Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 30 luglio 2001
Integrazione al decreto ministeriale 16 ottobre 2000, relativo all'individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle lettere a, b), d) del comma 3;
Visto il decreto in data 16 ottobre 2000, che ha determinato le condizioni previste alle lettere a) e d) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
Ritenuta l'opportunita' di integrare, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, gia' determinate con decreto del Ministro della difesa in data 16 ottobre 2000, sono integrate con la condizione seguente:
m) selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione, gia' in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempreche' venga prodotta la comprovante documentazione.
Roma, 30 luglio 2001
Il Ministro: Martino
 
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