Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 luglio 2001
Assegnazione posti aggiuntivi e soprannumerari alle universita' per l'anno accademico 2000/2001

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito il parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia:
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
VISTO il decreto del Ministro della Sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministro del Tesoro, con il quale e' stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003;
VISTO il decreto del Ministro della Sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministro del Tesoro, concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
VISTO il decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito con la legge n.188 dell'8 maggio 2001 con la quale e' stata elevata la quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
VISTO il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si e' provveduto all'assegnazione di n. 5.359 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto Decreto legislativo n.368/99;
VISTE le proposte delle Universita' concernenti l'ammissione di medici operanti in strutture convenzionate, di medici del Servizio Sanitario Nazionale al di fuori della rete formativa e dei medici stranieri finanziati da enti privati o pubblici italiani o del proprio Paese;
VISTE le richieste delle Universita' di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
VISTO il decreto del Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 20 aprile 2001, che, nel rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento regionale e quelle determinate da risorse comunque acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome, possono essere assegnate in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni;
SENTITO il Ministero della Sanita',

Decreta:

Art. 1.
Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di medici da ammettere alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni e integrazioni e' stabilito, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24.4.2001 citato nelle premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti categorie:
nella I colonna numero di borse finanziate da Enti locali territoriali;
nella II colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite dalle Universita';
nella III colonna posti riservati a medici extracomunitari;
nella IV colonna posti riservati a medici del Servizio Sanitario Nazionale dipendenti da Enti non convenzionati con le Universita';
nella V colonna medici dipendenti da Enti convenzionati con le Universita'.
 
Art. 2.
In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella I e II colonna dell'art. 1 le Universita' sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99.

Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
 
----> vedere tabella da pag. 11 a pag. 69 della G.U. <----
 
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