Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 luglio 2001
Elenco dei prodotti notificati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la circolare n. 8 del 16 aprile 1996: alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori;
Visto l'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1998 n.131: regolamento concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che prevede la pubblicazione periodica da parte del Ministero della Sanita' dell'elenco dei prodotti commercializzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111;
Vista la circolare n.11 del 17 luglio 2000: prodotti soggetti a notifica di etichetta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 aprile 2001 con il quale e' stato modificato l'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111 con la conseguente applicazione della procedura di notifica di cui all'articolo 7 del medesimo decreto anche agli alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici, nonche' gli alimenti senza glutine;
Viste le risultanze agli atti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti notificati alla data del 31 maggio 2001 con l'esclusione degli alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici, nonche' degli alimenti senza glutine;

DECRETA
Art.1

In attuazione delle norme citate in premessa, e' approvato l'allegato elenco relativo ai prodotti notificati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111 alla data del 31 maggio 2001.
 
Art.2
Sono esclusi dall'elenco di cui all'articolo 1 gli alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici, nonche' gli alimenti senza glutine.
 
Art.3

Per prodotti notificati, non inseriti nell'elenco e per i quali siano trascorsi i termini previsti dal D.P.R. n.407 del 9 maggio 1994 per l'applicazione della procedura di silenzio-assenso, le imprese interessate possono presentare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e corredata da idonea documentazione, istanza di integrazione e/o rettifica al presente elenco.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il Ministro; SIRCHIA
 
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