Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2001
Approvazione dell'accordo allegato alla deliberazione n. 5368 del 2 luglio 2001 della giunta della regione Lombardia.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata con leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, con la quale e' stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po, dei porti di Milano e Cremona nonche' per la costruzione di porti, scali e banchine nelle localita' attraversate dal canale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 669, con il quale il Consorzio medesimo e' stato dichiarato necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'art. 88, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale, attribuendo alla competenza dello Stato le sole opere inerenti alle vie navigabili di prima classe, ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di opere inerenti alle vie navigabili di seconda classe;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 1404/1956, alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 giugno 2000, con il quale il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, a decorrere dal 1o gennaio 2000, e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla citata legge n. 1404/1956;
Considerato che il soppresso Consorzio, oltre ad avere in carico l'intera tratta del canale da Cremona a Pizzighettone con l'obbligo di sorveglianza idraulica e del mantenimento in efficienza per l'alimentazione del porto di Cremona, e' dotato anche di beni mobili e di un patrimonio immobiliare a reddito;
Considerato che la regione Lombardia, con propria legge del 22 febbraio 1980, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova allo scopo di assicurare il completamento, la gestione e gli eventuali ampliamenti dei porti interni costituiti dalle aree ed attrezzature comprese nelle zone portuali di Cremona e Mantova;
Ravvisata pertanto l'esigenza - a ragione della competenza regionale in materia di navigazione interna ed opere idroviarie - di trasferire a titolo gratuito alla regione Lombardia e per essa all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova le opere idroviarie, le infrastrutture e quegli immobili di proprieta' del Consorzio, necessari al buon funzionamento e allo sviluppo del porto di Cremona;
Vista la delibera della giunta regionale del 1o giugno 2001, n. 4871, nella quale si formula un'ipotesi di accordo relativamente alle opere idroviarie ed al personale dipendente del soppresso Consorzio;
Vista la delibera della giunta della regione Lombardia n. 5368 del 2 luglio 2001 che approva "l'accordo per il passaggio alla regione Lombardia e all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova di patrimonio, competenze e personale del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in liquidazione" risultanti dagli allegati A e B, parti integranti dell'accordo stesso;
Considerato che con la devoluzione gratuita del complesso patrimoniale inerente al canale la regione Lombardia si e' obbligata ad assumere il personale in servizio presso il Consorzio in liquidazione, che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo, e che in tal caso al personale si applica l'art. 12, quarto comma, della citata legge n. 1404/1956;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Decreta:
1. L'accordo per il passaggio alla regione Lombardia e all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova - allegato alla deliberazione n. 5368 del 2 luglio 2001 della giunta della regione Lombardia - di patrimonio, competenze e personale del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in liquidazione e gli annessi allegati A e B sono approvati.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo all'assunzione del personale dipendente del soppresso Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po e' condizione risolutiva dell'accordo e degli annessi allegati A e B, di cui al comma 1.
3. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del canale e delle opere idroviarie e degli altri beni elencati negli allegati A e B annessi al citato accordo provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Lombardia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2001
L'ispettore generale capo: D'Antuono
 
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