Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO
DECRETO RETTORALE 23 luglio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Universita' commerciale Luigi Bocconi, emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17, comma 95;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare gli articoli 1 e 3;
Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Accertata la necessita' di modificare alcuni articoli dello statuto;
Richiamata la proposta di modifiche statutarie, deliberata dal consiglio di facolta' il 5 marzo 2001 e dal consiglio di amministrazione il 4 giugno 2001, e trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, protocollo n. 1988 del 2 luglio 2001, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito;
Decreta:
Allo statuto della libera Universita' commerciale Luigi Bocconi sono apportate le seguenti modifiche:
l'art. 2, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
2.5. l'Universita' puo' conferire i seguenti titoli:
diploma di laurea (DL);
laurea (L);
laurea specialistica (LS);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR).
L'Universita' rilascia altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il master universitario di primo e secondo livello.
L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
L'Universita' fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
All'art. 15, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente terzo comma:
"15.3. All'interno delle facolta' possono essere attivate le classi di corsi di studio, quali raggrup-pamenti di corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Le classi di corsi di studio sono rette dal consiglio di classe che opera per il coordinamento delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del consiglio di classe sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche".
L'art. 32 - comitato di valutazione di Ateneo e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Nucleo di valutazione di Ateneo). - 32.1. Il nucleo di valutazione di ateneo e' organo di verifica delle attivita' di valutazione. E' composto da: almeno due docenti dell'universita', due dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di facolta' per la componente docenti dell'universita'.
32.2. Il nucleo di valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'universita' ai quali riferisce con relazione annuale.
32.3. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti nel regolamento generale di Ateneo".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 23 luglio 2001
Il rettore: Secchi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone