Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 8 giugno 2001, n. 323 |
Regolamento recante modalita' di attribuzione all'Accademia navale delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel Corpo sanitario della Marina militare. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che prevede la soppressione dell'Accademia di sanita' militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti adottati dal Ministro della difesa; Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le relative norme di attuazione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, riguardante il regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/26474/D.V.18/1 in data 8 maggio 2001);
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. 1. Le funzioni dell'Accademia di sanita' militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario della Marina militare sono attribuite all'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1998; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i): "1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto: a)-h) (omissis); i) e' soppressa l'Accademia di sanita' militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una universita' di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione.". - La legge 14 marzo 1968, n. 273, recante "Istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 3 aprile 1968. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante "Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 2 aprile 1970. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14/L del 22 gennaio 1998. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente "Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 25 febbraio 1998. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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| Art. 2. 1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari. 2. Gli allievi ammessi all'Accademia navale frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le universita' statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalita' stabilite dalle stesse convenzioni. 3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie professionali secondo programmi definiti dallo Stato maggiore della Marina. 4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Accademia navale. 5. Le modalita' organizzative per l'attuazione del presente regolamento vengono stabilite dallo Stato maggiore della Marina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2001 Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 152
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda nelle note alle premesse; si riporta il testo degli articoli 3 e 4: "Art. 3 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il 18o anno di eta' e non aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto; c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare; g) essere in possesso di qualita' morali e di condotta incensurabili. 2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata: a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti. 3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.". "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32o anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli dei complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
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