Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 luglio 2001
Autorizzazione all'organismo "CENPI", in Roma, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo CENPI, con sede legale c/o studio ragioniere Maurizio Martinuzzi, viale Carlo Felice n. 101 - 00185 Roma, in data 11 gennaio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 gennaio 2001, protocollo n. 785040, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo CENPI, con sede legale c/o studio ragioniere Maurizio Martinuzzi, viale Carlo Felice n. 101 - 00185 Roma, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo CENPI con sede legale c/o studio ragioniere Maurizio Martinuzzi, via Carlo Felice n. 101 - 00185 Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1.
1. L'organismo CENPI con sede legale c/o studio ragioniere Maurizio Martinuzzi, via Carlo Felice n. 101 - 00185 Roma, e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:
A) macchine:
16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
4. Nel corso dell'attivita', nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2001
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
Visconti
Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ferraro
 
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