Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 17 maggio 2001
Eventi alluvionali 28 settembre-1o ottobre 1998. Ordinanza Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1o ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/1000).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998 (Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1o ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1o ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1o ottobre;
Vista l'ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 con cui il commissario ha approvato il primo stralcio del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;
Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 28 aprile 1999 con la quale e' stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999 e del 13 settembre 1999;
Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano";
Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;
Preso atto pertanto che il termine perentorio per il completamento degli interventi previsti nel primo stralcio del piano e' il 25 gennaio 2000, per quelli inseriti nel secondo stralcio e' il 9 giugno 2000 e il 12 settembre 2000, per quelli del terzo stralcio e' il 5 aprile 2001;
Visto che nel primo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza G/533/98 e' stato inserito l'intervento n. 717 descritto nella tabella allegata sotto la lettera "A";
Visto che nel secondo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza n. G/608/99 sono inseriti gli interventi numeri 439, 351, 353, 473 e 350 descritti nella tabella allegata sotto la lettera "A";
Visto che nel terzo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza n. G/796/00 sono inseriti gli interventi numeri 327.1 e 478 descritti nella tabella allegata sotto la lettera "A";
Viste le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti interventi si e' provveduto a chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza riportato nella tabella allegata sotto la lettera "A";
Viste le motivazioni addotte dagli enti attuatori sinteticamente riportate nella suddetta tabella, le quali risultano congrue e tecnicamente apprezzabili;
Richiamato il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99 secondo cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilita';
Ordina:
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi citati in premessa e meglio descritti nella scheda allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale e' prorogato fino alle nuove scadenze individuate a fianco di ciascun intervento.
2. Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano, sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, e' comunicato agli enti attuatori nonche' per opportuna conoscenza al dipartimento della protezione civile.
4. Il presente provvedimento e' pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana in quanto conclusivo di procedimento.
Firenze, 17 maggio 2001
Il vice commissario: Franci
 
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