Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n. 246
Testo del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2001, n. 330 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonche' di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di accise

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000 e 1o luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
3. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.
4. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, (( prevista nell'allegato I al )) testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
5. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto.
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
9. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
10. Per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, (( e' aumentato )) di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (citato nelle note al
preambolo), nel testo previgente a quello modificato
dall'art. 21, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (citata nelle note al preambolo).
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Sono
sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710
00 36);
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710
00 29 e 2710 00 32);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00
51 e 2710 00 55);
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710
00 78);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
11 a 2711 19 00);
g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati
ad essere usati, se messi in vendita o se usati come
combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa
secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il
carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione
del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20
00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19
90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e
2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403
19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni relative ai controlli e alla
circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo
si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2,
ancorche' siano destinati ad usi, diversi da quelli
tassati:
a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710
00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00
21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano
solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione
dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti
indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali
tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione,
possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui
sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti
di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze,
l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della
miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato
come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come
carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando
non destinati ad usi soggetti ad accisa. E tassato,
inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio
minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere
utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo
solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come
carburante, come combustile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. E' esentato dall'accisa il "biodiesel"
ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a
promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo
tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di
125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per le politiche
agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei
progetti-pilota, nonche' i requisiti degli operatori, le
caratteristiche tecniche degli impianti di produzione,
nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il
trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 61.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale".
- Per il testo dell'art. 21 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si veda nelle note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (citato nelle note al preambolo),
come modificato dall'art. 1, secondo comma, del presente
decreto-legge.
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi
sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: L. 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: L. 1.007.486 per mille
litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: L. 739.064 per mille
litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
L. 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: L. 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: L. 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: L. 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: L. 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: L. 40.359 per
mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: L. 509.729 per mille
chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: L.
281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: L. 307,51 per metro
cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): L.
46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: L. 212,46 per metro
cubo.
2. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di
Udine gia' individuati dal decreto del Ministro delle
finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2001. Il quantitativo e' stabilito per la provincia di
Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della
provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo
complessivo e' fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001 il
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente
da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio
destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A
allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
ivi compreso il riscaldamento delle serre, e' quella
prevista per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno
2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21 (citato nelle note al preambolo),
convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 aprile 2000,
n. 92 (citata nelle note al preambolo).
"Art. 1 (Modifiche al regime speciale
dell'agricoltura). - 1. L'art. 60 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' abrogato.
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e
2000 e le parole: "negli anni 1998 e 1999 sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000 ";
b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal
1o gennaio 2000 sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1o gennaio 2001 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto
dal 1o gennaio 2000.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata
al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e, con effetto dal 1o gennaio 2001, in
relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati,
nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia
di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli,
riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2,
valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione
del comma 4".
- Si riporta il testo dell'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (citato nelle note al
preambolo).

"Allegato I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE
VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

Oli minerali:
benzina: L. 1.111.490 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.003.480 per mille litri;
petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: L. 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L.
415.990 per mille litri.
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 747.470
per mille litri.
Oli combustibili: L. 90.000 per mille kg (1);
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: L. 45.000 per
mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: L. 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 359.220
per mille kg.
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: L. 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 151 al mc;
c) per altri usi civili: L. 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): L. 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: L. 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche.
Birra: L. 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti intermedi: L. 87.000 per ettolitro;
Alcole etilico: L. 1.146.600 per ettolitro anidro (2).
Energia elettrica.
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: L. 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: L. 6 al kWh.
Imposizioni diverse.
Oli lubrificanti L. 1.260.000 per mille kg. Bitumi di
petrolio L. 60.000 per mille kg.
(1) L'aliquota di L. 90.000 per mille kg si riferisce
agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se
hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 37,4 ma non a
91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno
una viscosita' (V), a 50oC, inferiore a 21,2 centistokes.
(2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti
dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della
vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei
fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del
permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel
rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di L. 83.600 per
ettolitro anidro.
Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la
produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica
l'accisa di L. 500.000 per ettolitro anidro, alla
temperatura di 20o Celsius.
(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della
legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
all'art. 1 della legge medesima".
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del
10 dicembre 1997.
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 18 dicembre 1939.
- Il regolamento (CEE) 16 marzo 1992, n. 684, recante
"Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione di
norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori
effettuati con autobus", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L74 del 20 marzo 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
1997.
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli arti coli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (lettera soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma soppresso)".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277, recante: "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (citata nelle note al preambolo).
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1o-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati
dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
versamento della prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a L. 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di L.
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1o luglio
1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione
di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a)".



 
Art. 2.
Disposizione concernente il settore del gas metano

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.
 
Art. 3. Disposizione transitoria concernente le modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno 2001.

1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, recante "Regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante
"Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 62", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208
del 7 settembre 1998:
"Art. 3 (Presentazione delle dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. La
dichiarazione e' presentata gratuitamente
all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una
banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,
convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del
sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute
alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti,
presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto
dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione
unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora
contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione e' presentata in via telematica
all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un
incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del
periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
quello in cui deve essere effettuata la trasmissione
telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I
soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via
telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico
con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma
precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni
di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata
da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso dei menzionati requisiti. Si considerano
appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e
le societa' da questi controllate come definite dall'art.
43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via
telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2-bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro delle finanze.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata
quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione puo' essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della
raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta
ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia
della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in
via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in
essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'amministrazione
finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione
telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto
un apposito termine per la trasmissione stessa entro un
mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari
successivamente al termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via
telematica entro un mese dalla data della ricevuta
rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione
telematica delle medesime dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca,
all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente
all'amministrazione finanziaria mediante procedure
telematiche.
9. Le societa' e gli enti che trasmettono la
dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria
e i soggetti incaricati della predisposizione della
dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale
l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su
modello conforme a quello approvato con il decreto di cui
all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato
di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo
previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di
uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta
di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di
svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni
da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a.,
comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze
derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento
del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni,
approvate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La misura del compenso e'
determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al
comma 11 del presente articolo".



 
Art. 4.
Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica

1. E' differita al 1o gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il termine del 1o luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' differito al 1o settembre 2001.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
30 dicembre 1997.
"Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese
per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di cui
all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
secondo la quale, a decorrere dal 1o gennaio 1994, i prezzi
delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da
banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le
modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media
dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al
medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita'
europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al
CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunita'
prendere a riferimento per il confronto, con applicazione
dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla
parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data del 1o settembre 1994 fino all'entrata in
vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come
previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati
secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo
medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio
1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e
22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1o luglio 1998, ai fini del calcolo
del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di
cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione
europea in vigore nel primo giorno non festivo del
quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si
provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del
prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal
comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
siano disponibili i dati di commercializzazione dei
prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano
in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con
regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica
interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o
il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto
all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere
venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo
vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
per altro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra
quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non
si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti
inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario
l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di
principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita'
medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il disposto del primo periodo del presente
comma si applica con effetto immediato, mentre per le
specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
dal 1o luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
specialita' medicinali che hanno goduto della tutela
brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza.
8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del
prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono
collocati nelle classi di rimborsabilita' applicate alle
corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le
regioni e le province autonome possono provvedere
all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea,
anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
di medicinali destinati al trattamento delle malattie
invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi
le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in
base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella
classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in
conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda
titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo previsto dal
comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle
classi dei medicinali erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo
della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto
della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo
prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla
contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via
sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 1o gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a
favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad
assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui
medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al
foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici
che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio
attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo
terapeutico.
12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette
a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
medicinali collocati nella classe c) prevista dall'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli
eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono
ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione
degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con
frequenza annuale.
13. Nell'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, come modificato dall'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, dopo la parola:
"deducibili sono inserite le seguenti: "nella misura
dell'80 per cento . La pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso
convegni e congressi, e' soggetta al disposto dell'art. 19,
comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato
dal primo periodo del presente comma. La deducibilita'
della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte delle
aziende della prescritta autorizzazione ministeriale alla
partecipazione al convegno o congresso in forma espressa,
ovvero per decorrenza dei termini nei casi in cui la legge
preveda la procedura del "silenzio-assenso .
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091
miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti
eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti
dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per
la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451
miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno
2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni
1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica
ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente,
gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della
sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da
istituire con proprio decreto, che includa una
rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
tra le tre categorie predette avviene sulla base delle
quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali
tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali
risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis. (Comma abrogato).
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi
alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e
revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta
unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi e personale esecutivo, non
appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi
sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto
ministeriale per un periodo non superiore a due anni e
possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra
professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi
e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento
degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5
miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante
utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe
per le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44".
- Si riporta il testo dell'art. 85 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (citata nelle note al preambolo),
come modificato dall'art. 4, secondo comma, del presente
decreto legge:
"Art. 85 (Riduzione dei ticket e disposizioni in
materia di spesa farmaceutica). - 1. A decorrere dal
1o luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'art. 8,
comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1o luglio 2001,
la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per
categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui
all'art. 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti
nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10,
sulla base della valutazione della loro efficacia
terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e' abolita ogni
forma di partecipazione degli assistiti al costo delle
prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati
nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, com ma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle
previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 l'importo indicato
al comma 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' ridotto da lire 70.000 a L. 23.000; a decorrere dal
1o gennaio 2003 e' abolita ogni forma di partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2001, fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le
indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse
dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza
oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione,
le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica
strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi
precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del
carcinoma e delle precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne
in eta' compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni
tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra
venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della
popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della
popolazione a rischio individuata secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanita'.
5. Sono altresi' erogati senza oneri a carico
dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali
specifici per le patologie neoplastiche nell'eta' giovanile
in soggetti a rischio di eta' inferiore a quarantacinque
anni, individuati secondo criteri determinati con decreto
del Ministro della sanita'.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno
2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375
miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a
decorrere dall'anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche
proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonche' la
politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni
convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa
sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3
per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno
2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il
2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria
previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate,
rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9
per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei
risultati del monitoraggio e' verificato mensilmente
l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento
si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a
finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento
imputabile a responsabilita' regionali, le regioni adottano
le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi
ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'art.
83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni
regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza
entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi
trenta giorni le forme di intervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno
2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante
utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle
minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione
dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le parole: "nella misura
dell'80 per cento sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 40 per cento . La disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del
farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali
destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del
Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e il loro
confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo
standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e
standard che assicurino una copertura terapeutica massima
di ventotto-quaranta giorni. Il provvedimento e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di
cui all'art. 8, comma 10, let tera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni
non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento della
Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese
successivo a quello della data predetta, la
prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale di medicinali appartenenti alle categorie
individuate dalla Commissione unica del farmaco e' limitata
al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le
aziende unita' sanitarie locali provvedono all'attivazione
di specifici programmi di informazione relativi agli
obiettivi e alle modalita' prescrittive delle confezioni
ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario
nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: "e' ridotto del 5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "e' ridotto del 10 per cento in
due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal
31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 . Allo stesso
comma e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di
prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i
medicinali con prezzo non superiore a L. 10.000 .
14. Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione,
entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per
singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura
automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro
della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive
modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla
data di pubblicazione del decreto di cui al precedente
periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal
Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto.
Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i
grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della
destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i
farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della
provenienza di questi. La mancata o non corretta
archiviazione dei dati comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire
18 milioni.
15. All'art. 68, comma 9, primo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "onere a carico
del Servizio sanitario nazionale sono inserite le seguenti:
"nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione
.
16. Con decreto del Ministro della sanita', previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate procedure standard per il
controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini
degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini
dell'applicazione delle predette procedure, sono
organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a
cura del Dipartimento competente per la valutazione dei
farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
17. Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente
alle regioni i risultati delle valutazioni
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita'
fissa, con proprio decreto, le modalita' per la rilevazione
e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna
farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,
dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura
dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della
sanita' 1o luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso
di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto
1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete
mellito di cui al decreto del Ministro della sanita'
8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46
del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono
tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche
ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco puo' stabilire,
con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio
1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di
cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato
periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua
erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale sia
subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte
della stessa Commissione, della sussistenza delle
condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dall'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' ricostituita con il compito di monitorare
l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e
di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione puo' essere sentita dal Ministro della sanita'
sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa
farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni
consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto
del Ministro della sanita' sono definiti la composizione e
le modalita' di funzionamento della commissione, le
specifiche funzioni alla stessa demandate, nonche' i
termini per la formulazione dei pareri e delle proposte.
Nella composizione della commissione e' comunque assicurata
la presenza di un rappresentante degli uffici di livello
dirigenziale e generale competenti nella materia dei
medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero
della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti,
dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei
medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale,
per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e
sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore
definizione della sicurezza d'uso di medicinali di
particolare rilevanza individuati con provvedimento della
Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanita',
per un periodo definito e limitato, e relativamente alla
dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale, puo' concordare con le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie
e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali
medicinali non si applichino le quote di spettanza dei
grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico delle
farmacie, previsti dall'art. 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
L'accordo e' reso esecutivo con decreto del Ministro della
sanita' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni
di cui al presente comma non sono soggette al contributo di
cui all'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio
1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'art. 15
della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla
pubblicita' di un medicinale di automedicazione ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del
provvedimento del Ministero della sanita' di accoglimento o
di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli
effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione
del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita'
prevista dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, e' sostituita, ad ogni effetto,
dall'indicazione degli estremi della domanda di
autorizzazioni con decreto non regolamentare del Ministro
della sanita', su proposta della Commissione di esperti di
cui all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e
direttive per la corretta formulazione dei messaggi
pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad
integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4
e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle farmacie e dei produttori di medicinali di
automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il
10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le
caratteristiche dei medicinali di automedicazione e
meccanismi concorrenziali per i prezzi ed individua misure
per definire un ricorso corretto ai medicinali di
automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne
informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al
Ministero della sanita', al CEPE e alla Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima
della data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare
nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1o settembre 2001, i medicinali non
coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi
attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita'
posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a
concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali
aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile
al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del
presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme
farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un
medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile
dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente
comma, la differenza fra i due prezzi e' a carico
dell'assistito; il medico e', in tale caso, tenuto ad
informare il paziente circa la disponibilita' di medicinali
integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
e della loro bioequivalenza con la specialita' medicinale
prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di
cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al
sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1o settembre
2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta
del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della
sanita', previo accertamento, da parte della Commissione
unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali
rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della
loro disponibilita' in commercio, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la
disposizione del medesimo comma, con indicazione dei
relativi prezzi, nonche' del prezzo massimo di rimborso.
L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra
in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno
2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
30. Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative
per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli
assistiti delle modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita'
della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma
16 e il comma 16-bis dell'art. 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresi'
abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del
comma 2 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185,
come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 347, e dall'art. 5, comma 2, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si
applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata
notificata al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1,
in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di
registrazione di cui all'art. 5. Le domande di rinnovo di
autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita'
non oltre il novantesimo giorno precedente la data di
scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione
del legale rappresentante della societa' richiedente,
attestante che presso la stessa e' disponibile la
documentazione di cui all'art. 5, comma 2, e
dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme
derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A),
numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della
sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di
medicinali omeopatici importati da uno Stato membro
dell'Unione europea in cui sia gia' stata concessa la
registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione
del legale rappresentante della societa' richiedente deve
attestare che presso la stessa e' disponibile la
documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda senza che il
Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le
sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende
accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale .
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno
provveduto a presentare la documentazione al Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della
sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale
omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato
2, lettera a), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, a titolo
di contributo per l'attivita' di gestione e di controllo
del settore omeopatico".



 
Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese
degli atti giudiziari

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999, come modificato dall'art. 5 del presente decreto
legge:
"Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo; la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella
procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita'
dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del
contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla
ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento
penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui
al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la
parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
di una somma a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa
espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a fame
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento
integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi
provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della
domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato e le modalita' per
l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di
generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di
giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile, di cui all'art. 454 del codice civile.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
10. (Comma abrogato).
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1o gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a
decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia'
iscritti a ruolo alla data del 1o gennaio 2002 la parte
puo' valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria".
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (citato nelle note al preambolo):
"Art. 33 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre imposte indirette e disposizioni
agevolative). - 1. All'art. 8 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in
termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali che definiscono, anche
parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi
esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di
danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento ;
b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla
lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui
al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis .
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1o marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a
piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, recante gli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, primo comma, le parole: "ricevute ed
altri documenti relativi a conti correnti postali sono
sostituite dalle seguenti: "ricevute, quietanze ed altri
documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati,
emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici
della societa' Poste italiane S.p.a. ;
b) dopo l'art. 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle
societa' sportive, su disposizione delle rispettive
federazioni e di enti ed associazioni di promozione
sportiva di appartenenza ;
c) dopo l'art. 13 e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - Contrassegno invalidi, rilasciato ai
sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la
cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti .
5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come
modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n.
342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle
associazioni proloco .
6. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la Croce rossa
italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attivita'
assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario. Per la Croce rossa italiana sono altresi'
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del
31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All'art. 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i
procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui
all'art. 454 del codice civile .
8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' abrogato.
9. All'art. 9, comma 11, secondo periodo, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei e' sostituita
dalla seguente: "dodici .
10. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore,
gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalita' giuridica,
nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
rimborsi di versamenti gia' effettuati.
11. All'art. 56, comma 6, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione
tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione .
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le
parole: "entro un anno dall'acquisto sono sostituite dalle
seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto .
13. All'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno
optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
nonche' le associazioni di promozione sociale di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono
esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali
di cui al presente articolo ".



 
Art. 6.
Norma di copertura
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni;
b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;
c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;
d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;
e) (( Ministero dei trasporti e della navigazione: )) lire 16.200 milioni;
f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;
g) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale: )) lire 19.770 milioni;
h) Ministero della sanita': lire 42.540 milioni;
i) (( Ministero per i beni e le attivita' culturali: )) lire 5.180 milioni;
l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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