il personale addetto all'esame sotto sorveglianza ufficiale: 1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971; 2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente regolamento; 3) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; 4) deve essere ufficialmente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali; 5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971; b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori; c) una parte delle sementi prodotte deve essere controllata da ispettori ufficiali; tale parte e' del 10 per cento per le colture ad autoimpollinazione e del 20 per cento per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali sono previsti controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varieta' e determinare la purezza, rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento; d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale. 2. Lautorizzazione di cui al comma 1, lettera a), punto 4), e' sospesa o revocata agli ispettori ufficiali che violano le norme che disciplinano i controlli ufficiali; qualora sia accertata tale violazione, la certificazione della semente controllata e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.".
Note all'art. 15: - Per quanto concerne la legge n. 1096 del 1971 vedasi note alle premesse. - Per quanto concerne l'art. 2 della suddetta legge vedasi note all'art. 1. - L'art. 23 della legge n. 1096 del 1971 cosi' recita: "Art. 23. - L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.". - Per quanto concerne l'art. 21 della legge n. 1096 del 1971 vedasi note all'art. 1.
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| Art. 16. 1. L'articolo 31 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al terzo comma le parole: "in un altro Stato membro" sono sostituite con le parole: "in ambito comunitario"; b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 31. - Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera B-Cereali del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, A del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III-Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera B-Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
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| Art. 17. 1. L'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al terzo comma le parole: "in un altro Stato membro" sono sostituite con le parole "in ambito comunitario"; b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 32. - Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'art. 6, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III-Foraggere, lettere A e B, conformemente all'art. 10-bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo, e raccolte in un Paese terzo, debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se e' stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
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| Art. 18. 1. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al terzo comma le parole: "in un altro Stato membro" sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario"; b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33. - Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10-bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C. Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui e' stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si e' constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
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| Art. 19. 1. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al terzo comma le parole: "in un altro Stato membro" sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario"; b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 35. - Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera D, del medesimo decreto per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera C. Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
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| Art. 20. 1. Nell'allegato IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, al numero 1), punto B), lettera b), dopo le parole: "sementi certificate", sono aggiunte le seguenti: "sementi di base,".
Nota all'art. 20: - Il testo dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Allegato IV Piccoli imballaggi I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduitivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono cosi' deteterminati: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo: A) cereali: i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10; B) foraggere: a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati "piccoli imballaggi CEE A" non devono superare il peso di kg 2; b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati "piccoli imbalaggi CEE B", non devono superare il peso di kg 10; c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso; C) barbabietole: i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati "piccoli imballaggi CEE": a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere piu' di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso; b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso; D) piante oleaginose e da fibra: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite e' elevato a kg 5; 2) sementi per colture erbacee ortive ornamentali e da fiore: A) ortive: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr 100; B) ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr 200 in peso; 3) sementi di piante agrarie, arboree e arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili: A) tuberi-seme di patata: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero d tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10; B) organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20; C) organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.".
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| Art. 21. 1. L'allegato V, parte II, punto 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) alla lettera A), numero 6), il termine: "sementi certificate" e' sostituito con: "categoria"; b) alla lettera B), punto a), numero 6), il termine: "sementi certificate" e' sostituito con "categoria".
Nota all'art. 21: - Il testo dell'allegato V, parte II, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "II (Etichette piccoli imballaggi C.E.E.). - 1. Etichette ufficiali. A) Barbabietole. Per le sementi certificate: 1) "piccolo imballaggio C.E.E."; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; * 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio: * 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 8) in caso dindicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale; 9) per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 10) per le sementi di precisione la dizione "di precisione". B) Foraggere. a) Per le sementi certificate: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero dordine; * 4) specie indicata almeno in caratteri latini; * 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; 7) peso lordo o netto o numero di semi puri; 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 9) "non destinate alla produzione foraggera". b) Per le sementi commerciali: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) specie indicata almeno in caratteri latini; 5) "sementi commerciali"; 6) peso lordo o netto o numero di semi puri; 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c) Per i miscugli di sementi: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) "miscugli di sementi per..." (utilizzazione prevista); 5) peso netto o lordo o numero di semi puri; 6) in caso di indicazione dei peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale; 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.".
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| Art. 22. 1. L'allegato VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) nella parte I, lettera C) Foraggere, sezione I, il secondo periodo del numero 1 e' sostituito dal seguente: "La purezza varietale minima deve essere pari a: Poa pratensis (varieta' apomittiche), Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea, convar. acephala: 98 per cento; Pisum sativum e Vicia faba: sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento; sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento."; b) nella parte IV, lettera A) Patate, il numero 5 e' sostituito dal seguente: "5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 x 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 x 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Una partita non deve contenere piu' del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo ne' piu' del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.".
Nota all'art. 22: - Il testo dell'allegato VI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dfel 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Allegato VI Condizioni cui debbono soddisfare le sementi I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO A) Barbabietole. (Omissis). B) Cereali. (Omissis). C) Foraggere: I. Sementi certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza varietale minima deve essere pari a: Poa pratensis (varieta' apomittiche), Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala: 98 per cento; Pisum sativum e Vicia faba: sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7), B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facolta' germinativa. purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari (vedi tavole a pagine 85, 86 e 87). (Omissis).".
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| Art. 23. 1. L'allegato VII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue: a) al punto A), numero 3, il quarto paragrafo, e' sostituito dal seguente: "La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale."; b) al punto B), numero 6, le parole: "L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo" sono sostituite dalle seguenti: "La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale"; c) al punto C), il numero 2, e' sostituito dal seguente: "2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme."; d) al punto E), numero 5, le parole: "Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo" sono sostituite dalle seguenti: "La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Dini, Ministro degli affari esteri Veronesi, Ministro della sanita' Fassino, Ministro della giustizia Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 337
Nota all'art. 23: - Il testo dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Allegato VII Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione A) Cereali. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o nel caso di coltura di una linea "inbred" di Sorghum spp. e Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varieta' ibride di Sorghum spp. e Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' e la ristorazione della fertilita'. In particolare le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi, Triticum spp. x Secale cereale, Sorghum spp. e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: A) Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate. A-bis) Sorghum spp.: a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) alla fioritura: 0,1%; ii) alla maturazione: 0,1%; bb) per la produzione di sementi certificate: i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%; ii) piante della componente femminile: alla fioritura: 0,3%; alla maturazione: 0,1%; b) per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti: aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantita' sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi; bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%; c) le colture di varieta' ad impollinazione libera o di varieta' sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate. B) Zea mays: a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta', alla linea "inbred" o al componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linea "inbred": 0.1; ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1; iii) varieta' ad impollinazione libera: 0,5: bb) per la produzione di sementi certificate: i) componenti di varieta' ibride: linea "inbred": 0,2; ibrido semplice: 0,2; varieta' ad impollinazione libera: 1,0; ii) varieta' ad impollinazione libera: 1,0; b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni: (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantita' di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura; (bb) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata; (cc) allorche' il 5% o piu' di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare: 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo; 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo. Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. C) Oryza sativa: il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base, 1 per 50 m2 per la produzione di sementi certificate. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti: A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato; B) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: (a) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticale, Triticum aestivum,Triticum durum,Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1; (b) per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura: (aa) varieta' ad impollinazione libera 1; (bb) linee "inbred" o ibridi: 3. Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima e' costituito da una coltura di Sorghum spp. o di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato: C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati. 3-bis. Ibridi di segala: 1. Nel caso di ibridi di segala la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile: Per la produzione di sementi di base: Distanza minima -- -- ove si ricorra alla maschiosterilità 1.000 m ove non si ricorra alla maschiosterilità 600 m per la produzione di sementi certificate 500 m
2. La coltura deve presentare sufficiente identita' e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita'. In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni: i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare: 1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile; ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilita', il livello di sterilita' del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%. 3. Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilita'. B) Foraggere. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato; B) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo; C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. C) Barbabietole. 1. (Omissis). 2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme. (Omissis). D) Tuberi-seme di patate. E) Oleaginose e da fibra. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. Nel caso di colture di ibridi di girasole; avra' luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione; C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.
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