Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2001, n. 340
Regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalita' per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite dal Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, con il quale sono state dettate le modalita' per la concessione delle predette esenzioni o restituzioni;
Vista la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998, con la quale e' stata negata all'Italia la facolta' di porre condizioni anche per la concessione dell'esonero dall'accisa per gli alcoli utilizzati per la produzione di prodotti per la casa;
Visto il parere motivato della Commissione europea del 18 dicembre 1998, che, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE, invita la Repubblica italiana ad abrogare le condizioni previste, nel sopracitato decreto n. 524 del 1996, per la concessione dell'esenzione dall'accisa per gli alcoli utilizzati nella produzione di profumerie e prodotti cosmetici;
Vista la sentenza del 7 dicembre 2000, afferente alla causa C-0482/98 "Repubblica italiana c/Commissione", con la quale la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso italiano contro la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7162/UCL del 4 luglio 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono soppresse le seguenti parti del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524:
a) l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3;
b) nell'alinea dell'articolo 2, comma 4, le parole: "alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi";
c) nell'articolo 2, comma 9, nel primo periodo le parole: "e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo", nel secondo periodo le parole: "provenienti da Paesi terzi" e nel quarto periodo le parole: "e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo".
2. Nel primo periodo dell'articolo 2, comma 9, le parole: "di provenienza estera" sono sostituite dalle parole: "provenienti da Paesi non comunitari".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), e' il seguente:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per
l'applicazione del presente testo unico, con particolare
riferimento all'accertamento e contabilizzazione
dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al
riconoscimento delle qualita' di operatore professionale,
di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa
dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni,
abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non
assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione
della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e
deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza
fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato,
all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In
attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti
dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria
impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi.
Fino a quando non saranno emanate le predette norme
regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto
applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta,
fino a quando non saranno determinati con il decreto
previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle
percentuali stabilite dalle norme vigenti.".
- Il testo dell'art. 27, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'imposta sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), e' il seguente:
"3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti
dall'accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati
alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati
dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella
fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano
alimentare;
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al
codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali
secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del
Consiglio del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965
e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
15 giugno 1991;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a
condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla
preparazione di prodotti alimentari e di bevande
analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di
prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il
contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a
litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per
altre merci;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di
produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente
non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
rimborso dell'imposta pagata.
5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto
divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata
l'accisa pagata".
- Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996,
n. 524, reca: "Regolamento recante norme per disciplinare
l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in
usi esenti da accisa".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 2 (Impiego di alcole denaturato con denaturanti
speciali). - 1. L'alcole etilico impiegato in esenzione
d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del
testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati
al consumo umano alimentare deve essere denaturato con
denaturanti speciali approvati dall'amministrazione
finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4.
La denaturazione puo' essere effettuata, oltre che presso
gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso
gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle
idonee attrezzature, nonche' negli impianti di cui al comma
12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nel
medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione,
per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per
la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le
procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle
profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato
mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole
delle seguenti sostanze:
a) - denatonium benzoato: grammi 0,8;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
b) - dietil ftalato: grammi 500;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
c) - alcool isopropilico: grammi 5.000;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
d) - muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
e) - timolo: grammi 500.
3. Le formulazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle
profumerie alcoliche, quelle della lettera c) per i
prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le
lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d)
per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e
quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti
e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione
finanziaria, le suddette formulazioni possono essere
utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra
specificate; analogamente, puo' essere autorizzata la
denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri
dell'Unione europea.
4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei
detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e
per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi
in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti
ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307),
degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC
3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni
ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze:
a) 4.000 grammi di isopropanolo;
b) 500 grammi di metiletilchetone;
c) 2 grammi di bitrex.
5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti
di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria puo'
consentire che la denaturazione venga effettuata con altre
formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni
"alcole denaturato" e simili possono risultare solo fra i
componenti.
6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di
cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta
giorni prima dell'inizio dell'attivita', apposita denuncia,
in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il
processo di lavorazione ed indicando il denarurante
ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che
intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della
licenza fiscale prevista per la specifica attivita' da
svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e la
attribuzione della qualifica di operatore registrato, di
cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che
sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per
l'esercizio della particolare attivita', rilascia la
licenza, comunica il codice d'accisa e puo' procedere ed
eventuali esperimenti per la determinazione dei paragrafi
d'impiego. L'utilizzatore e' obbligato alla tenuta di
apposito registro di carico e scarico dell'alcole
denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute,
con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e
decadalmente quelle passate alla lavorazione nonche' i
prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.
7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole
denaturato con denaturante speciale e' effettuata con la
scorta del documento di accompagnamento comunitario in
regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92
della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive
modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di
denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con
la scorta del suddetto documento, recante una
stampigliatura con l'indicazione "vale per la circolazione
interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale",
senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti
documenti deve essere indicata la formula di denaturazione
e l'impiego cui l'alcole e' destinato. In caso di
denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono
essere indicati gli estremi di quest'ultima; puo' invece
omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di
denaturazione. I documenti sopracitati devono restare
allegati al registro di carico e scarico dell'alcole
denaturato.
8. La vigente disciplina fiscale relativa alle
profumerie alcoliche e', per quanto riguarda le profumerie
prodotte con alcole denaturato, cosi' modificata:
a) i fabbricanti ed i confezionatori devono
presentare la denuncia di attivazione entro i termini di
cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della
presentazione della dichiarazione di lavoro;
b) le indicazioni da apporre sulle confezioni sono
quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura
dei prodotti cosmetici;
c) la disciplina della circolazione prevista per la
profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo
stato sfuso nonche' ai prodotti intermedi contenenti alcole
denaturato destinati alla produzione delle profumerie. I
documenti di accompagnamento devono essere emessi da una
distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti
sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle
tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il
quantitativo di alcole presente e la sua materia prima
d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento
d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento
si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;
d) la circolazione intracomunitaria e' effettuata
secondo le modalita' previste dagli Stati comunitari
mittenti; in caso di spedizioni dal territorio nazionale,
il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali
dai quali risulti possibile l'identificazione del
destinatario;
e) il deposito dei prodotti sfusi e di quelli
intermedi e' soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta
del registro di carico e scarico, obbligatoria per
qualsiasi quantitativo.
9. E' esonerato dall'accisa l'alcole denaturato
contenuto in prodotti, provenienti da Paesi non comunitari,
non destinati al consumo umano alimentare. L'alcole
contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non
classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814
e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, e'
considerato denaturato a norma se e' presente nei suddetti
prodotti in una percentuale massima in volume non superiore
al 30 per cento. Resta ferma la facolta', per
l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per
il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali
superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non
preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC
3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana
provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole
possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula
diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera
tale da impedirne un illecito uso. Per i cosmetici
dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente
alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati
comunitari, scortati da certificazione rilasciata
dall'autorita' statale del Paese da cui avviene
l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione,
il prelievo dei campioni e' effettuato a scandaglio. In
caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia
possibile la rimessa a norma del prodotto, sull'alcole
contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.
10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al
consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari e'
considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso
salva la facolta' dell'amministrazione di procedere al
prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche
della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini della
eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27,
comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del
19 ottobre 1992".



 
Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 152
 
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