Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 26 luglio 2001 |
Conferma di autorizzazione all'organismo "I.C.E. S.r.l.", in Anzola Emilia, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1993, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CEE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE, emanato a nome della societa' Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede in via Bentini, n. 9 - Castel Maggiore (Bologna); Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1996, che estendeva l'autorizzazione al rilascio della certificazione CE per ulteriori prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B) della direttiva 89/392/CEE emesso a nome della societa' I.C.E. - Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede in via Bentini, n. 9 - Castel Maggiore (Bologna); Vista l'istanza presentata dall'organismo I.C.E. - Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Bentini, n. 9 - Castel Maggiore (Bologna) in data 25 ottobre 1996, acquisita in atti di questo Ministero in data 25 ottobre 1996, protocollo n. 743-AA, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, come riportati negli elenchi dei decreti ministeriali del 23 dicembre 1993 e del decreto ministeriale del 23 febbraio 1996; Vista la nota dell'11 aprile 2000 protocollo DU-00-007, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 aprile 2000, protocollo n. 757301, con cui l'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., ha comunicato la variazione della propria sede sociale in via Garibaldi, n. 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), I.C.E. - Istituto di certificazione europea S.r.l. - giusto atto del 4 gennaio 2000, repertorio n. 43.488, fascicolo n. 15.562, a rogito dott. Federico Stame, notaio iscritto nel collegio notarile di Bologna, residente con studio in Bologna alla Galleria Cavour n. 7; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Garibaldi n. 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., Anzola Emilia, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Garibaldi, 20 - 20133 Anzola Emilia, e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine. 1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile. 1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale. 1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale. 1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale. 2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno. 4) Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno. 6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 8) Seghe a catena portatili da legno. 9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale. 11) Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 12) Macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi: macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; con motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotteranei. 13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 15) Ponti elevatori per veicoli. 16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri. B) Componenti. 4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 5) Strutture di protezione contro il rischio di caduta di oggetti (FOPS). 2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 4. Nel corso dell'attivita', nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione. |
| Art. 3. 1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2001
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive Visconti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ferraro |
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