Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. (Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera h).

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI - ANNUALITA' 2001

Avviso n. 8 del 23 luglio 2001

1. Premessa.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Alla corretta ed efficace realizzazione di tali interventi collabora con il Ministero degli affari esteri, in particolare, attraverso la vigilanza e la verifica degli uffici consolari competenti per territorio.
Il presente avviso, acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.), delinea gli obiettivi delle azioni ammissibili e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti. 2. Obiettivi.
Gli interventi sono destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, che, completato l'obbligo scolastico, devono:
formarsi;
migliorare le proprie competenze per l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante o per un eventuale rientro in Italia.
Gli interventi si articolano in tre azioni da sviluppare attraverso proposte progettuali mirate:
alla qualificazione, aggiornamento e riqualificazione, in particolare nelle situazioni in cui non sono disponibili o fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;
alla promozione di lavoro autonomo ed, in particolare, al sostegno della microimprenditorialita';
alla formazione e aggiornamento per formatori.
Nelle azioni formative e' possibile la sperimentazione di processi innovativi e percorsi formativi integrati, anche utilizzando le tecniche della formazione a distanza. 3. Proponenti.
Possono presentare progetti:
enti ed organismi di formazione aventi sede legale in Italia ed operanti nel territorio nazionale;
associazioni ed enti, operanti in favore degli italiani all'estero, legalmente riconosciuti in Italia;
imprese e loro consorzi aventi sede legale in Italia ed operanti nel Paese ospitante, purche' costituite da almeno dodici mesi. E' data facolta' alle imprese, rispondenti ai requisiti precedentemente indicati, di costituirsi in Associazioni temporanee di imprese (ATI) o di scopo (ATS), per il raggiungimento delle finalita' previste dai progetti.
In quest'ultimo caso, al progetto deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dichiarazione d'impegno alla costituzione della stessa.
I soggetti proponenti devono documentare di:
avere tra i propri fini la formazione professionale (copia statuto o atto costitutivo);
disporre di strutture e capacita' organizzative idonee;
avere attivato validi collegamenti con istituzioni ed organizzazioni del Paese in cui si intende attuare l'intervento formativo.
In particolare, essi devono esplicitamente indicare, nella domanda di finanziamento allegata al progetto, l'ubicazione della propria sede operativa nel Paese in cui intendono realizzare le azioni formative, ovvero, in alternativa, la struttura o l'organizzazione locale fornitrice del necessario supporto logistico, producendo l'accordo posto in essere con quest'ultima.
L'omissione di tali indicazioni comporta l'interruzione e di conseguenza l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione, di cui al successivo punto 8 del presente avviso. 4. Destinatari.
I destinatari degli interventi sono:
cittadini italiani inoccupati o disoccupati che, avendo completato l'obbligo scolastico, previsto nel Paese di residenza, hanno interesse a:
partecipare a corsi di formazione per acquisire le necessarie competenze professionali per lo svolgimento di attivita' lavorativa sia subordinata che autonoma nel Paese ospitante;
conseguire una specializzazione per un migliore inserimento nel mercato del lavoro locale;
cittadini italiani occupati presso aziende presenti nel territorio del Paese ospitante per i quali occorre: aggiornare, riqualificare, riconvertire, la propria capacita' lavorativa, a condizione che il contratto di lavoro preveda come sede, per l'attivita' del lavoratore, una localita' del Paese ospitante per almeno due anni;
cittadini italiani impegnati nelle attivita' formative finanziate come formatori.
Per cittadini italiani residenti all'estero, si intendono cittadini con passaporto italiano rilasciato dalla competente autorita' consolare. 5. Durata degli interventi ed esami finali.
Gli interventi devono avere, in linea di principio, la seguente durata:
600 ore per attivita' di formazione di base, di riqualificazione e di riconversione della professionalita', di cui non meno del 10% da destinare allo svolgimento di moduli di stage in strutture aziendali collocate nel Paese di riferimento o in Italia (purche' non vengano superati i parametri di finanziamento, come da successivo punto 7);
400 ore per attivita' di formazione volta a promuovere lavoro autonomo e nuova imprenditorialita';
300 ore per attivita' di specializzazione;
200 ore per attivita' formative per occupati;
300 ore per attivita' formative per formatori.
Ogni progetto, la cui durata non puo' essere superiore a 12 mesi, deve limitare l'ambito di realizzazione ad una sola circoscrizione consolare.
Le attivita' corsuali sono svolte regolarmente, se risulta aver frequentato e terminato il corso almeno il 60% degli allievi iscritti con un minimo di ore/presenza pari o superiore al 70% del monte ore finanziato. Qualora il 60% degli iscritti risulti inferiore alle 10 unita', i costi del progetto non saranno comunque rendicontabili.
Gli esami finali, se previsti, sono realizzati in base al decreto interministeriale, in corso di adozione al momento della pubblicazione del presente avviso. 6. Inammissibilita'.
Non sono ammessi alla fase valutativa i progetti che:
sono pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre i limiti e le modalita' previsti al successivo punto 13;
non sono corredati della domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente (allegato A) e compilata in ogni sua parte;
sono presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato B);
per i quali non risulta pervenuto nei termini, almeno via fax (06/43588081; 06/43588545) o e-mail (EPatrizi@minlavoro.it oppure MLippolis@minlavoro.it), il richiesto parere consolare di cui al successivo punto 13 del presente avviso. 7. Piano finanziario e costi ammissibili.
Il piano finanziario deve essere predisposto sulla base del modello inserito nel formulario di presentazione (allegato B).
Il riconoscimento dei costi eleggibili viene determinato sulla base delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 4 agosto 1995) "Natura dei costi ammissibili per le attivita' formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo" cosi' come integrata e modificata dalla circolare n. 258 del 4 novembre 1995 "Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/95" e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997) "Congruita' dei costi per le attivita' formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo".
I costi relativi alla formazione a distanza e la produzione di materiale multimediale devono essere esplicitati in modo analitico.
Sono altresi' da considerarsi applicabili tutte le ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione del Fondo sociale europeo, nonche' il Vademecum per le procedure gestionali degli interventi destinati agli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, reperibile al seguente indirizzo informatico www.europalavoro.it
Il costo medio orario per allievo non puo' superare L. 40.000, salvo eventuali eccezioni, che devono essere analiticamente dimostrate e provate. In sede di valutazione la congruita' dei costi e delle prestazioni deve essere esaminata tenendo in evidenza il parere consolare, con riferimento a quelli propri del Paese in cui si intende realizzare il progetto formativo.
Nel piano finanziario deve essere prevista la voce "Monitoraggio, controllo di qualita' e verifica dei risultati" come fase di autovalutazione successiva alla conclusione del progetto stesso. Di questa attivita' deve essere predisposta dal soggetto proponente apposita relazione, che e' da considerare a tutti gli effetti parte integrante del rendiconto.
Per i corsi, che si concludono con gli esami finali, di cui al punto 5, nel piano finanziario devono essere indicate le spese riferite alle commissioni d'esame. In caso di mancata previsione, tali spese sono a totale carico del soggetto proponente.
Non sono riconosciuti i costi relativi alle attivita' delegate, salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Non sono inoltre riconosciuti i costi relativi ad attivita' svolte prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento. 8. Valutazione dei progetti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', provvede mediante un comitato tecnico, composto di esperti nominati con apposito decreto, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.
Il comitato tecnico prima di procedere alla valutazione:
a) acquisisce i pareri consolari pervenuti nei termini indicati al punto 13 del presente avviso;
b) verifica i requisiti di cui al punto 3 del presente avviso.
Qualora tale parere sia negativo o il requisito sia mancante, il progetto e' escluso dalla successiva fase di valutazione.
Il comitato tecnico procede alla valutazione sulla base dei seguenti criteri:
----> Vedere criteri <----
Sono dichiarati non finanziabili i progetti il cui punteggio di valutazione e' inferiore a 450 punti.
Al fine di garantire il contributo finanziario ad un congruo numero di azioni formative, idonee a rispondere alle esigenze delle realta' che registrano un elevato numero di cittadini italiani, viene attribuito un punteggio aggiuntivo, secondo lo schema di seguito riportato, a quei progetti, che, dichiarati ammissibili e finanziabili, devono essere realizzati negli Stati indicati di seguito in tabella.
----> Vedere Tabella <----

9. Concessione ed erogazione del finanziamento.
Per l'annualita' 2001, nell'ambito dello stanziamento di lire 40 miliardi, previsto a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modifiche, sono finanziati i progetti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello della soglia stabilita dal presente avviso.
L'erogazione dei contributi avverra' con le seguenti modalita':
il 25%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attivita', da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;
il 25%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto, dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attivita', da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;
il 25%, quale terza anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto, dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della seconda anticipazione e del regolare svolgimento delle attivita', da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;
il restante 25%, a saldo, dopo la verifica finale da parte della rappresentanza consolare. 10. Obblighi dei soggetti per lo svolgimento delle attivita'.
I soggetti finanziati devono attenersi alla normativa sulla trasparenza e sulla certificazione formativa, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996.
Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, i soggetti finanziati devono avere, per quanto compatibili, i requisiti indicati nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 166/2001 del 25 maggio 2001 che recita "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale". 11. Verifiche in itinere ed ex post.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facolta' di effettuare, a campione, nelle aree geografiche interessate verifiche rivolte ad accertare, sotto l'aspetto contabile e del raggiungimento degli obiettivi, la regolarita' e l'efficacia dell'intervento formativo. Per coprire i costi relativi viene riservata la quota del 1% dello stanziamento complessivo per l'annualita' 2001. 12. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti.
I soggetti proponenti sono tenuti a presentare domanda di contributo, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso.
Le domande, i relativi formulari, redatti utilizzando l'allegato B, ed eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL Divisione V - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna puo' essere effettuata anche a mano.
I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.
Entro la stessa data una copia del progetto deve essere inviata al consolato generale d'Italia nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' proposta. In caso di mancanza della struttura consolare dovranno essere inviati all'ambasciata d'Italia competente per territorio.
Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento.
Il mancato invio dei progetti all'ufficio consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comporta l'esclusione dei progetti stessi dalla valutazione, di cui al punto 8 del presente avviso.
La stessa autorita' consolare in stretto coordinamento con la competente ambasciata, sentiti i rappresentanti eletti dalle collettivita' italiane all'estero (COMITES) e le competenti autorita' locali, dovra' formulare un articolato e chiaro parere in merito all'efficacia del progetto in rapporto alle politiche del lavoro locali.
Detto parere dovra' essere fatto pervenire, anche via fax n. 0039-06-43588081 o e-mail, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL Divisione V - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, entro il centoduesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, informandone contemporaneamente la propria ambasciata.
Il dirigente generale: Vittore
 
Allegato A
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato B
----> Vedere Allegato <----
 
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