Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 2 maggio 2001
Ripartizione delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante: "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione e il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale";
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" che all'art. 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
Ritenuto di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate all'ammodernamento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti, contribuendo alla realizzazione dei piani triennali delle autorita' portuali;
Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali trasmessi dalle autorita' portuali ai sensi dell'art. 14, della legge n. 109 del 1994;
Ritenuto opportuno proporzionare il contributo di cui sopra tenendo conto, di massima, dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al traffico dell'intera portualita' nazionale, e dei risultati dello studio "Le autostrade del mare - Principi ed indirizzi progettuali di riferimento" elaborato da Sviluppo Italia S.p.a. in esecuzione del protocollo d'intesa del 14 giugno 2000;
Considerato, in particolare, che da tale documento e' emerso che le direttrici che risultano caratterizzate da una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare sono quelle che interessano principalmente i porti di Genova, Livorno, Napoli e Palermo nel Mar Tirreno; Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi nel Mar Adriatico; Catania nel Mar Ionio e che a tali porti vanno aggiunti quelli non sede di autorita' portuale di Chioggia, importante terminali fluvio-marittimo, e di Monfalcone, caratterizzati da una significativa quota di traffico merci e da rilevanti connessioni viarie e ferroviarie, elementi che garantiscono prospettive di sviluppo del trasporto combinato strade-mare;
Sentite le regioni interessate, come prescritto dall'art. 9 della legge n. 413 del 1998;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, il 18 aprile 2001 sullo schema di riparto delle predette risorse;
Preso atto del decorso del termine per l'emanazione del parere della 8a commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica sul medesimo schema di riparto;
Ritenuto di dover accogliere l'osservazione della IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, formulata nel parere reso il 18 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti comprese nei programmi triennali adottati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, sono ripartite secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Al fine di sviluppare le modalita' di trasporto combinato strada-mare, secondo il progetto comunemente denominato "autostrade del mare", le autorita' portuali di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Catania, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi, nonche' le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, destinano una parte dei finanziamenti assegnati a progetti da individuare, con carattere di priorita', tra le seguenti categorie di interventi:
a) realizzazione di terminal per traghetti ro-ro dedicati al trasporto delle merci, dotati di banchine, piazzali, collegamenti stradali o ferroviari, atti a consentire la rapidita' delle operazioni di imbarco/sbarco e di movimentazione degli automezzi, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;
b) ammodernamento di terminal esistenti, che svolgono anche traffico misto passeggeri/merci, al fine di adeguare il rapporto fra numero di accosti ed area di piazzale operativo, di separare il flusso degli autoveicoli da quello dei mezzi pesanti, di migliorare la produttivita' delle operazioni di imbarco/sbarco;
c) realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree extraportuali, previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta custodita per i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro);
d) realizzazione di accosti/aree dedicate a traffici specializzati (in particolare ortofrutticoli, prodotti chimici);
e) interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni portuali nei terminal per i traghetti (segnaletica, barriere, illuminazione, controlli con telecamere, ecc.);
f) interventi sulla viabilita' portuale, atti a rendere compatibili i flussi derivanti dai trasporti combinati strada-mare con quelli degli altri traffici portuali.
3. Ciascun tipo di intervento di cui al comma 2 deve essere giustificato con la sussistenza, anche disgiunta, delle seguenti condizioni:
a) esistenza di una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare, valutabile sia sotto il profilo dei quantitativi trasportati/trasportabili, sia sotto il profilo della qualita' dei servizi offerti (frequenza, regolarita', numero di destinazioni nazionali/internazionali) e tale da essere soddisfatta anche mediante interventi tesi al decongestionamento dei porti gia' interessati dal traffico attuale, con particolare riferimento all'alto Adriatico;
b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, eventualmente, di questi con il Ministero dei lavori pubblici) per la realizzazione di interventi atti a eliminare interferenze fra traffico portuale e traflico urbano e/o garantire fluidita' dei trasporti fra porto e hinterland;
c) attivazione di accordi fra porti (compresi quelli ove operano le aziende speciali delle camere di commercio), per la realizzazione di strutture terminalistiche tra loro coordinate, al fine di garantire agli utenti caratteristiche fra loro compatibili sotto il profilo della qualita' delle infrastrutture, delle modalita' organizzative e della produttivita' dei servizi offerti;
d) esistenza di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici che:
siano compatibili con gli indirizzi di riferimento individuati dal gruppo di lavoro del piano generale dei trasporti e della logistica incaricato dello studio delle applicazioni informatiche e telematiche al sistema dei trasporti;
prevedano l'integrazione nel sistema delle attivita' che possono essere svolte in tutte le fasi del servizio di trasporto da origine a destinazione;
prevedano la possibilita' di integrazione con le modalita' applicative dei progetti realizzati dai porti con i quali vengono svolti servizi regolari.
4. Le autorita' portuali diverse da quelle di cui al comma 2, nell'ambito di proprie autonome valutazioni strategiche, possono realizzare interventi coerenti con lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare, cui destinare una parte dei finanziamenti assegnati, nel rispetto dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
 
Art. 2.
1. Al fine di consentire al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo una gestione semplificata, tempestiva ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento alla fase di erogazione delle rate di ammortamento all'istituto o soggetto di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, ciascuna autorita' portuale, nonche' le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, salvo motivate eccezioni, contrae non piu' di un mutuo o altra operazione finanziaria, per ciascuno dei periodi quindicennali in cui e' ripartito il finanziamento globale a carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' assegnate con il presente decreto.
2. Il contratto di mutuo, o altra operazione finanziaria, da stipularsi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, nonche' nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 1998, dovra' contenere espressa indicazione che l'onere finanziario, a rate semestrali costanti, e' a carico dello Stato, che provvedera' ad erogare direttamente all'istituto le rate di ammortamento. Il contratto, corredato dal relativo piano di ammortamento dovra' essere notificato, entro sessanta giorni dalla stipula, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, per i successivi adempimenti contabili.
 
Art. 3.
1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, provvede al monitoraggio degli investimenti acquisendo da ciascuna autorita' portuale, nonche' dalle aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, il quadro economico definitivo di ciascuna opera finanziata o cofinanziata con le risorse di cui al presente decreto, verificando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche', con cadenza almeno semestrale, ogni necessaria notizia sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle opere medesime.
Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2001 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 350
 
Allegato
----> Vedere tabella a pag. 14 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone