Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1988, recante ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, dopo la lettera k), e' inserita la seguente:
"k-bis) il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;".
 
Art. 2.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 agosto 2000, dopo l'art. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. (Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali). - 1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto che cura in maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura delle attivita' preparatorie delle riunioni sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni interessate. Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali materie, il Dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Il Dipartimento si articola in due uffici e in non piu' di quattro servizi.".
 
Art. 3.

1. L'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e' modificato come segue: "4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di sei servizi.".
 
Art. 4.

1. Con successivi provvedimenti ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sara' definita l'organizzazione interna del "Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali" e del "Dipartimento per gli affari economici".
Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone