Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001
Riclassificazione della specialita' medicinale denominata "Vepesid" a base di etoposide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 aprile 1998, n. 89, recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/98);
Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialita' medicinale denominata "Vepesid", a base di etoposide, della Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 024639039, e 10 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024639041, risulta classificata in classe "C";
Vista la domanda del 6 aprile 1999, integrata in data 16 dicembre 1999, con la quale la Bristol-Myers Squibb S.p.a., ha chiesto per la specialita' medicinale "Vepesid", nelle confezioni sopra indicate, la riclassificazione in classe "A" al prezzo medio europeo ridotto del 15%, secondo il disposto dell'art. 70, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
Viste le proprie deliberazioni, adottate, rispettivamente, nella seduta del 20 settembre 2000 e nella seduta del 10 gennaio 2001, con le quali viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe "A" della specialita' medicinale denominata "Vepesid", nelle confezioni; 20 capsule 50 mg, e 10 capsule 100 mg, con applicazione del prezzo medio europeo ridotto del 15%, previa verifica da parte del C.I.P.E.;
Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Ricl/377, del 19 febbraio 2001, del Ministero della sanita', con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialita' medicinale "Vepesid" nelle confezioni sopra citate;
Vista la nota prot. n. 0008884 del 28 febbraio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, della specialita' medicinale "Vepesid" e' di L. 442.100, per la confezione 20 capsule 50 mg e L. 438.800, per la confezione 10 capsule 100 mg. Detti prezzi sono ottenuti dall'applicazione dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dell'art. 85, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Dispone:
Art. 1.
La specialita' medicinale denominata VEPESID, a base di etoposide, della Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), nella forma farmaceutica e confezioni: 20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 024639039 e 10 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024639041, e' classificata in classe "A", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico rispettivamente di L. 442.100, IVA compresa e di L. 438.800, IVA compresa.
 
Art. 2.
Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanita', foglio n. 354
 
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