Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 luglio 2001
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del dott. Anversa Clovis Roberto, nato il 18 ottobre 1953 a San Paolo (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui e' in possesso, come attestato dal Conselho Regional de Psicologia - 6 Regiao, di San Paolo in data 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea di psicologo, conseguito presso l'Universita' Organizacao Santamerense de Educacao e Cultura - OSEC - Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Santo Amaro di San Paolo in data 29 febbraio 1980;
Preso atto che il dott. Anversa ha inoltre conseguito il diploma di laurea in psicologia presso l'Universita' degli studi di Torino in data 9 dicembre 1997;
Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, cosi' come documentata in atti;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Al dott. Anversa Clovis Roberto, nato il 18 ottobre 1953 a San Paolo (Brasile), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.
Roma 19 luglio 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
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