Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 luglio 2001
Autorizzazione all'organismo "I.C.E.P.I. S.r.l.", in Pontenure, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Viste le direttive numeri 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive numeri 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1995, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392/CEE, emanato a nome dell'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A - Pontenure (Piacenza);
Vista l'istanza presentata dall'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), in data 8 maggio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 9 maggio 2001, protocollo n. 785291, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relative alle macchine di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1.
1. L'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392/CEE; A. Macchine.
1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.
1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.
1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.
1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;
armatura semovente idraulica;
con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.
15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. B. Componenti di sicurezza.
1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone.
2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.
3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.
4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).
5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti numeri 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
4. Nel corso dell'attivita', nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
Visconti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Ferraro
 
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