Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 15 maggio 2001
Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del-l'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;
Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 - registro n. 2, foglio n. 16 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1o settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Considerato che con nota n. 19384 del 18 novembre 1999, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche, a seguito di un sopralluogo effettuato in viale Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno, confermava i pareri negativi gia' precedentemente espressi in relazione all'abbattimento dei tigli del viale medesimo per la realizzazione degli interventi progettati dal Comune, poiche' l'abbattimento dei tigli avrebbe alterato pesantemente l'integrita' del contesto ambientale e paesaggistico risultando particolarmente pericoloso per l'equilibrio idromorfologico del pendio;
Considerato che con nota n. 3549 del 26 febbraio 2000, la soprintendenza sopracitata inviava copia della corrispondenza intercorsa con il comune, segnalando che il comune era in procinto di abbattere 68 tigli, piantati intorno al 1910, che bordano il viale Giacomo Leopardi, alberi secolari di particolare valore naturalistico e ambientale, al fine di poter realizzare dei marciapiedi laterali, e segnalava la necessita' di adottare un provvedimento di inibizione lavori ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 490/1999;
Considerato che con nota n. 3539 del 26 febbraio 2000, integrata con note n. 5934 del 30 marzo 2000 e n. 3745 del 1o marzo 2000, la citata soprintendenza trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di inserimento negli elenchi delle cose immobili con cospicuo carattere di bellezza naturale, ai sensi dell'art. 144 del sopracitato decreto legislativo n. 490 del 1999 del viale alberato Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone, in provincia di Ascoli Piceno, area individuata nella mappa catastale n. 5 dello stesso comune, dall'incrocio con via XX Settembre fino alla piazza Giacomo Leopardi;
Considerato che in data 2 marzo 2000, al fine di garantire l'integrita' del luogo, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha emesso il decreto di inibizione lavori ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 490/1999 trasmesso con ministeriale n. ST/19703/4888 del 2 marzo 2000 al prefetto di Ascoli Piceno, al comune di Montappone e alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche;
Considerato che con nota n. 157 del 31 marzo 2000, la prefettura trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali il decreto di inibizione lavori era stato inoltrato ai responsabili;
Considerato che con nota n. 1146 del 15 marzo 2000, il sindaco del comune di Montappone sottolineava l'indispensabilita' dell'intervento di consolidamento del viale Giacomo Leopardi per lo stato di pericolo grave e irreparabile per il versante sud-est del territorio comunale derivante dalla mancata realizzazione dei lavori previsti;
Considerato che con nota n. 3204 del 17 giugno 2000, il comune di Montappone, visto il decreto di inibizione lavori ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 490/1999 del 2 marzo 2000, chiedeva copia della proposta di vincolo e delle relative planimetrie al fine di procedere all'approvazione del nuovo piano regolatore;
Considerato che con ministeriale n. 10964 del 19 maggio 2000, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici richiedeva al comune di Montappone di trasmettere una dettagliata relazione che attestasse le condizioni geotecniche del versante interessato dai lavori di consolidamento;
Considerato che con nota n. ST/701/12645 del 5 giugno 2000, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;
Considerato che il comune di Montappone proponeva ricorso al T.A.R. della regione Marche sia avverso il precitato decreto di sospensione lavori, con cui sono stati vietati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi e l'abbattimento di n. 68 tigli, che avverso la proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza competente;
Considerato che con ordinanza n. 379 del 24 maggio 2000, il T.A.R. Marche ha accolto la domanda cautelare proposta dal comune di Montappone sospendendo l'efficacia del decreto ministeriale 2 marzo 2000 e richiedendo alla regione Marche e al Ministero, ciascuna per le proprie competenze, un riesame dell'intero progetto comunale;
Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha indetto una riunione con i rappresentanti comunali in data 13 giugno 2000, nel corso della quale ha chiesto l'inoltro degli elaborati progettuali esplicativi;
Considerato che con nota n. 3262 del 16 giugno 2000, il comune di Montappone trasmetteva copia degli elaborati relativi all'indagine geologico/geotecnica condotta nell'anno 1996, effettuata per i lavori di consolidamento del viale Giacomo Leopardi e di un'opera di regimazione delle acque di superficie mediante la costruzione di una rete fognaria previo abbattimento di tutti i tigli esistenti;
Considerato che l'esame degli studi tecnici prodotti dal comune e di ulteriori elementi di giudizio forniti da diversi organismi di tutela ambientale, pervenuti all'Ufficio centrale ha portato alla convinzione che le opere di consolidamento e regimazione delle acque potevano essere eseguite senza abbattere tutti i tigli del viale e che di conseguenza la procedura di vincolo acquisiva valore maggiore in quanto avrebbe consentito, in occasione delle opere suddette, di indirizzare la progettazione verso soluzioni tecniche tali da preservare la valenza paesaggistica del viale;
Considerato che con nota n. ST/701/18846 del 31 agosto 2000, l'Ufficio centrale ha inoltrato al comitato di settore copia della documentazione pervenuta in data 16 giugno 2000 e 10 luglio 2000 dal comitato "Salviamo i tigli" e copia degli elaborati relativi all'indagine geologica prodotti dal comune di Montappone il 16 giugno 2000;
Considerato che con ordinanza n. 742 del 22 novembre 2000, il T.A.R. Marche ha sospeso la proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza, fermo restando il divieto di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, "ai fini del completo riesame e motivata decisione da parte del Ministero stesso, entro il 15 gennaio 2001, dell'intero progetto comunale sopra indicato, con particolare riferimento ai movimenti franosi alla sicurezza stradale, all'effettivo stato di conservazione delle piante ed alla possibilita' di una nuova piantumazione, una volta realizzato il progetto stesso";
Considerato che la soprintendenza predetta con nota n. 22380 del 13 dicembre 2000, trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza del T.A.R. Marche n. 742 del 22 novembre 2000, una relazione relativa al riesame del progetto comunale;
Considerato che nella sopracitata relazione la soprintendenza, effettuato il riesame di tutti gli atti e documenti inerenti i lavori di sistemazione del viale Giacomo Leopardi, confermava le motivazioni sottese alla proposta di vincolo, anche in ragione dei movimenti franosi presenti, della sicurezza stradale e dell'effettivo stato di conservazione delle piante;
Considerato che con nota n. 4384 del 18 settembre 2000, il comune di Montappone comunicava alla Soprintendenza competente, alla giunta della regione Marche e all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno che la proposta di vincolo cosi' come delineata, unitamente alla planimetria ad essa allegata, era stata affissa all'albo pretorio in data 18 settembre 2000, precisando che da quella data decorrevano i termini per la presentazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1999;
Considerato che con nota n. 3413 del 13 novembre 2000, la provincia di Ascoli Piceno esprimeva pieno sostegno alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza competente in quanto i tigli quasi centenari costituiscono parte integrante dell'identita' storica del centro urbano di Montappone e il loro abbattimento rappresenterebbe una perdita importante sul piano culturale e ambientale per tutto il comprensorio, contrastando anche con gli indirizzi del piano territoriale di coordinamento;
Considerato che con nota n. 23198 del 22 dicembre 2000, la citata soprintendenza informava il comune di Montappone e l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che la proposta di vincolo, come sopra riferita, era stata pubblicata il 10 dicembre 2000 sul Corriere della sera e il 13 dicembre 2000 sul Corriere adriatico;
Considerato che il viale Giacomo Leopardi attualmente nel pieno delle proprie potenzialita' di sviluppo rappresenta un contesto di notevole suggestione e impatto emotivo in quanto offre uno scenario cromatico luminoso in continuo divenire poiche' con i propri mutamenti sintetizza il passaggio delle stagioni;
Ritenuto pertanto che l'attuale configurazione riveste una particolare importanza per le sue intrinseche valenze ambientali e paesaggistiche, che racchiudono valori e testimonianze dell'azione dell'uomo rivolte al miglioramento dell'aspetto dei luoghi naturali;
Considerato che tale contesto conserva intatto il suo valore storico ambientale poiche' la piantumazione di tigli risale ai primi anni del XX secolo, quando l'asse stradale fu valorizzato attraverso la messa a dimora, su entrambi i lati, di alberature adatte a ombreggiarlo e a consentirne l'uso non solo come via di comunicazione ma anche come percorso pedonale;
Considerato che il viale Giacomo Leopardi assume, nel contesto urbanistico formato dal centro storico e dai nuovi insediamenti posti lungo la direttrice provinciale, un ruolo fondamentale di collegamento per aumentare lo sviluppo del centro storico;
Considerata quindi la necessita' e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace dell'area predetta, al fine di valorizzare e preservame le peculiari caratteristiche;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, valutati tutti gli atti presi quindi gli elaborati relativi all'indagine geologica trasmessi dal comune di Montappone il 16 giugno 2000, in data 27 settembre 2000, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche in quanto considero meritevole di tutela e conservazione il viale nell'attuale conformazione per le sue intrinseche caratteristiche ambientali e per il valore di testimonianza dell'azione dell'uomo rivolta al miglioramento dei luoghi, pur senza precludere la possibilita' di realizzare percorsi pedonali;
Considerato che nel succitato parere il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ha ritenuto l'importanza strategica del viale in quanto elemento di equilibrio delle aree urbanizzate e di connessione verde tra la parte alta del paese e la nuova espansione urbanistica a valle;
Decreta:
Il viale Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Montappone e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, 15 maggio 2001
p. Il Ministro: D'Andrea

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 382
 
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