Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 4 maggio 2001
Modalita' di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, modificato dall'art. 9 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1o gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, che individuando i beni e le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha fissato al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, ovvero dal 1o gennaio 2000, la decorrenza del passaggio delle funzioni degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1o marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva 71/316/CEE, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attivita' produttive ed in particolare l'art. 9, comma 2, che sostituendo il secondo e terzo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, prevede che possano essere delegati all'esecuzione della verificazione prima CEE, oltre agli enti ed istituti pubblici e loro aziende, anche i fabbricanti, qualora le attrezzature di controllo degli uffici provinciali metrici non consentano la citata verificazione degli strumenti di una determinata categoria;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Acquisita l'intesa dell'unione italiana delle camere di commercio e della regione Valle d'Aosta, di cui rispettivamente alle note n. 2551 del 23 marzo 2001 e n. 16649/DIRCAM del 19 aprile 2001;
Considerato:
che l'effettuazione della verificazione prima CEE degli strumenti e dei dispositivi metrici, gia' assegnata, dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, agli uffici provinciali metrici, e' ora di competenza delle camere di commercio;
che spetta alle camere di commercio, qualora le loro attrezzature di controllo non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, il conseguente potere di delega, previsto dal terzo comma dello stesso art. 12, a favore di enti ed istituti pubblici, o loro aziende, e di fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore metrologico, mentre rimane allo Stato la fissazione delle condizioni generali ed i rapporti con gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee;
che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono, altresi', conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Ravvisata, inoltre, l'esigenza di assicurare uniformita' nelle procedure di conferimento delle deleghe da parte delle camere di commercio e della regione Valle d'Aosta che hanno assunto la competenza;

Emana
la seguente direttiva:

Art. 1.
Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta, qualora ritengono che le proprie attrezzature di controllo non consentono la verificazione CEE degli strumenti di una o piu' categorie, oggetto di direttive particolari dell'Unione europea rientranti nell'ambito dell'applicazione della direttiva-quadro 71/316/CEE ed attuate nell'ordinamento nazionale, possono delegarne l'attuazione ai fabbricanti metrici, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, attenendosi alle indicazioni contenute nella presente direttiva.
 
Art. 2.
Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta, valutata l'idoneita' dell'attrezzatura di controllo del fabbricante, il cui stabilimento e' allocato nel proprio territorio di competenza, e le relative adeguate garanzie offerte nel settore metrologico, prima del rilascio della delega richiedono alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di misura, il numero identificativo che deve essere inserito nella parte inferiore dell'impronta "e" facente parte della marcatura di verificazione CEE. Il numero identificativo, corrispondente ad un solo stabilimento di produzione per una determinata categoria di strumenti metrici, e' notificato agli altri Stati membri dell'Unione europea ed alla Commissione europea dall'ufficio D3 citato, mentre lo stesso ente delegante informa gli altri enti camerali e la regione Valle d'Aosta di detto numero identificativo, del nominativo del fabbricante, dell'indirizzo dello stabilimento, della categoria di strumenti metrici oggetto della delega e degli estremi della direttiva particolare dell'Unione europea e del relativo decreto di attuazione nell'ordinamento nazionale.
 
Art. 3.
La verificazione prima CEE degli strumenti metrici e dei dispositivi deve essere effettuata dal fabbricante secondo le modalita' ed alle condizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 di attuazione della direttiva 71/316/CEE, e successive modificazioni, e dei decreti relativi alle direttive comunitarie particolari, emanate per la categoria di strumenti di cui alla delega.
L'ente delegante cura la registrazione del nominativo del responsabile aziendale delle operazioni di verificazione prima CEE, che deve depositare l'impronta dei punzoni e/o modello delle etichette autodistruggenti al distacco di cui deve curarne la custodia.
 
Art.4
Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta regolamentano in modo autonomo:
1) l'attivita' di vigilanza sulla verificazione prima CEE, anche tramite verifica a campione sugli strumenti gia' verificati e marcati dal fabbricante delegato;
2) le modalita' di sospensione o di revoca della delega tenendo presente, in ogni caso, il rispetto delle condizioni alle quali e' stata rilasciata la delega, ovvero il provvedimento di ammissione a verifica prima CEE, la regolarita' delle iscrizioni, dei marchi e dei sigilli di protezione prescritti.
Il provvedimento di sospensione o revoca e' adottato dall'ente delegante sentito il fabbricante e contiene le motivazioni della decisione, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato il ricorso. La revoca viene comunicata dall'ente delegante che ha adottato il provvedimento agli altri enti camerali, alla regione Valle d'Aosta ed alla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di misura che provvede ad informare gli altri Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea.
 
Art. 5.
Per gli uffici metrici provinciali della regione autonoma Sardegna per i quali e' in corso di adozione il provvedimento di trasferimento delle funzioni, la cui attrezzatura di controllo per la verificazione CEE non ne consente l'esecuzione, la delega ai fabbricanti metrici per le categorie di strumenti metrici per i quali sono state emanate dall'Unione europea le relative direttive, rientranti nell'ambito dell'applicazione della direttiva-quadro 71/316/CEE, ed attuate nell'ordinamento nazionale, e' adottata dalla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato ufficio D3 - strumenti di misura, in via transitoria e sino all'effettivo trasferimento delle funzioni.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2001
Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 306
 
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