Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 7 agosto 2001
Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali. (Mobile NumberPortability). (Deliberazione n. 19/01/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 1997;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1 luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilita' del numero tra reti mobili;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore;
Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'art. 12, comma 1;
Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1 agosto 2000, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 12/01/CONS del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
Vista la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); support of mobile number portability (di seguito MNP); technical realisation; stage 2";
Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 26 giugno 2001;
Considerata la necessita' di determinare, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della delibera n. 12/01/CIR, le condizioni applicabili all'offerta della prestazione MNP in tempo utile per l'avvio dell'offerta della prestazione da parte degli operatori di rete mobile secondo il calendario stabilito dalla succitata delibera;
Considerata l'opportunita' di fare riferimento ai medesimi principi regolamentari adottati in tema di portabilita' del numero per le reti fisse (service provider portability), per cio' che attiene in particolare ai modelli di interazione tra operatori per l'attivazione della prestazione di MNP;
Considerato che l'Autorita', ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla propria delibera n. 4/CIR/99, puo' stabilire, per le reti fisse, una soluzione tecnica basata, eventualmente, sulla rete intelligente relativamente all'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti fisse;
Considerato altresi' che tale soluzione tecnica puo' essere utilizzata anche per l'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti degli operatori mobili;
Considerata l'esigenza di assicurare al cliente richiedente della prestazione di MNP un'adeguata informativa in merito alle modalita' di offerta della prestazione stessa, con particolare riferimento al trattamento del credito residuo, in caso di contratti di tipo pre-pagato;
Considerata l'esigenza di assicurare al cliente da cui originano chiamate dirette a utenti portati delle reti mobili un'adeguata informativa relativamente alle possibili differenze di tariffazione dovute alla presenza di un operatore differente rispetto a quello a cui appartiene l'arco di numerazione del numero portato;
Considerata l'opportunita' di valutare, attraverso l'attivita' dell'unita' per il monitoraggio istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, i risultati della prima fase di introduzione della prestazione allo scopo di meglio definire alcuni aspetti procedurali relativi all'introduzione della prestazione, con riferimento alla modalita' di determinazione delle capacita' di evasione ed al periodo di realizzazione dell'attivazione della prestazione;
Considerata l'esigenza di stabilire le regole di ripartizione dei costi di trasporto aggiuntivo nel caso di caso di chiamate dirette a numeri portati nelle reti mobili che, analogamente a quanto previsto per la portabilita' del numero tra reti fisse, favoriscano l'adozione di soluzioni tecniche che minimizzino i costi di instradamento (quali il "direct routing") nonche' di criteri di efficienza di rete;
Considerato altresi' che, in tale ottica, non potranno essere addebitati dall'operatore "donor" all'operatore "recipient" i costi di trasporto aggiuntivo derivanti dall'adozione di una soluzione tecnica e di rete meno efficiente;
Considerata l'esigenza di acquisire, attraverso l'unita' per il monitoraggio, di cui all'art. 3 della delibera n. 12/01/CIR, i piani esecutivi, predisposti dagli operatori mobili, per l'implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP e di verificarne l'attuazione al fine di assicurare la disponibilita' della prestazione secondo il calendario previsto dalla citata delibera;
Sentiti gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito alle modalita' per l'offerta della prestazione di MNP;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) operatore assegnatario (indicato nel provvedimento come operatore "donor"): l'operatore al quale e' assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;
b) operatore cedente (indicato come operatore "donating"): l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilita' operatore donor e donating coincidono;
c) operatore ricevente (indicato come operatore "recipient"): l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilita';
d) numero portato: il numero del piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (numero "Mobile Station International ISDN Number" - MSISDN) acquisito dall'operatore "recipient";
e) accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalita' di fornitura della prestazione di "Mobile Number Portability" (MNP);
f) accordi tra operatori: accordi bilaterali tra gli operatori che sulla base di quanto previsto nei contratti di interconnessione e dalla normativa vigente disciplinano le procedure amministrative, le modalita', i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di MNP;
g) periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione;
h) periodo di realizzazione: periodo che inizia con la ricezione da parte dell'operatore "donating" della richiesta di portabilita' e termina con l'attivazione della prestazione;
i) data di attivazione (indicata come data di "cut over"): data in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore "recipient" e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore "donating";
l) operatore: un organismo di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 con licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali (operatore mobile) o con licenza per servizi di telefonia vocale (operatore di rete fissa).
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 4/1999/CIR del 7 dicembre 1999.
 
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente provvedimento definisce le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di portabilita' del numero tra le reti degli operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di seguito indicata come "Mobile Number Portability" (MNP), cosi' come definita nella delibera dell'Autorita' n. 12/01/CIR.
 
Art. 3.
Disposizioni generali
1. La "Mobile Number Portability" non modifica la titolarita' dell'operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilita'. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore "recipient", il numero ritorna a disposizione del "donor", salvo nei casi di portabilita' successive.
2. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualita' del servizio.
3. Gli operatori mobili, in quanto "donating", adeguano la capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, gli operatori rendono noto e comunicano all'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, entro il 31 dicembre 2001, il numero minimo giornaliero di evasione ordini.
4. L'autorita' si riserva di riconsiderare la congruita' della capacita' di evasione di cui al comma precedente alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.
5. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilita' successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilita'.
6. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilita'; pertanto, nel caso di "Mobile Number Portability" la responsabilita' degli operatori e' limitata alle infrastrutture di rete di loro competenza e relative funzionalita'. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualita' ai servizi eventualmente offerti attraverso l'utilizzo delle infrastrutture della rete "donor" e di quella "recipient".
7. Qualora per comprovate ragioni tecniche occorra effettuare dei cambi di numero su numeri portati, l'operatore "recipient" aggiorna tempestivamente la propria banca dati.
8. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento "routing number", definito nella specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.
 
Art. 4.
Obblighi a carico dell'operatore "donating"
1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate nel modello di interazione di cui al successivo art. 9, l'operatore "donating" procede all'espletamento di tutte le attivita' interne per la fornitura della "Mobile Number Portability" solo se in possesso di tutti i dati necessari ai controlli di cui al successivo art. 9, comma 6, inviati a cura dell'operatore "recipient".
2. Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore "donating" fino alla data di "cut-over", indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.
3. L'autorita' si riserva di modificare la durata del periodo di realizzazione, di cui al comma precedente, sulla base delle verifiche che saranno espletate dall'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR.
4. In ogni caso l'operatore "donating" garantisce al cliente, fino alla data di "cut-over", la fruibilita' del servizio.
5. Le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione della fornitura della "Mobile Number Portability" sono riportate nell'accordo quadro.
6. Al momento del passaggio del numero all'operatore "recipient", l'operatore "donating" e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attivita' di attivazione della prestazione di MNP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore "recipient" delle prove stesse.
7. L'operatore "donating" comunica all'operatore "recipient" le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di MNP, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformita' tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.
8. L'operatore "donating" segnala con adeguato anticipo all'autorita' ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. L'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera dell'autorita' n. 12/01/CIR, vigila sulla corretta prestazione del servizio di MNP.
9. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore "donating" con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.
 
Art. 5.
Obblighi a carico dell'operatore "recipient"
1. L'operatore "recipient" richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.
2. L'operatore "recipient" comunica l'acquisizione e la data di cut-over relativa al numero oggetto di portabilita' agli altri operatori mobili o, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata, prima della data di "cut-over", fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.
3. L'operatore "recipient" invia mensilmente all'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR adeguata documentazione che evidenzi dati statistici sui tempi di completamento della procedura di attivazione della prestazione di MNP, il numero di richieste di attivazione avanzate dai clienti, il numero di richieste di attivazione portate a buon fine.
4. L'operatore "recipient" comunica all'operatore "donor" e, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata il recesso dal contratto da parte del cliente titolare di numero portato o la scadenza del contratto, entro ventiquattro ore dalla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore "recipient", il numero non puo' essere riassegnato dall'operatore "recipient" e ritorna a disposizione del "donor" per successive assegnazioni. L'invio delle informazioni di cui al presente comma puo' avvenire anche mediante formato elettronico.
 
Art. 6.
Obblighi a carico dell'operatore "donor"
1. L'operatore "donor" e' tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilita' successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilita' comunicato dall'operatore "recipient", a seguito di accordo con l'operatore "donating".
2. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l'operatore "donor" avverte l'operatore "recipient" con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste nell'accordo quadro. L'operatore "donor" e l'operatore "recipient" dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.
 
Art. 7.
Soluzioni tecniche di rete
1. La "Mobile Number Portability" e' realizzata attraverso le soluzioni tecniche di rete previste dalla delibera dell'Autorita' n. 12/01/CIR.
2. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformita' con quanto previsto dalla relativa specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.
 
Art. 8.
Caratteristiche generali della prestazione
1. La prestazione di "Mobile Number Portability" si applica ai numeri MSISDN associati alle carte "Subscriber Identification Module" (SIM) e ai terminali della rete "Total Access Communication System" (TACS) e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell'operatore "recipient", i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.
2. Un numero MSISDN puo' essere portato piu' volte e puo' anche essere nuovamente attivato sulla rete "donor". Non e' consentita la portabilita' di un numero MSISDN da rete GSM/UMTS a rete TACS.
3. L'operatore "recipient" assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e puo' attribuire ad una carta SIM, a cui e' associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione della rete "recipient".
4. Le modalita' di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.
5. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione di MNP, l'identita' del chiamante ("Calling Line Identity" - CLI) trasferita dalla rete "recipient" e' quella del numero portato.
6. L'operatore "recipient" offre l'accesso e il trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata ai propri clienti con numero portato con le stesse modalita' offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore "donor".
7. I dati relativi al profilo di servizio dell'utente con numero portato non sono trasferiti tra operatori.
8. L'operatore "recipient" assicura al richiedente della prestazione di MNP, all'atto della sottoscrizione del contratto, un'adeguata informativa su quanto previsto negli accordi tra operatori in materia di trasferibilita' del credito residuo.
9. Le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.
 
Art. 9.
Modelli di interazione
1. L'accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di "Mobile Number Portability" (MNP). Tale accordo, da definirsi entro il 31 ottobre 2001, riguarda almeno i seguenti aspetti:
a) modalita' generali di comunicazione delle richieste;
b) condizioni standard di attivazione della prestazione;
c) standard applicabili agli accordi di "Service Level Agreement" (SLA), che includono, tra l'altro, la gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa e il trasferimento dei dati necessari ai fini dell'attivazione della prestazione;
d) procedure relative alle prestazioni richieste dall'autorita' giudiziaria;
e) modalita' di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascun operatore di rete mobile.
2. L'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, avvia ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione dell'accordo quadro.
3. Gli accordi tra operatori, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), necessari alla fornitura della prestazione, contemplano le modalita' operative e le condizioni economiche inerenti la MNP. Tali accordi prevedono le modalita' con le quali regolare almeno i seguenti aspetti, in conformita' alle disposizioni delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:
a) modalita' di comunicazione delle richieste;
b) modalita' e tempi di attivazione della prestazione;
c) responsabilita' degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
d) modalita' di comunicazione delle causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione;
e) responsabilita' degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;
f) trasferimento dei dati personali del cliente ai fini dell'attivazione della prestazione;
g) procedure relative alle prestazioni richieste dall'autorita' giudiziaria.
4. La manifestazione di volonta' inequivoca del cliente di cessare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore "donating" e di instaurare, usufruendo della MNP, un rapporto contrattuale con l'operatore "recipient" e' rappresentata dalla richiesta inoltrata dal cliente medesimo all'operatore "recipient", nella quale e' indicata la data preferita per l'attivazione stessa. Tale data tiene conto del periodo di realizzazione della prestazione. L'operatore "recipient" verifica l'identita' del richiedente secondo le modalita' previste dalla normativa in vigore.
5. Nel caso di contratti di tipo pre-pagato, il possessore della carta SIM puo' richiedere l'attivazione della prestazione di MNP, certificando all'operatore "recipient", secondo le modalita' previste dalla normativa in vigore, il legittimo possesso della carta SIM.
6. L'operatore "recipient" trasmette all'operatore "donating" un ordine di lavorazione, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico. L'utilizzo delle modalita' informatiche dovra' avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati:
a) numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
b) codice fiscale del cliente o, in mancanza di questo, partita IVA;
c) data e ora previste per l'attivazione della prestazione di MNP al cliente;
d) numero seriale della carta SIM (o del terminale mobile TACS);
e) tipo di servizio usufruito nella rete dell'operatore "donating": pre-pagato oppure post-pagato;
f) tecnologia di servizio usufruita nella rete dell'operatore "donating": tecnica digitale oppure tecnica analogica.
7. L'operatore "recipient", quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di MNP e della relativa documentazione.
8. L'operatore "donating", al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore recipient, attiva la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalita' stabilite nel presente provvedimento.
9. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di MNP relativamente a piu' numeri MSISDN, e' consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.
10. La richiesta di attivazione della prestazione puo' essere rifiutata, annullata o sospesa dall'operatore "donating" nei seguenti casi:
a) richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6, limitatamente al rifiuto;
b) non corrispondenza tra codice fiscale o partita IVA e numero MSISDN, nel caso di servizio post-pagato, limitatamente al rifiuto;
c) non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica digitale, limitatamente al rifiuto;
d) non corrispondenza tra numero seriale del terminale mobile TACS e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica analogica, limitatamente al rifiuto;
e) disservizio tecnico, limitatamente alla sospensione;
f) disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN, limitatamente al rifiuto;
g) non appartenenza del numero MSISDN all'operatore "donating", limitatamente al rifiuto;
h) ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di MNP per lo stesso MSISDN, limitatamente all'annullamento.
11. In nessun caso, eventuali situazioni di morosita', insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore "donor/donating" e altre eventuali cause che non rientrino tra quelle contemplate nell'accordo quadro costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione della "Mobile Number Portability".
12. In caso di contestazioni, l'operatore "donating" puo' richiedere all'operatore "recipient" copia del contratto stipulato con il cliente completo della relativa documentazione. Tale richiesta non e' vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.
13. Le modalita' di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonche' le procedure concordate tra l'operatore "donating" e l'operatore "recipient" per l'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.
14. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attivita' da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della MNP.
 
Art. 10.
Rete di banche dati
1. Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e rete "recipient" e' effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da ciascun operatore mobile.
2. Ciascun operatore mobile ha l'obbligo di mantenere aggiornate la propria banca dati e di comunicare ai restanti operatori l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilita'. In particolare, l'operatore "recipient" comunica tempestivamente e comunque entro la data di cut over l'acquisizione del numero oggetto di portabilita'.
3. Le banche dati includono almeno l'associazione tra il numero del cliente portato e l'operatore "recipient". Tale associazione e' resa disponibile alla autorita' giudiziaria.
4. Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una banca dati centralizzata, che e' realizzata secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con successiva deliberazione.
 
Art. 11. Condizioni relative alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio
nazionale.

1. La soluzione tecnica di "onward routing" si applica alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.
2. La prestazione di MNP non modifica i principi di determinazione dei prezzi delle comunicazioni fissomobile di cui alla delibera dell'Autorita' n. 338/99 e successive modificazioni.
3. L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore "donor" la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore "donor".
4. Entro il 30 aprile 2003, si applica la soluzione tecnica di "direct routing" alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.
5. A partire dal 30 aprile 2003 l'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore "recipient" la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore "recipient".
6. L'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, verifica i piani di introduzione delle funzionalita' di rete intelligente per l'instradamento delle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali e le condizioni atte ad assicurare la trasparenza tariffaria agli utenti delle reti fisse nazionali da cui originano chiamate dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali.
 
Art. 12.
Criteri di ripartizione dei costi
1. I costi per singolo numero portato, intesi come i costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle piu' recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall'operatore "donating" all'operatore "recipient".
2. Gli eventuali costi di trasporto aggiuntivo, intesi come i costi sostenuti dall'operatore "donor" al fine del reinstradamento al punto di interconnessione con l'operatore "recipient" della chiamata diretta ad un numero portato, possono essere addebitati dall'operatore "donor" all'operatore "recipient" solo nella misura corrispondente ad una soluzione tecnica efficiente basata su moderne tecnologie di rete, che consenta la minimizzazione dei costi di instradamento.
3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi di progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati saranno stabiliti dall'Autorita' con successiva deliberazione.
4. In nessun caso l'operatore "donor/donating" puo' addebitare, in tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato.
 
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, ciascun operatore di rete mobile fornisce, entro il 31 dicembre 2001, il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP, in conformita' con quanto previsto dalla delibera n. 12/01/CIR e dal presente provvedimento.
2. L'unita' per il monitoraggio, istituita ai sensi della delibera 12/01/CIR, verifica l'attuazione dei piani esecutivi di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera e' notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 7 agosto 2001
Il presidente: Cheli
 
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