Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione
autotrasporto persone e cose
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1o marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1o agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;
Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (cd. "transiti in nero");
Decreta:
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 3o quadrimestre 2001, pari a 1.400.405.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e' riservata, per il 3o quadrimestre 2001 una quota pari a 1.344.389 ecopunti (96% dell'assegnazione quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata, per il 3o quadrimestre 2001 una quota pari a 56.016 ecopunti (4% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
 
Autotrasporto di merci in conto terzi
Art. 2.
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti comma viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3o quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. I viaggi di transito comunque effettuati nel mese di dicembre dell'anno 2000, non saranno valutati ai fini della penalizzazione dell'assegnazione.
5. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3o quadrimestre dell'anno 2000 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
 
Art. 3.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.
 
Art. 4.
1. L'assegnazione della quota di ecopunti attribuita a ciascuna impresa per il 3o quadrimestre 2001 sara' rilasciata in due parti, la prima secondo le norme dettate nel decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, la seconda, a saldo, verificandosi le condizioni indicate al successivo comma 3, a partire dal momento in cui gli ecopunti del 3o quadrimestre 2001 verranno accreditati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
2. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che hanno ottenuto un assegnazione di ecopunti per il 2o quadrimestre dell'anno 2001, otterranno la quota di ecopunti per il 3o quadrimestre, calcolata sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 2 e rilasciata ai sensi del presente articolo, automaticamente senza necessita' di presentare la relativa domanda.
3. L'assegnazione, ai sensi del precedente comma 1, della seconda parte degli ecopunti spettanti a ciascuna impresa per il 3o quadrimestre 2001 sara' effettuata a favore di ciascuna impresa nel momento in cui questa raggiunge una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
4. L'effettuazione dell'assegnazione verra' comunicata alle singole imprese.
 
Art. 5.
1. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno 2001 oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che abbiano effettuato dei transiti in Austria con ecopunti nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 o nel 3o quadrimestre dell'anno 2000, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate nei comma precedenti comportera' l'impossibilita' di ottenere ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.
4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi del presente articolo avverra' in un'unica soluzione nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.
 
Autotrasporto di merci in conto proprio
Art. 6.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC).
 
Art. 7.
1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC).
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, e' possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il 3o quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
6. L'amministrazione si riserva di cancellare d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non e' stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.
 
Art. 8.
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.
 
Art. 9.
1. Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 6 sono disponibili nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it
 
Art. 10.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 agosto 2001
Il direttore: Ricozzi
 
Allegato 1

Al Dipartimento trasporti terrestri -
Unita' di gestione APC - Autotrasporto
internazionale di merci (APC3) - via
Caraci, 36 - 00157 Roma

La sottoscritta impresa ............... sede legale in................. numero albo trasportatori .................. codice Austria ................. chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ........................ ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ..................................... che accetta.

Firma
.........................
(per accettazione)
Firma
.........................................
(del titolare o del legale rappresentante)
 
Allegato 2

Al Dipartimento trasporti terrestri -
Unita' di gestione APC - Autotrasporto
internazionale di merci (APC3) - via
Caraci, 36 - 00157 Roma

La sottoscritta impresa .................... sede legale in................... numero trasportatori conto proprio......................... codice Austria ....................... chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2001.

Firma ........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ........................ ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ..................................... che accetta.

Firma
.........................
(per accettazione)
Firma
.........................................
(del titolare o del legale rappresentante)
 
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