Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata legge;
Visti, in particolare, l'articolo 31 della citata legge che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, e l'articolo 25 che prevede, tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi triennali desunti dalla pianificazione di bacino anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge;
Visto l'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n. 79, con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8 e in data 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, con il quale e' stata approvata la ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 420 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310 miliardi per l'anno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, con il quale e' stata approvata la ripartizione per il quadriennio 1998-2001 delle ulteriori risorse stanziate dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) e 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), tabella C, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1998, lire 390 miliardi per l'anno 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.210 miliardi, ripartiti in ragione di 730 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 750 miliardi per l'anno 2002;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.230 miliardi, ripartiti in ragione di lire 530 miliardi per l'anno 2001, 550 miliardi per l'anno 2002 e 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Considerato che le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recano integrazioni e rimodulazioni degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria 1999, ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, e precisamente in aumentoper lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in diminuzione per lire 170 miliardi per l'anno 2001, nonche' risorse rimodulate pari a lire 550 miliardi per l'anno 2002 e a lire 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Ritenuto che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della piu' volte citata legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge citata sulla difesa del suolo, considerato che ad oggi non e' stato possibile definire il programma nazionale di intervento di cui all'articolo 25 e nelle more della definizione complessiva della pianificazione di bacino, nonche' per proseguire la formazione del programma sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi del medesimo articolo 25, in attesa di una piu' aggiornata programmazione dei finanziamenti;
Considerato che, successivamente alla ripartizione disposta con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, sono emerse ulteriori esigenze finanziarie, relativamente agli anni 2000 e 2001, per le seguenti finalita':
a) progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 63 miliardi per l'anno 2001;
b) programmi di potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali, pari a lire 5 miliardi per l'anno 2000;
Considerate le ulteriori esigenze finanziarie per l'anno 2002 dei progetti di cui alla lettera a) de1 punto che precede, pari a lire 70 miliardi.
Ritenuto di destinare le ulteriori risorse finanziarie dell'anno 2000, pari a lire 30 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del punto che precede;
Ritenuto, nel procedere ad una nuova ripartizione delle risorse finanziarie per l'anno 2001 sostitutiva di quella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, di confermare la somma di lire 150 miliardi destinata dall'articolo 1 del predetto decreto ai progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 del Comitato dei Mini-stri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di confermare la quota di riserva di lire 10 miliardi per i servizi tecnici nazionali, di destinare la somma di lire 63 miliardi alle finalita' di cui alla lettera a) del punto che precede, ed infine di destinare la somma di lire 307 miliardi ai programmi di cui all'articolo 4 del predetto decreto;
Ritenuto pertanto di destinare la somma di lire 1.680 miliardi relativa al biennio 2002-2003, pari alla dotazione complessiva di lire 1.700 miliardi al netto di lire 20 miliardi riservati all'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali:
nella misura di lire 70 miliardi a valere sull'esercizio 2002 alle ulteriori esigenze dei progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
nella misura di lire 1.376 miliardi di cui lire 390 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e 986 miliardi a valere sull'esercizio 2003, al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della medesima, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino e della predisposizione dei programmi triennali di intervento previsti dall'articolo 21 della legge, ripartendoli tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale sulla base dei coefficienti utilizzati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 per la ripartizione degli importi di cui all'articolo 2 del medesimo;
nella misura di lire 234 miliardi, di cui lire 80 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e lire 154 miliardi a valere sull'esercizio 2003, alla formazione di un ulteriore programma di interventi di rilievo nazionale da selezionare nell'ambito di proposte inoltrate dalle autorita' di bacino e dalle regioni, che discendano da piani stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle autorita' di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la rilevanza di bacino e l'efficacia in termini di riduzione del rischio e che rilevino le criticita' di bacino idrografico, con priorita' per le seguenti tipologie di intervento:
a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala interregionale e su unita' fisiografiche omogenee, anche attraverso modalita' di intervento ambientalmente compatibili quali il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessita' di difesa degli abitati;
b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree urbane particolarmente esposte e degradate dove, agli obiettivi della sicurezza delle persone e dei beni esposti si possano associare obiettivi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua interessati;
c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi.
Ritenuto di confermare anche per gli anni 2002 e 2003 una quota di riserva di lire 10 miliardi per ciascun anno per l'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si e' espressa ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 22 marzo 2001;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali;
Decreta:
Art. 1.

1. La ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999 e' sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di cui all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno 2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti:

Note alle premesse:
- L'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo", e successive modifiche ed integrazioni, recita:
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei
bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno
schema previsionale e programmatico ai fini della
definizione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento alla difesa del suolo e della
predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei
necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari
per la costituzione delle strutture tecnico-operative di
bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi
preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia
del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale
utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge,
dando priorita' in base ai criteri integrati
dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente
nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di
realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati
provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali
adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari
indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge al
Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al
Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi
disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di
cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno,
dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino
e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione
Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5,
un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di
lire 120 miliardi.
- L'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive modifiche ed integrazioni, recita:
"Art. 25 (Finanziamento) - 1. Gli interventi previsti
dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si
attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalita' di cui
al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. I predetti
stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura
di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 sulla cui base il
Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge indicata al comma 2 e sulla base degli
stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei Ministri di
cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa
del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di
intervento per il triennio, articolato per bacini
nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione
degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e
delle regioni, tenendo conto delle priorita' indicate nei
singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il
coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento
complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri,
sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo,
propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il
potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi
tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota e' stabilita
in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di
spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.
4. Entro i successivi trenta giorni, il programma
nazionale di intervento, articolato per bacini, e la
ripartizione degli stanziamenti ivi inclusa la quota di
riserva a favore dei servizi tecnici nazionali sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 4.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni
dall'approvazione del programma triennale nazionale, su
proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo,
individua, con proprio decreto le opere di competenza
regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica
per la modifica del reticolo idrografico principale e del
demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".
- L'art. 17, comma 6-ter, della stessa legge e' il
seguente:
"6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere
redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso devono
costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita
la considerazione sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non
ancora compiutamente disciplinati".
- L'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253
"Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n.
183, recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo" e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Le disponibilita' in conto residui di
lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1990, per le finalita' di cui all'art. 31 della legge
18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio
1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo art.
31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal
comitato di cui all'art. 4 della citata legge n. 183 del
1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e
dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa
del suolo di cui all'art. 6 della medesima legge n. 183 del
1989 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel
conto dei residui.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato per
gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi
piu' urgenti, con priorita' per quelli di manutenzione e di
completamento finalizzati alla razionalizzazione dell'uso
delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonche' a
fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della
rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione
delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.
3. Il termine per la presentazione degli schemi
previsionali e programmatici previsti dall'art. 31 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio
1989-1992, e' fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza
del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal
programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
assegnate, le autorita' di bancino e le regioni,
singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei
bacini di rilievo regionale e interregionale, possono
procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi
previsionali e programmatici.
5. Agli interventi urgenti di cui all'art. 2-bis, comma
1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si
applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio
1990, le procedure di cui al comma 5 del citato art.
2-bis".
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1999, recante "Ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 1998-2001" e' il seguente:
"Art. 1. - A valere sull'importo complessivo di lire
1.890 miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire
134 miliardi per l'anno 2000 e lire 150 miliardi per l'anno
2001, e' destinata al finanziamento di interventi inseriti
in programmi che rilevino le criticita' del bacino
idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle
coste e del dissesto idrogeologico o della rete
idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai
comitati tecnici delle autorita' di bacino ed approvati dai
comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e
interregionale, o dal competente organo regionale, per i
bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche degli
ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle
premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi,
di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e'
destinata al finanziamento di interventi di sistemazione
della rete idrografica dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al
Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei programmi
regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri di cui
all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito
delle risorse di cui al presente articolo in relazione alle
finalita' ed al livello di approfondimento dei programmi
presentati, dai quali si possano concretamente desumere e
quantificare i benefici attesi, anche in termini di
riduzione del rischio.
3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri
decreti, approva gli interventi da finanziare con le
risorse di cui al presente articolo e provvede al
trasferimento delle risorse.
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1999, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. I programmi da finanziare a valere sulle
risorse di cui all'art. 2, debitamente approvati dagli
organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori
pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il
Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento
delle risorse in conformita' al riparto di cui alla tabella
B.
3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal
termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino e' escluso dal
piano di ripartizione di cui alla tabella B.
4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di
cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli
stessi criteri di riparto di cui all'art. 2. Dell'adozione
dei provvedimenti di riassegnazione e' data comunicazione
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
- L'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive modifiche ed integrazioni, recita:
"Art. 21 (I programmi di intervento). - 1. I piani di
bacino sono, attuati attraverso programmi triennali di
intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota
non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti
complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere,
degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti
generali, degli studi di fattibilita', dei progetti di
massima ed esecutivi di opere e dgli studi di valutazione
dell'impatto ambientale di quelle principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del
comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere
con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi previsti dai piani di bacino di rilievo
nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli
altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o
del comitato istituzionale interessati, possono concorrere
con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e
interventi previsti dai piani di bacino".
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1999, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il residuo importo, sulle somme previste
dall'art. 1, comma 1, pari a lire 1.606 miliardi e'
ripartito tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale
e regionale, ed i servizi tecnici nazionali, in conformita'
dell'allegata tabella B costituente parte integrante del
presente decreto".
- L'art. 4, comma 4-bis, della legge 18 maggio 1989, n.
183 e successive modifiche ed integrazioni, recita:
"4-bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
- L'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" recita:
"Art. 7 (Organismi a composizione mista). - 1. Ferma
restando ogni altra competenza dell'amministrazione
centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista
Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le
relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di
lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti
delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni
istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso
all'attivita' della Conferenza stessa".
- L'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59" e' il seguente:
"Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, cornma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
(Omissis);
b) alla programmazione ed al finanziamento degli
interventi di difesa del suolo;
(Omissis).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le
funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono
esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni".
- La legge 12 gennaio 1991, n. 13, determina gli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica ed all'art. 1, comma 1, lettera
ii), indica:
"ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri".



 
Art. 2.

1. La somma di lire 542 miliardi, in conformita' al punto 1 della tabella 1 allegata, e' cosi' destinata:
a) quanto a lire 150 miliardi per l'anno 2001 agli interventi selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
b) quanto a lire 158 miliardi, di cui lire 25 miliardi per l'anno 2000, lire 63 miliardi per l'anno 2001 e lire 70 miliardi per l'anno 2002, agli interventi selezionati con il provvedimento citato riportati nella tabella 2 allegata, costituente parte integrante del presente decreto;
c) quanto a lire 234 miliardi, di cui 80 miliardi per l'anno 2002 e lire 154 miliardi per l'anno 2003 al finanziamento di ulteriori interventi inseriti in programmi che rilevino le criticita' del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorita' di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i rimanenti bacini.
2. Le proposte di intervento di cui al comma 1, lettera c), di importo non inferiore a lire cinque miliardi, sono trasmesse dalle autorita' di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dalle regioni, per i rimanenti bacini, al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le proposte debbono essere presentate in conformita' ai modelli di cui alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Sulla base delle proposte regolarmente pervenute, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cuial comma 1, lettera c), in relazione alle finalita', al livello di approfondimento progettuale ed ai benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio, e tenuto conto della consistenza dei programmi di manutenzione presentati ai sensi dell'articolo 3.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.



Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183, come successivamente modificato ed integrato:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i
criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento
e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattivita' del soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge,
qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema
di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".



 
Art. 3.

1. La somma di lire 1.718 miliardi e' ripartita nella misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformita' ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.
2. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorita' di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attivita', per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attivita' di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.
3. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, e' destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.
6. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione.
7. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.



Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365, e' il seguente
"Art. 2 (Attivita' straordinaria di polizia idraulica e
di controllo sul territorio). - 1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4
provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria di
sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le
relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali,
attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevae le situazioni
che possono determinare maggiore pericolo, incombente e
potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli
interventi di manutenzione piu' urgenti.
2. Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle
gia' svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e
nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi
disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso
prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso
delle acque con particolare riferimento all'accumulo di
inerti e relative opere di dragaggio anche lungo lotti
diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale
litoide;
f) le situazioni di dissesto in atto o potenziale
delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalita' delle opere
idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a
situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad
effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione
sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la
sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di
carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso
sistema di protezione idrogeologica, con conseguente
miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio
soprattuto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le
regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione
degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del
Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici
tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi
competenza nel settore idrogeologico, delle comunita'
montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle
strutture dei commissari straordinari per gli interventi di
sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il
coordinamento delle attivita' e' svolto dall'Autorita' di
bacino competente, che assicura anche il necessario
raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste
dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati,
provvede a definire i compiti e i settori di intervento
delle singole strutture coinvolte, stabilisce la
suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le
autorita' di bacino verificano, entro i trenta giorni
successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani
stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee
per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui
al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le
opportune correzioni e integrazioni, informando di tale
decisione il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della
legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e
delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita' di
bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma
1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di
competenza, predispongono e trasmettono al sindaco
interessato un documento di sintesi che descriva la
situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il
territorio comunale.
7. Le attivita' di cui cui ai commi 1 e 2 sono
realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle
dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa
vigente, al fine di predisporre un piano di interventi
straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza
delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la
sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei
dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale
tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza
libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi
dell'art. 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unita'
previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra
le regioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.
253, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 4.

1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilita' speciale delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.



Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 12, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante "Disposizioni
per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti
in materia edilizia", convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493 recita:
"8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro
attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un
apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il
31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori
pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti,
degli esborsi effettuati e dello stato delle attivita'
intraprese".
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386 "Norme per il coordinamento della finanza della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
Bolzano con la riforma tributaria", e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
territorio nazionali, secondo i criteri e le modalita' per
gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative
provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 "Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure
ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con
riferimento alle leggi statali di intervento previste,
anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono
l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore
della provincia per scopi determinati dalle leggi statali.
A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
386.
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386,
i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel
bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte
rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per
l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli
eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni
con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate al sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o
piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro
adempimento".



 
Art. 5.

1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7582, U.P.B. 4.2.1.5. e, per quanto concerne la quota riservata ai servizi tecnici nazionali, sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, capitoli 6070 e 6080, U.P.B. 22.1.1.0 e capitolo 9390, U.P.B. 22.2.1.1.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 23
 
Allegato
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato
----> Vedere Scheda A <----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "A" DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1,
LETTERA C, DEL DECRETO.

Sottoprogramma: difesa delle coste.
Intervento: Indicare, all'inizio della scheda, l'ordine di priorita' dell'intervento nel programma presentato dal soggetto proponente. 1.1. Soggetto proponente.
Specificare il soggetto proponente l'intervento che puo' essere una Autorita' di bacino o una regione, per i bacini di rilievo regionale. Specificare inoltre la rilevanza dell'Autorita' di bacino: nazionale, interregionale o regionale.
Riportare inoltre gli estremi della delibera di approvazione dell'intervento proposto da parte del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino o del competente organo regionale. 1.2. Soggetto attuatore.
Specificare il soggetto pubblico che assumera' la competenza amministrativa e la conseguente responsabilita' in ordine alla realizzazione dell'intervento. Indicare inoltre, ove gia' designato, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994. Qualora non sia stato gia' designato, dovra' essere data comunicazione della designazione avvenuta al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale della difesa del suolo. 1.3. Denominazione dell'intervento.
Riportare la denominazione dell'intervento, contenente gli essenziali elementi tipologici, funzionali e territoriali.
Riportare la natura dell'intervento specificando se si tratta di: nuova opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 1.4. Localizzazione.
1.4.1. Riportare la denominazione del bacino idrografico ed i limiti dell'unita' fisiografica e dell'eventuale sottounita' del litorale nel quale ricade l'intervento, specificando se trattasi di bacino: nazionale, interregionale o regionale.
Qualora l'intervento non possa essere considerato "concentrato", ma interessi un tratto significativo della costa, si riportino le indicazioni necessarie alla sua localizzazione con l'ausilio della toponomastica e/o specificando la lunghezza del tratto interessato a monte od a valle della localita' indicata.
1.4.2-3-4. Riportare i dati completi per la localizzazione dell'intervento: regione, comune, localita'. 1.5. Inquadramento dell'intervento nella pianificazione di bacino.
Per l'area interessata dall'intervento, fornire indicazioni sull'iter di approvazione del piano di bacino e dell'eventuale piano stralcio per l'assetto idrogeologico in riferimento al litorale marittimo prospiciente (PAI) da adottarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 1833/1989, per i restanti bacini con le modalita dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.
Fornire indicazioni circa l'approvazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' elevato contenente in particolare l'individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico. Per tale piano e' stata prevista l'approvazione entro il 31 ottobre 1999 secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 e successive modificazioni.
1.5.1. Specificare se e in quali aree ha ricadute l'intervento in oggetto, aree individuate sulla base del disposto degli articoli 1, comma 1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico) e 1, comma 1-bis (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato) del decreto-legge n. 180/1998. Specificare le classi di rischio a gravosita' crescente (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998). 1.6. Inquadramento dell'intervento nell'ambito della pianificazione di emergenza e/o di provvedimenti di protezione civile.
Indicare se l'intervento ricade in aree oggetto di Piano di emergenza (art. 4, comma 1, articoli 14 e 15, legge n. 225/1992) o di altre misure e/o interventi con finalita' di protezione civile. 1.7. Importo dell'intervento.
1.7.1-2-3-4. Indicare, in milioni di lire ed in euro, il costo complessivo dell'intervento, al lordo di imprevisti, spese generali, IVA etc.
Specificare l'importo di cui si richiede il finanziamento e, qualora presenti, le altre fonti di finanziamento congiunto ed il loro ammontare.
Indicare se l'opera e' stata oggetto di richiesta di finanziamento in altri programmi specificando quali. 1.8. Funzionalita' dell'intervento.
Indicare se il finanziamento richiesto porta a completamento l'intervento in oggetto oppure ne realizza un lotto funzionale.
Qualora si tratti di un lotto funzionale specificare:
il numero dei lotti nei quali e' stato suddiviso l'intervento;
il numero del lotto per il quale si richiede il finanziamento;
la percentuale complessiva di compimento dell'intervento con il presente lotto;
la percentuale di funzionalita' dell'intervento nel suo complesso raggiunta con la realizzazione del presente lotto;
l'importo dell'intervento, in milioni di lire ed in euro, nella sua interezza, ossia considerando la sommma degli importi degli eventuali lotti funzionali realizzati e/o da realizzare;
indicare la presenza di una scheda, da inserire tra gli allegati (Allegato 1), la quale illustri in modo esauriente l'intervento nel suo complesso e definisca l'inserimento del lotto funzionale in un intervento maggiore. 1.9. Stato degli studi e delle indagini.
Indicare lo stato di attuazione delle indagini necessarie per un esauriente quadro conoscitivo dell'evento e quindi per una corretta definizione e programmazione dell'intervento. 1.10. Stato della progettazione.
Indicare il livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione dell'istanza secondo la classificazione di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Indicare inoltre le date di approvazione dei vari livelli di progettazione da parte dell'amministrazione competente. 1.11. Autorizzazioni preliminari.
Indicare la necessita' e lo stato delle pratiche per l'ottenimento del nulla osta sulla vincolistica gravante sul sito oggetto dell'intervento, con particolare riferimento ai vincoli di natura paesaggistico ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/1999. 1.12. Procedure di affidamento previste per i lavori.
Indicare le procedure adottate per l'affidamento dei lavori ai sensi della vigente normativa in materia di contabilita' e di appalti. 1.13. Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
Indicare dopo a quanti mesi, a partire dalla data di deliberazione del finanziamento da parte del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, avranno presumibilmente inizio le seguenti fasi:
pubblicazione del bando di gara;
aggiudicazione della gara;
consegna dei lavori;
ultimazione dei lavori. 2. Caratterizzazione dell'intervento. 2.1. Descrizione sintetica.
Provvedere ad una descrizione e ad una esauriente analisi storica del problema, con definizione del "Tempo di ritorno" di progetto nel caso di difesa da eventi estremi, cenni sulla situazione meteomarina, morfologica, idrologica, idraulica, geologica e strutturale. 2.2. Frequenza dell'evento e vita economica dell'opera.
Indicare la frequenza dell'evento che si vuole prevenire (Tempo di ritorno). 2.3. Ragione dell'intervento.
Definire la ragione dell'intervento in relazione al contesto ambientale. 2.4. Caratteristiche dell'evento.
2.4.1. Area interessata.
Specificare, in ettari, l'area interessata dall'evento ed allegare un elaborato grafico dell'area interessata su base cartografica di idonea scala, riportando il contorno limite raggiunto dal mare in corrispondenza del tempo di ritorno dell'evento in oggetto e della vita economica dell'opera (Allegato 2).
2.4.2-3-4-5-6. Caratteristiche dei fenomeni.
Indicare i parametri indicativi dell'intensita' locale dei fenomeni che determinano la necessita' dell'intervento. 2.5. Grado di conoscenza della situazione.
Illustrare il grado di conoscenza della situazione riferendo i vari elementi noti concorrenti alla definizione del quadro conoscitivo. 3. Esposizione vulnerabilita' e danno atteso in assenza di intervento. 3.1. Coinvolgimento potenziale delle persone fisiche.
Specificare il numero delle persone esposte a rischio di vita unitamente a quello delle persone a rischio di perdita di abitazione. 3.2. Altri elementi soggetti a rischio.
In questa sezione deve essere quantificato (ettari di superficie interessata, utenti serviti, ecc.) e classificato il livello di danno atteso per effetto dell'evento. Per ciascuna tipologia di elementi a rischio, la classificazione tra grave, medio e lieve deve essere cosi' intesa.
Centri abitati, edifici strategici (1) ed insediamenti produttivi:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale ( > 70% del valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 40 al 70% del valore);
danno lieve: danno che non compromette l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 5 al 40 % del valore).
Impianti a rischio:
danno grave: danno per il quale si abbiano ripercussioni irreversibili sull'ecosistema o elevati costi di bonifica e recupero ambientale;
danno medio: danno per il quale si abbiano ripercussioni gravi sull'ecosistema;
danno lieve: danno per il quale si abbiano ripercussioni sull'ecosistema tali da poter essere superate senza interventi di bonifica.
Life lines:
danno grave: danno comportante interruzione totale del servizio, senza possibilita' per l'utenza di collegamenti alternativi (by pass);
danno medio: danno comportante riduzione provvisoria del livello del servizio, anche per effetto di collegamenti alternativi (by pass);
danno lieve: danno che non compromene il livello del servizio.
(1) Per edifici strategici si intendono: ospedali, caserme dei vigili del fuoco, centrali elettriche, prefetture.
Linee di comunicazione:
danno grave: danno comportante interruzione parziale o totale del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza superiore al 50%;
danno medio: danno comportante interruzione parziale del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza inferiore al 50%;
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Beni culturali:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale (100% del valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente la fruibilita' del bene;
danno lieve: danno che non compromette la fruibilita' del bene.
In un apposito allegato (Allegato 3) descrivere le caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici strategici, degli impianti a rischio e dei beni culturali. 3.3. Quantificazione del danno economico atteso.
Riportare l'ammontare, in milioni di lire ed in euro, del danno economico atteso in conseguenza del verificarsi di eventi nell'ambito di un periodo di 25 anni, attualizzato ad un tasso di sconto del 7%.
Descrivere sinteticamente i criteri adottati per la valutazione del danno economico atteso, tenuto presente che lo stesso andra' in linea di massima determinato come sommatoria dei seguenti elementi:
a) costo di riparazione e/o ricostruzione dei beni danneggiati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che dovra' sostenerli (pubblica amministrazione, persone giuridiche, persone fisiche), costo di bonifica e recupero ambientale nel caso di danni all'ecosistema;
b) costo della gestione delle fasi di emergenza e post-emergenza;
c) costo derivante dalla riduzione temporanea delle attivita' economiche, calcolabile nel modo seguente:
per gli insediamenti produttivi: valore attuale netto della riduzione del valore aggiunto nel periodo di inattivita';
per le Life-lines: danno economico derivante dalla interruzione del servizio, calcolato come al punto precedente;
per le linee di comunicazione: costo del danno economico derivante dall'incremento dei tempi di percorrenza;
per i beni culturali: stima dei danni economici derivanti dalla riduzione dei flussi turistici. 4. Descrizione dell'intervento.
Definire la tipologia dell'intervento distinguendo od integrando tra le indicazioni proposte.
Predisporre ed allegare (Allegato 4) una descrizione sintetica degli interventi proposti e delle motivazioni tecniche a supporto, corredata dagli opportuni elaborati grafici in scale idonee. 5. Danno atteso dopo la realizzazione dell'intervento.
In questa sezione devono essere riportare indicazioni circa la efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio o della definitiva messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.
N.B.:
1) la scheda deve essere firmata dal rappresentante
dell'amministrazione proponente;
2) le descrizioni, le note, etc., ove gli spazi
appositamente previsti dovessero risultare insufficienti,
devono essere proseguite in appositi fogli da allegare alla
scheda;
3) gli importi devono essere sempre indicati sia in
milioni di lire che in euro e devono essere comprensivi di
IVA.
 
Allegato
----> Vedere Scheda B <----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1,
LETTERA C, DEL DECRETO.

Sottoprogramma: dissesto della rete idrografica.
Intervento: indicare, all'inizio della scheda, l'ordine di priorita' dell'intervento nel programma presentato dal soggetto proponente. 1.1. Soggetto proponente.
Specificare il soggetto proponente l'intervento che puo' essere una autorita' di bacino o una regione, per i bacini di rilievo regionale. Specificare inoltre la rilevanza dell'autorita' di bacino: nazionale, interregionale o regionale.
Riportare inoltre gli estremi della delibera di approvazione dell'intervento proposto da parte del Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino o del competente organo regionale. 1.2. Soggetto attuatore.
Specificare il soggetto pubblico che assumera' la competenza amministrativa e la conseguente responsabilita' in ordine alla realizzazione dell'intervento. Indicare inoltre, ove gia' designato, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994. Qualora non sia stato gia' designato, dovra' essere data comunicazione della designazione avvenuta al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo. 1.3. Denominazione dell'intervento.
Riportare la denominazione dell'intervento, contenente gli essenziali elementi tipologici, funzionali e territoriali.
Riportare la natura dell'intervento specificando se si tratta di: nuova opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 1.4. Localizzazione.
1.4.1. Bacino idrografico: riportare la denominazione del bacino idrografico e dell'eventuale sottobacino nel quale ricade l'intervento.
Qualora l'intervento non sia puntuale, ma interessi un tratto significativo dell'asta fluviale, si riportino le indicazioni necessarie alla sua localizzazione con l'ausilio della toponomastica e/o specificando la lunghezza del tratto interessato a monte od a valle della localita' indicata.
1.4.2-3-4. Riportare i dati completi per la localizzazione dell'intervento: regione, comune, localita'. 1.5. Inquadramento dell'intervento nella pianificazione di bacino.
Per l'area interessata dall'intervento, fornire indicazioni sull'iter di approvazione del piano di bacino e dell'eventuale piano stralcio per l'assetto idrogeologico in riferimento al litorale marittimo prospiciente (PAI) da adottarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, per i restanti bacini con le modalita' dell'art. 20 della medesima legge e successive modificazioni. Fornire indicazioni circa l'approvazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' elevato contenente in particolare l'individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico. Per tale piano e' stata prevista l'approvazione entro il 31 ottobre 1999 secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 e successive modificazioni.
1.5.1. Specificare se e in quali aree ha ricadute l'intervento in oggetto, aree individuate sulla base del disposto degli articoli 1, comma 1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico) e 1, comma 1-bis (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato) del decreto-legge n. 180/1998. Specificare le classi di rischio a gravosita' crescente (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998). 1.6. Inquadramento dell'intervento nell'ambito della pianificazione di emergenza e/o di provvedimenti di protezione civile.
Indicare se l'intervento ricade in aree oggetto di Piano di emergenza (art. 4, comma 1, articoli 14 e15 della legge n. 225/1992) o di altre misure e/o interventi con finalita' di protezione civile. 1.7. Importo dell'intervento.
1.7.1-2-3-4. Indicare, in milioni di lire ed in euro, il costo complessivo dell'intervento, al lordo di imprevisti, spese generali, IVA etc.
Specificare l'importo di cui si richiede il finanziamento e, qualora presenti, le altre fonti di finanziamento congiunto ed il loro ammontare.
Indicare se l'opera e' stata oggetto di richiesta di finanziamento in altri programmi specificando quali. 1.8. Funzionalita' dell'intervento.
Indicare se il finanziamento richiesto porta a completamento l'intervento in oggetto oppure ne realizza un lotto funzionale.
Qualora si tratti di un lotto funzionale specificare:
il numero dei lotti nei quali e' stato suddiviso l'intervento;
il numero del lotto per il quale si richiede il finanziamento;
la percentuale complessiva di compimento dell'intervento con il presente lotto;
la percentuale di funzionalita' dell'intervento nel suo complesso raggiunta con la realizzazione del presente lotto;
l'importo dell'intervento, in milioni di lire ed in euro, nella sua interezza, ossia considerando la somma degli importi degli eventuali lotti funzionali realizzati e/o da realizzare;
indicare la presenza di una scheda, da inserire tra gli allegati (Allegato 1), la quale illustri in modo esauriente l'intervento nel suo complesso e definisca l'inserimento del lotto funzionale in un intervento maggiore. 1.9. Stato degli studi e delle indagini.
Indicare lo stato di attuazione delle indagini necessarie per un esauriente quadro conoscitivo dell'evento e quindi per una corretta definizione e programmazione dell'intervento. 1.10. Stato della progettazione.
Indicare il livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione dell'istanza secondo la classificazione di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Indicare inoltre le date di approvazione dei vari livelli di progettazione da parte dell'amministrazione competente. 1.11. Autorizzazioni preliminari.
Indicare la necessita' e lo stato delle pratiche per l'ottenimento del nulla osta sulla vincolistica gravante sul sito oggetto dell'intervento, con particolare riferimento ai vincoli di natura paesaggistico ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/1999. 1.12. Procedure di affidamento previste per i lavori.
Indicare le procedure adottate per l'affidamento dei lavori ai sensi della vigente normativa in materia di contabilita' e di appalti. 1.13. Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
Indicare dopo quanti mesi, a partire dalla data di deliberazione del finanziamento da parte del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, avranno presumibilmente inizio le seguenti fasi:
pubblicazione del bando di gara;
aggiudicazione della gara;
consegna dei lavori;
ultimazione dei lavori. 2. Caratterizzazione dell'evento atteso. 2.1. Descrizione sintetica del problema idraulico.
Provvedere ad una descrizione sintetica del problema idraulico con definizione del "Tempo di ritorno", cenni sulla situazione idrologica, idraulica, geologica e strutturale e, ove disponibile, analisi storica. 2.2. Frequenza dell'evento.
Indicare la frequenza dell'evento idrologico che si vuole prevenire, attribuendo al tempo di ritorno dell'evento, espresso in anni, una classe tra quelle proposte. 2.3. Tipologia dell'evento.
Definire la tipologia dell'evento in relazione al contesto ambientale, distinguendo od integrando tra le indicazioni proposte. 2.4. Caratteristiche dell'evento.
2.4.1. Specificare, in ettari, l'area interessata dall'evento ed allegare un elaborato grafico dell'area interessata su base cartografica di idonea scala, riportando il limite di esondazione corrispondente al tempo di ritorno dell'evento (Allegato 2).
2.4.2-3-4. Speicificare l'altezza massima presunta del tirante idrico, la velocita' massima presunta della corrente e la portata massima presunta della corrente al verificarsi dell'evento. 2.5. Grado di conoscenza della situazione.
Illustrare il grado di conoscenza della situazione riferendo i vari elementi noti concorrenti alla definizione del quadro conoscitivo. 3. Esposizione vulnerabilita' e danno atteso in assenza di intervento.
Specificare se il tempo di ritorno adottato per la determinazione del danno atteso e' lo stesso che e' stato indicato nella "frequenza dell'evento" al punto 2.2.
Qualora il tempo di ritorno dell'evento adottato per la determinazione del danno atteso fosse diverso, se ne riporti il valore e si motivi tale scelta. 3.1. Coinvolgimento potenziale delle persone fisiche.
Specificare il numero delle persone esposte a rischio di vita e quello delle persone a rischio di perdita di abitazione. 3.2. Altri elementi soggetti a rischio.
In questa sezione deve essere quantificato (ettari di superficie interessata, utenti serviti, ecc.) e classificato il livello di danno atteso per effetto dell'evento. Per ciascuna tipologia di elementi a rischio, la classificazione tra grave, medio e lieve deve essere cosi' intesa:
Centri abitati, edifici strategici (1) ed insediamenti produttivi:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale ( > 70% del valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 40 al 70% del valore);
danno lieve: danno che non compromette l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 5 al 40 % del valore).
Impianti a rischio:
danno grave: danno per il quale si abbiano ripercussioni irreversibili sull'ecosistema o elevati costi di bonifica e recupero ambientale;
danno medio: danno per il quale si abbiano ripercussioni gravi sull'ecosistema;
danno lieve: danno per il quale si abbiano ripercussioni sull'ecosistema tali da poter essere superate senza interventi di bonifica.
Life lines:
danno grave: danno comportante interruzione totale del servizio, senza possibilita' per l'utenza di collegamenti alternativi (by pass);
danno medio: danno comportante riduzione provvisoria del livello del servizio, anche per effetto di collegamenti alternativi (by pass);
danno lieve: danno che non compromene il livello del servizio.
(1) Per edifici strategici si intendono: ospedali, caserme dei vigili del fuoco, centrali elettriche, prefetture.
Linee di comunicazione:
danno grave: danno comportante interruzione parziale o totale del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza superiore al 50%;
danno medio: danno comportante interruzione parziale del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza inferiore al 50%;
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Beni culturali:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale (100% del valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente la fruibilita' del bene;
danno lieve: danno che non compromette la fruibilita' del bene.
In un apposito allegato (Allegato 3) descrivere le caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici strategici, degli impianti a rischio e dei beni culturali. 3.3. Quantificazione del danno economico atteso.
Riportare l'ammontare, in milioni di lire ed in euro, del danno economico atteso in conseguenza del verificarsi di eventi nell'ambito di un periodo di 25 anni, attualizzato ad un tasso di sconto del 7%.
Descrivere sinteticamente i criteri adottati per la valutazione del danno economico atteso, tenuto presente che lo stesso andra' in linea di massima determinato come sommatoria dei seguenti elementi:
a) costo di riparazione e/o ricostruzione dei beni danneggiati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che dovra' sostenerli (pubblica amministrazione, persone giuridiche, persone fisiche), costo di bonifica e recupero ambientale nel caso di danni all'ecosistema;
b) costo della gestione delle fasi di emergenza e post-emergenza;
c) costo derivante dalla riduzione temporanea delle attivita' economiche, calcolabile nel modo seguente:
per gli insediamenti produttivi: valore attuale netto della riduzione del valore aggiunto nel periodo di inattivita';
per le Life-lines: danno economico derivante dalla interruzione del servizio, calcolato come al punto precedente;
per le linee di comunicazione: costo del danno economico derivante dall'incremento dei tempi di percorrenza;
per i beni culturali: stima dei danni economici derivanti dalla riduzione dei flussi turistici. 4. Descrizione dell'intervento.
Definire la tipologia dell'intervento distinguendo od integrando tra le indicazioni proposte.
Predisporre ed allegare (Allegato 4) una descrizione sintetica degli interventi proposti e delle motivazioni tecniche a supporto. 5. Danno atteso dopo la realizzazione dell'intervento.
In questa sezione devono essere riportare indicazioni circa la efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio o della definitiva messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.
N.B.:
1) la scheda deve essere firmata dal rappresentante
dell'amministrazione proponente;
2) le descrizioni, le note, etc., ove gli spazi
appositamente previsti dovessero risultare insufficienti,
devono essere proseguite in appositi fogli da allegare alla
scheda;
3) gli importi devono essere sempre indicati sia in
milioni di lire che in euro e devono essere comprensivi di
IVA.
 
Allegato
----> Vedere Scheda C <----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "C" DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1,
LETTERA C, DEL DECRETO.

Sottoprogramma: Frane.
Intervento: indicare, all'inizio della scheda, l'ordine di priorita' dell'intervento nel programma presentato dal soggetto proponente. 1.1. Soggetto proponente.
Specificare il soggetto proponente l'intervento che puo' essere una autorita' di bacino o una regione, per i bacini di rilievo regionale. Specificare inoltre la rilevanza dell'autorita' di bacino: nazionale, interregionale o regionale.
Riportare inoltre gli estremi della delibera di approvazione dell'intervento proposto da parte del Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino o del competente organo regionale. 1.2. Soggetto attuatore.
Specificare il soggetto pubblico che assumera' la competenza amministrativa e la conseguente responsabilita' in ordine alla realizzazione dell'intervento. Indicare inoltre, ove gia' designato, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994. Qualora non sia stato gia' designato, dovra' essere data comunicazione della designazione avvenuta al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo. 1.3. Denominazione dell'intervento.
Riportare la denominazione dell'intervento, contenente gli essenziali elementi tipologici, funzionali e territoriali.
Riportare la natura dell'intervento specificando se si tratta di: nuova opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 1.4. Localizzazione.
1.4.1. Bacino idrografico: riportare la denominazione del bacino idrografico e dell'eventuale sottobacino nel quale ricade l'intervento.
Si riportino inoltre le indicazioni necessarie alla sua localizzazione con l'ausilio della toponomastica.
1.4.2-3-4. Riportare i dati completi per la localizzazione dell'intervento: regione, comune, localita'. 1.5. Inquadramento dell'intervento nella pianificazione di bacino.
Per l'area interessata dall'intervento, fornire indicazioni sull'iter di approvazione del piano di bacino e dell'eventuale piano stralcio per l'assetto idrogeologico in riferimento al litorale marittimo prospiciente (PAI) da adottarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, per i restanti bacini con le modalita' dell'art. 20 della medesima legge e successive modificazioni.
Fornire indicazioni circa l'approvazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' elevato contenente in particolare l'individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico. Per tale piano e' stata prevista l'approvazione entro il 31 ottobre 1999 secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 e successive modificazioni.
1.5.1. Specificare se e in quali aree ha ricadute l'intervento in oggetto, aree individuate sulla base del disposto degli articoli 1, comma 1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico) e 1, comma 1-bis (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato) del decreto-legge n. 180/1998. Specificare le classi di rischio a gravosita' crescente (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998). 1.6. Inquadramento dell'intervento nell'ambito della pianificazione di emergenza e/o di provvedimenti di protezione civile.
Indicare se l'intervento ricade in aree oggetto di Piano di emergenza (art. 4, comma 1, articoli 14 e 15 della legge n. 225/1992) o di altre misure e/o interventi con finalita' di protezione civile. 1.7. Importo dell'intervento.
1.7.1-2-3-4. Indicare, in milioni di lire ed in euro, il costo complessivo dell'intervento, al lordo di imprevisti, spese generali, IVA etc.
Specificare l'importo di cui si richiede il finanziamento e, qualora presenti, le altre fonti di finanziamento congiunto ed il loro ammontare.
Indicare se l'opera e' stata oggetto di richiesta di finanziamento in altri programmi specificando quali. 1.8. Funzionalita' dell'intervento.
Indicare se il finanziamento richiesto porta a completamento l'intervento in oggetto oppure ne realizza un lotto funzionale.
Qualora si tratti di un lotto funzionale specificare:
il numero dei lotti nei quali e' stato suddiviso l'intervento;
il numero del lotto per il quale si richiede il finanziamento;
la percentuale complessiva di compimento dell'intervento con il presente lotto;
la percentuale di funzionalita' dell'intervento nel suo complesso raggiunta con la realizzazione del presente lotto;
l'importo dell'intervento, in milioni di lire ed in euro, nella sua interezza, ossia considerando la somma degli importi degli eventuali lotti funzionali realizzati e/o da realizzare;
indicare la presenza di una scheda, da inserire tra gli allegati (Allegato 1), la quale illustri in modo esauriente l'intervento nel suo complesso e definisca l'inserimento del lotto funzionale in un intervento maggiore. 1.9. Stato degli studi e delle indagini.
Indicare lo stato di attuazione delle indagini necessarie per un esauriente quadro conoscitivo dell'evento e quindi per una corretta definizione e programmazione dell'intervento. 1.10. Stato della progettazione.
Indicare il livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione dell'istanza secondo la classificazione di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Indicare inoltre le date di approvazione dei vari livelli di progettazione da parte dell'amministrazione competente. 1.11. Autorizzazioni preliminari.
Indicare la necessita' e lo stato delle pratiche per l'ottenimento del nulla osta sulla vincolistica gravante sul sito oggetto dell'intervento, con particolare riferimento ai vincoli di natura paesaggistico ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/1999. 1.12. Procedure di affidamento previste per i lavori.
Indicare le procedure adottate per l'affidamento dei lavori ai sensi della vigente normativa in materia di contabilita' e di appalti. 1.13. Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
Indicare dopo quanti mesi, a partire dalla data di deliberazione del finanziamento da parte del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, avranno presumibilmente inizio le seguenti fasi:
pubblicazione del bando di gara;
aggiudicazione della gara;
consegna dei lavori;
ultimazione dei lavori. 2. Valutazione della pericolosita'. 2.1. Generalita'.
2.1.1. Descrizione sintetica del dissesto e contenuto ambientale in cui e' inserito.
Provvedere ad una descrizione generale del dissesto (tipologia), descrivere l'ambiente ed il paessaggio in cui e' inserito il fenomeno; specificare se il fenomeno e' localizzato in un contesto di dissesto piu' generale e se si tratta di un evento singolo o multiplo. In tale ambito devono essere segnalati eventuali fenomeni particolari (es. fenomeni di erosione accelerata, quali calanchi o altro).
2.1.2. Cartografia di riferimento.
Indicare su quale base topografica e' stato cartografato il fenomeno.
Nell'Allegato 2 si riportano su carta topografica, a scala idonea al fenomeno da cartografare, i limiti topografici del dissesto.
2.1.3. Individuare dalla cartografia UTM le coordinate geografiche del luogo in cui si e' verificato il dissesto. 2.2. Morfometria del fenomeno.
2.2.1. Volume mobilitato.
Riportare la stima grossolana/o approssimata del volume del materiale mobilitato, espresso in metri cubi.
2.2.2. Superficie totale interessata.
Riportare la stima dell'area interessata dal dissesto espresso in metri quadri.
2.2.3. Intervallo di quote a cui si attesta il dissesto.
Indicare le quote altimetriche della sommita' e della base del dissesto.
2.2.4. Profondita' della superficie di scorrimento.
Riportare la stima della profondita' a cui si attesta la superficie di scorrimento del movimento franoso. 2.3. Natura dei terreni interessati.
2.3.1. Litologia.
Indicare la litologia prevalente dei terreni interessati scegliendo tra le tipologie proposte nella tabella.
2.3.2. Condizioni strutturali del materiale.
Indicare le caratteristiche dei materiali riscontrate in sito scegliendo tra quelle riportate nella tabella. 2.4. Tipologia dell'evento.
2.4.1. Classificazione.
Classificazione del movimento franoso individuando la tipologia prevalente del dissesto tra quelle proposte nella tabella.
2.4.2. Stato di attivita'.
Individuare lo stato di attivita' del dissesto scegliendo tra quelli proposti nella tabella.
In Allegato 3 deve essere riportata la relazione geologico-tecnica a firma di tecnico abilitato, del fenomeno di dissesto esplicitante la situazione geologico-strutturale, geiomorfologica, idrogeologica, nonche' le caratteristiche principali della dinamica del dissesto.
2.4.3. Velocita' del movimento.
Indicare la velocita' del movimento, stimata anche in maniera approssimativa in mancanza di dati o di indagini, scegliendo tra gli ordini di grandezza proposti nella tabella.
2.4.4. Stadio.
Indicare lo stato di avanzamento del dissesto scegliendo tra le fasi proposte nella tabella. 2.5. Causa di innesco del fenomeno di dissesto.
Indicare la causa di innesco del dissesto scegliendo tra le varie cause proposte nella tabella. 3. Esposizione vulnerabilita' e danno atteso in assenza di intervento. 3.1. Coinvolgimento potenziale delle persone fisiche.
Specificare il numero delle persone esposte a rischio di vita e quello delle persone a rischio di perdita di abitazione. 3.2. Altri elementi soggetti a rischio.
In questa sezione deve essere quantificato (ettari di superficie interessata, utenti serviti, ecc.) e classificato il livello di danno atteso per effetto dell'evento. Per ciascuna tipologia di elementi a rischio, la classificazione tra grave, medio e lieve deve essere cosi' intesa.
Centri abitati, edifici strategici (1) ed insediamenti produttivi:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale ( > 70% del valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 40 al 70% del valore);
danno lieve: danno che non compromette l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 5 al 40 % del valore).
Impianti a rischio:
danno grave: danno per il quale si abbiano ripercussioni irreversibili sull'ecosistema o elevati costi di bonifica e recupero ambientale;
danno medio: danno per il quale si abbiano ripercussioni gravi sull'ecosistema;
danno lieve: danno per il quale si abbiano ripercussioni sull'ecosistema tali da poter essere superate senza interventi di bonifica.
Life lines:
danno grave: danno comportante interruzione totale del servizio, senza possibilita' per l'utenza di collegamenti alternativi (by pass);
danno medio: danno comportante riduzione provvisoria del livello del servizio, anche per effetto di collegamenti alternativi (by pass);
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Linee di comunicazione:
danno grave: danno comportante interruzione parziale o totale del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza superiore al 50%;
danno medio: danno comportante interruzione parziale del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza inferiore al 50%;
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Beni culturali:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale (100% del valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente la fruibilita' del bene;
danno lieve: danno che non compromette la fruibilita' del bene.
In un apposito allegato (Allegato 4) descrivere le caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici strategici, degli impianti a rischio e dei beni culturali.
(1) Per edifici strategici si intendono: ospedali, caserme dei Vigili del fuoco, centrali elettriche, prefetture. 3.3. Quantificazione del danno economico atteso.
Riportare l'ammontare, in milioni di lire ed in euro, del danno economico atteso in conseguenza del verificarsi di eventi nell'ambito di un periodo di 25 anni, attualizzato ad un tasso di sconto del 7%.
Descrivere sinteticamente i criteri adottati per la valutazione del danno economico atteso, tenuto presente che lo stesso andra' in linea di massima determinato come sommatoria dei seguenti elementi:
a) costo di riparazione e/o ricostruzione dei beni danneggiati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che dovra' sostenerli (pubblica amministrazione, persone giuridiche, persone fisiche), costo di bonifica e recupero ambientale nel caso di danni all'ecosistema;
b) costo della gestione delle fasi di emergenza e post-emergenza;
c) costo derivante dalla riduzione temporanea delle attivita' economiche, calcolabile nel modo seguente:
per gli insediamenti produttivi: valore attuale netto della riduzione del valore aggiunto nel periodo di inattivita';
per le Life-lines: danno economico derivante dalla interruzione del servizio, calcolato come al punto precedente;
per le linee di comunicazione: costo del danno economico derivante dall'incremento dei tempi di percorrenza;
per i beni culturali: stima dei danni economici derivanti dalla riduzione dei flussi turistici. 4. Descrizione dell'intervento.
4.1. Indagini e monitoraggio previsti.
Indicare eventuali indagini e monitoraggi propedeutici all'intervento scegliendo tra quelli proposti nella tabella.
4.2. Tipologia dell'intervento.
Definire la tipologia dell'intervento distinguendo od integrando tra le indicazioni proposte.
Predisporre ed allegare (Allegato 5) una descrizione sintetica degli interventi proposti e delle motivazioni tecniche a supporto. 5. Danno atteso dopo la realizzazione dell'intervento.
In questa sezione devono essere riportare indicazioni circa la efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio o della definitiva messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.
N.B.:
1) la scheda deve essere firmata dal rappresentante
dell'amministrazione proponente;
2) le descrizioni, le note, etc., ove gli spazi
appositamente previsti dovessero risultare insufficienti,
devono essere proseguite in appositi fogli da allegare alla
scheda;
3) gli importi devono essere sempre indicati sia in
milioni di lire che in euro e devono essere comprensivi di
IVA.
 
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