Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2001
Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio";
Visto l'art. 7-ter, comma 1, della predetta legge 9 marzo 2001, n. 49, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei terminirelativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
Visto il decreto 14 marzo 2001, concernente "Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";
Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere ulteriormente a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dal 15 agosto 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti soggetti in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di ripresa della riscossione delle somme sospese anche mediante rateizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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