Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche' conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1941, n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n.
286.
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme
di tutela del diritto di autore" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, e' il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui ai
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le
categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla
S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di
esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
termini piu' idonei a consentirne la agevole
applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e
gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la
S.I.A.E. e le categorie interessate, e' determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi'
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa
l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale
consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il
richiedente possono concordare che l'apposizione del
contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della
S.I.A.E.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno".

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
 
Art. 3
Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.
 
Art. 4
Rilascio del contrassegno

1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi: a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione; b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
richiedente; c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. puo' altresi' rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10
della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 5
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare: a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o
archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti
di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura
diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD
ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione
mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata
alla fruizione diretta mediante personal computer; b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati
specifici per videogiochi, quali playstation o consolle comunque
denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio
o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali: a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti
di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente
conclusi con la S.I.A.E.; b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo; c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente attraverso server
o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo
di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale
dell'utente, salva la copia privata; d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
software gia' installato; e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general
pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi; f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi; g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione
ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per
le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge
18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
- Il comitato per la tutela della proprieta'
intellettuale e' stato introdotto dall'art. 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, il cui testo e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito il Comitato per la tutela della
proprieta' intellettuale, di seguito denominato "Comitato .
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega,
che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta
competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il
cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e
documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu'
efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite
lesive della proprieta' intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili
alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; puo'
richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio
di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del
comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono
essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito
sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il
Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi
che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le
circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di
prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione
delle attivita' culturali provvede alle funzioni di
assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato".



 
Art. 6
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere l'assenso della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita' della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni: a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico; b) titolo del programma per elaboratore o multimediale; c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
dell'importatore; d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali
compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.; e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio,
abbinamento editoriale, etc.; f) codice identificativo del prodotto; g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo
anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile
direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante
cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero
stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della
confezione (incluso con le medesime modalita' di cui sopra in uno
dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel programma
come caratteristica funzionale (controllo/inserimento di un numero
seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del
possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del
supporto, controllo di una periferica tipo "chiave hardware",
attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc.
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e' attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941,
n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248, e' il seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e'
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non
e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
gravita'".
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 luglio 2001

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte
dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 188
 
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