Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 8 giugno 2001, n. 323
Regolamento recante modalita' di attribuzione all'Accademia navale delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel Corpo sanitario della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che prevede la soppressione dell'Accademia di sanita' militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti adottati dal Ministro della difesa;
Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, riguardante il regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio
2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/26474/D.V.18/1 in data 8 maggio 2001);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Le funzioni dell'Accademia di sanita' militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario della Marina militare sono attribuite all'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante "Riforma strutturale delle Forze armate a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3
del 5 gennaio 1998; si riporta il testo dell'art. 2,
comma 1, lettera i):
"1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto:
a)-h) (omissis);
i) e' soppressa l'Accademia di sanita' militare
interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge
14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle
accademie militari di Forza armata con modalita' attuative
da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro
della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I
giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata,
con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso
di studi previsto per il conseguimento della laurea presso
una universita' di Stato da indicarsi con decreto del
Ministro della difesa, previa apposita convenzione.".
- La legge 14 marzo 1968, n. 273, recante "Istituzione
dell'Accademia di sanita' militare interforze", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 87 del 3 aprile 1968.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1970, n. 98, recante "Norme di attuazione della legge
14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di
sanita' militare interforze", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 2 aprile
1970.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, concernente "Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 14/L del 22 gennaio 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 511, concernente "Regolamento recante
norme di organizzazione dell'Accademia navale", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 46 del 25 febbraio 1998.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2.
1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.
2. Gli allievi ammessi all'Accademia navale frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le universita' statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalita' stabilite dalle stesse convenzioni.
3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie professionali secondo programmi definiti dallo Stato maggiore della Marina.
4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Accademia navale.
5. Le modalita' organizzative per l'attuazione del presente regolamento vengono stabilite dallo Stato maggiore della Marina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 152



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
si veda nelle note alle premesse; si riporta il testo degli
articoli 3 e 4:
"Art. 3 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze
armate e' necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il 18o anno di eta' e non aver
superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal
presente decreto;
c) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
e) essere in possesso del godimento dei diritti
civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario in altra accademia o
istituto di formazione militare;
g) essere in possesso di qualita' morali e di
condotta incensurabili.
2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione
per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di
porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di
secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi
delle accademie militari nonche' quelli validi per i
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
ed eventuali ulteriori requisiti;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove
necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli
di studio richiesti.
3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente l'Amministrazione ha facolta' di colmare le
vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data
di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo
dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei
posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o
decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei
corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai
corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la
durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta'
puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso
stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in
favore di particolari categorie di cittadini non possono
complessivamente superare un terzo dei posti messi a
concorso.
4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati
all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano
gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.".
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle accademie militari possono
essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da
leggi speciali, anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio
nella relativa Forza armata.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle accademie militari non puo' essere
inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data
indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il
ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo
e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio
militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il 32o anno di eta' alla data indicata nel
bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad un anno accademico
le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari
o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto
delle disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli dei
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.".



 
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