Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 luglio 2001
Autorizzazione all'organismo "Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l." in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 febbraio 1999, di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della societa' Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l., in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in via Vincenzo Tiberio, 38 - Roma;
Vista l'istanza del 22 luglio 1999, acquisita in atti di questo Ministero in data 23 luglio 1999, protocollo n. 757.600, con la quale l'organismo S.C.E.C e S. S.r.l. - Roma, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;
Vista la nota del 9 febbraio 2000, prot. n. 0247/rb/00, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 febbraio 2000, prot. n. 757.088, con cui si comunica altresi' che la societa' S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma, ha spostato la sua sede legale ed operativa in via Fibreno, 28 - Roma;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. e' conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l., in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in via Fibreno, 28 - Roma, e' autorizzato, alrilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
2. All'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0828 gia' precedentemente assegnato dalla Commissione europea.
3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
 
Art. 3.
1. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2001
Il direttore generale: Visconti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone